Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato devono rientrare nei limiti complessivi della spesa di personale prevista dall'ente pubblico?
Sì! Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato devono rientrare nei limiti complessivi della spesa di personale prevista dall'ente pubblico, limiti in osservanza dei quali «ai contratti a termine non può essere destinata una somma superiore al 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nel 2009.
Lo ha stabilito la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 14 del 03/05/2016, che ha risposto al quesito relativo alla computabilità degli incarichi dirigenziali conferiti ex articolo 110, comma 1, D.lgs. n. 267/2000, nel tetto di spesa stabilito dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. La Sezione si discosta dal precedente orientamento reso con delibera n. 12/2012, dove escludeva queste spese dai vincoli generali, sul presupposto che detti incarichi fossero disciplinati da un limite "su misura", scritto nel testo unico del pubblico impiego (articolo 19, comma 6-quater del D.Lgs. n.165/2001). Invero, come sottolinea la Sezione «il decreto Madia del 2014 (ha chiarito che) quella norma si applica solo agli enti di ricerca», pertanto attualmente unico riferimento normativo in materia è dato dal Tuel, ove si precisa che le amministrazioni locali non possono coprire con incarichi a tempo determinato più del 30% dei posti previsti in dotazione organica. A riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 173/2012 ha ribadito che il tetto complessivo previsto nella normativa del 2010 ha «l'obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale», di qui l'impossibilità di sottrarre al vincolo gli incarichi dirigenziali negli enti locali».
I Giudici Contabili, concordando con tale pronuncia hanno affermato come «l'art. 9, comma 28 lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione». La Corte ha poi concluso precisando che « indipendentemente dalla prestazione oggetto del contratto di impiego - dirigenziale o no - e dalla modalità organizzativa dell'inserimento del personale nell'organizzazione del lavoro - in o extra dotazione organica - ciò che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione della normativa in materia di contenimento della spesa imposto dall'art.9, comma 28, del d.l. n.78/10, è la tipologia contrattuale che, ove a tempo determinato, incide ai fini delle limitazioni dalla stessa previste». Infatti «a tale tipologia contrattuale a tempo determinato si richiama ex adverso l'art.9, comma 28, del d.l. n.78/2010, al fine di individuare le modalità di contenimento della spesa là dove richiama un settore del personale rappresentato da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato». Pertanto «le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010».
Per approfondimenti, consulta la Deliberazione n.14 del 03/05/2016: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1638-04/05/2016-SEZAUT
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