IV ARGOMENTO DI DISCUSSIONE
Questa recente sentenza è utile per affrontare un ulteriore profilo del diritto di accesso, che molto di sovente si propone all'attenzione degli operatori dei CPI: quelo della qualificazione della posizione giuridica del soggetto (tipicamente l'avvocato del creditore oppure anche un soggetto concessionario per la riscossione dei crediti tributari) che vanta un credito da recuperare nei confronti di un soggetto i cui dati sono conservati dal CPI.
La sentenza, che allego per intero, afferma quanto segue:
L'inaccessibilità degli atti del procedimento tributario è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento stesso, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue l'adozione del provvedimento definitivo e, dunque, nella fase della riscossione. Il comma 7 dell'art. 24, l. n. 241 del 1990 costituisce una norma di chiusura che, nei limiti di legge, garantisce l'accesso a quei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici e pone come unico limite il fatto che i documenti contengano dati sensibili o giudiziari. Il soggetto pubblico, pertanto, non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell'atto — obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente — con la situazione soggettiva da tutelare e quanto all'esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 14/05/2018, n.479).
La prima affermazione, ossia che nei procedimenti tributari l'accesso è limitato solo nella fse prodromica all'accertamento, interessa fino ad un certo punto.
La seconda (quella sottolineata) è l'affermazione, invece, cui più si deve prestare attenzione.
Il caso riguardava l'istanza di accesso di un soggetto privati agli atti di applicazione e riscossione del tributo riguardanti altri soggetti privati aventi le medesime caratteristiche soggettive (ossia, nel caso concreto, aziende agricole presenti sul territorio, per verificare sulla base di quali criteri fosse stato quantificato il tributo alle altre aziende agricole stesse).
La sentenza afferma che l'amministrazione che detiene gli atti nei cui riguardi è proposta l'istanza di accesso non può spingersi a valutare se e come le informazioni richieste sono utili per la tutela delle posizioni giuridiche del richiedenti.
Passando alla prassi che riguarda i CPI ed applicando la stessa massima, quindi, ne discende che, una volta accertato che il soggetto che richiede l'accesso agli atti giustifica la propria legittimazione sulla base dell'esistenza di un credito da tutelare (ossia da recuperare), il responsabile del procedimento non ha il potere di valutare se i dati richiesti sono o meno utili (o necessari) per difendere in un eventuale futuro giudizio quel diritto (di credito) che sta alla base della legittimazione all'accesso. Ciò perchè la valutazione dell'utilità (in altre parole del grado di efficacia della connessione strumentale tra il dato di cui si chiede l'accesso e la posizione giudica sostanziale che il privato richiedente intende tutelare) del documento richiesto ai fini della futura eventuale azione di riscossione del credito non gli compete ma compete solo a colui che è titolare del credito.
In altre parole, se il documento richiesto è utile o meno a riscuotere il credito, non è faccenda che deve valutare il responsabile dell'accesso.
Ciò detto, quali casi, secondo voi, possono rientrare in questo ambito? Ossia, quali documenti / informazioni che vengono di solito richiesti sono palesemente non collegati con il diritto di credito che individua la posizione differenziata del richiedente accesso?
In caso contrario, nella vostra esperienza, i documenti richiesti dal creditore sono sempre collegati con l'azione di recupero del credito?
Attendo vostri interventi.
A presto,
DL
- Accedi o registrati per inserire commenti.