I "distinguo" delle partecipate

letto 2704 voltepubblicato il 29/08/2014 - 10:09 nel forum Forum generale, in Osservatorio Spending Review

Riprendendo quanto segnalato da Claudia Leone sui dati e i parametri di efficienza rilevati dal gruppo di lavoro del commissario Cottarelli, () emergono i primi "distinguo" dele partecipate che non si riconoscono in quanto emerso recentemente sulla stampa nazionale. 

Ad esempio:

- Il Consorzio Zir di Macomer, ente in liquidazione al quale vengono attribuite perdite per cinque milioni e 200 mila euro sostiene il direttore, Mario Rubattu, non aver debiti né con le banche né con i fornitori, vantando piuttosto crediti nei confronti delle imprese e persino di Abbanoa. Il Direttore sotiene inoltre che la inefficienza rilevata possa essere collegata al fatto che che i finanziamenti della Regione per i servizi, compresi quelli in conto capitale, vengono registrati come debiti. ( )

 - La società Ospedale di Sassuolo S.p.A., che nel 2012 ha un rapporto tra il risultato ed i mezzi propri negativo (ROE pari a -2.07) risulterebbe essere una società poco efficiente, ma su una valutazione di largo spettro del ROE degli ultimi 5 anni emerge che nel 2010 questo era a + 3.75, nel 2011 a + 2.09, nel 2012 a -2.07, nel 2013 a +1.92 ed anche il 2014 registrerà un valore positivo.Il risultato negativo del 2012 è certamente collegato al terremoto, con l’Ospedale di Sassuolo impegnato ad affrontare l’emergenza determinatasi dalla chiusura degli ospedali dell’area nord e di una parte del Policlinico, offrendo la propria struttura ed i propri servizi ai bisogni dei cittadini colpiti dal sisma. Operazione che ha comportato maggiori costi e modificato la programmazione delle attività, determinando così una straordinaria ed imprevista variazione di bilancio. ()

 

 

10 commenti

Lucia Ciambrino

Lucia Ciambrino29/01/2016 - 12:28

Anche la Sardegna si affida a un disegno di legge per eliminare gli sprechi attraverso il taglio alle società partecipate. In Sardegna una su 7 sarebbe fallita senza l'intervento pubblico. Ci chiadiamo quale azienda si può permettere di perdere 2.328 euro al giorno senza finire in fallimento. Ebbene, la risposta è: La Fluorite di Silius Spa, per esempio, la società partecipata della Regione, nata nel 2007 e oggi in liquidazione, che si occupa della "custodia e messa in sicurezza della miniera di Genna Très Montis, delle pertinenze e della laveria di Assemini". Nel 2012 e nel 2013 le perdite annuali hanno scandito il tempo con straordinaria regolarità (-849.982 e 841.872 euro il passivo), anche se poi nel 2014 in bilancio è tornato il segno "più" (556.766 euro). La differenza, però, dice che nel triennio 2012-2014, questa partecipata ha perso oltre un milione di euro. Questo è solo un esempio di una discussione che la Regione ha indicato tra le priorità, e quindi non più procrastinabile. Come dimostra anche lo studio pubblicato dal Sole24Ore nell'autunno 2015, in Italia quasi il 20% delle società controllate da Comuni e Province, 1 su 5, è in perdita strutturale da almeno tre anni.

In Sardegna, invece, il dato è migliore: il rapporto dice circa 1 a 7, vale a dire che negli ultimi tre anni una società controllata dagli enti locali su 7 avrebbe dovuto chiudere i battenti se non avesse ricevuto il sostegno pubblico. Al contrario, invece, circa il 30% delle partecipate sotto il controllo di Comuni e Province supera l'esame dei conti. Se poi si guarda alle partecipate minori (dove è minoritaria la presenza degli enti locali) allarma il dato della Sardegna: qui, infatti, il 17% è in perdita, una cifra che colloca l'Isola al sesto posto della classifica nazionale. Mentre il Governo ha annunciato con la legge di Stabilità una nuova stretta sulle partecipate, la Regione (che ha partecipazioni in 29 società, 11 in liquidazione) affronta la discussione del disegno di legge che, parallelamente alla riforma Madia, porterà a un ridimensionamento delle partecipate. Nel mirino c'è soprattutto quella massa critica di "poltronifici" che hanno più consiglieri che dipendenti. In questo modo si potranno destinare più risorse alle politiche di sviluppo e agli investimenti. Un esempio di questo percorso è stato la trasformazione di Sardegna Ricerche, da Consorzio in Agenzia.

In futuro, ogni anno il Consiglio dovrà valutare le partecipazioni che sono necessarie per le politiche pubbliche, eliminando così quelle superflue e stabilendo, all'occorrenza, anche una durata. Il primo punto fermo è proprio questo: l'obiettivo è tagliare quelle realmente inutili. Altre novità della riforma sono la composizione (ci sarà un amministratore unico), il divieto di cumulo negli incarichi, il tetto degli stipendi (120.000 lordi annui per l'amministratore, 14.000 per gli organi di controllo e revisione), l'applicazione delle norme vigenti per la pubblica amministrazione per assunzioni e conferimento degli incarichi.

Lucia Ciambrino

Lucia Ciambrino14/06/2015 - 11:47

Ciao a tutti! Volevo "riattivare" la discussione sul tema delle aziende partecipate e su quanto ci costano. Lo spunto nasce dalla recente diffusione di un rapporto della UIL, completato a maggio 2015, che soctituisce il risultato di una ricerca svolta dall'Ufficio Studi elaborando i numeri dei rapporti della Corte dei Conti e del Ministero dell'Economia, incrociandoli coi dati tratti da Regioni, Province e Comuni:

Queste la situazione in breve: il Governo è alla ricerca di 13 miliardi per evitare il rischio dell'aumento di IVA e Accise e per recuperarne una parte i Commissari indagano nell'universo delle partecipate. Sono oltre 8 mila le società ed enti pubblici partecipati.423 sono le società partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato e 7.472 dalle amministrazioni locali. 26.500 sono i consiglieri di amministrazione delle società pubbliche. 22 mila persone preposte agli organi di controllo (collegi dei revisori e collegi sindacali). 2,5 miliardi di euro il costo diretto ed indiretto dei Consigli di Amministrazione di cui 600 milioni di euro per gettoni e indennità dei consiglieri di amministrazione. Oltre 5 mila enti e società hanno meno di 5 dipendenti e in 3 mila società i dipendenti sono meno dei consiglieri di amministrazione.
Rischio aumenti tasse locali: in 3 anni sono cresciute del 6%.

I risultati non sono proprio incoraggianti. Chissà se i nuovi Commissari alla revisione della spesa decideranno di incidere in questo ampio comparto. 

Maria Fiore

Maria Fiore10/03/2015 - 19:57

Salve a tutti. Mi inserisco nella discussione, vista l’importanza dell’argomento, per fare un punto sul piano di razionalizzazione delle partecipate locali, facendo riferimento ad un interessante articolo di Antonello Cocco pubblicato su LeggiOggi.it (cui rimando per ulteriori approfondimenti) e riallacciandomi anche alla di Donatella Imparato del 20 febbraio u.s.

Come è noto, siamo in attesa del termine del 31 marzo prossimo imposto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014 art. 1 commi 609-616) per l'approvazione del piano finalizzato alla riduzione del numero delle società e delle partecipazioni societarie (società partecipate, società consortili, società cooperative) direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali e all'ottenimento di risparmi dal riassetto delle stesse (con incidenza su organizzazione, amministratori, modelli di controllo e remunerazioni). Tutto ciò, ovviamente, al fine di ridurre il costo che grava sui bilanci locali.

Si tratta di una prima incerta applicazione normativa di alcune indicazioni fornite dal Commissario della revisione della  spesa (Spending review), Carlo Cottarelli, con il documento del 7 agosto 2014. Infatti, il Commissario aveva previsto una serie di interventi in grado di produrre risparmi per circa cinquecento milioni di euro nel solo 2015 che si incrementerebbero a regime.

Destinatari attivi della norma sono regioni, province,  comuni, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitaria pubblici ed autorità portuali.

L’obbligo di approvare il piano di razionalizzazione è di competenza degli organi di vertice delle suddette amministrazioni. Per i comuni (e le province)  l’obbligo è posto a carico del sindaco (o del presidente). Rimangono fuori dal perimetro di operatività della norma le amministrazioni centrali.

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 c. 2 d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Esse non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società strumentali.

Al contrario, vista la valenza in termini di efficienza della spesa, è ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale, così come è ammessa l’assunzione di partecipazioni in tali società nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Il piano è operativo, immediatamente applicativo e copre il lasso di tempo sino al  31 dicembre 2015. Entro il 15 marzo del 2016 dovrà essere predisposta una relazione sull’attuazione del piano operativo, contenente i risultati ottenuti dall’azione di razionalizzazione.

Il piano operativo di razionalizzazione (con l’allegata relazione) e la relazione sull’attuazione del piano vanno pubblicate sul sito web dell’ente locale contestualmente alla predisposizione del piano. Entro lo stesso termine, il piano dovrà essere inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che si esprimerà sulla sua validità. E questi due obblighi sono l’unico deterrente all’applicazione della legge.

La legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione alle società possedute indirettamente per il tramite di una partecipata ma non precisa i criteri per inserire o escludere una società partecipata dagli interventi di razionalizzazione. In tal senso saranno rilevanti le decisioni adottate dagli estensori dei piani, la dottrina e i primi  pareri delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ad individuare i criteri. Alcuni ritengono opportuno limitare l’applicazione del piano di razionalizzazione solo alle partecipazioni indirette più rilevanti, quelle che potenzialmente possano incidere negativamente sul bilancio dell’ente locale ed, in questo senso, indicazioni possono venire dall’articolo  2359 del codice civile “società controllate e collegate”. La legge di stabilità 2015, inoltre, non fa esplicito riferimento alle aziende speciali e alle istituzioni. La dottrina, in materia è divisa sulla soggettività passiva di tali soggetti.

 

I piani di razionalizzazione perseguono l’obiettivo di riduzione del numero delle partecipate sia con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, sia con processi di riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

Fra gli strumenti che  possono  essere utilizzati per il raggiungimento dell’obiettivo la norma annovera:

  • l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione;
  • la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;
  • la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;
  • l’eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l’istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni);
  • l’aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali.

La riduzione dei costi di funzionamento delle società si attua attraverso il riassetto degli organi amministrativi, degli organi di controllo societari, delle strutture aziendali, con la contestuale riduzione delle  remunerazioni e dei costi della struttura aziendale.

 

Un numero elevato di società svolge un’attività di servizi a favore dell’Ente locale, quali sono ad esempio le società in house strumentali. Tali società presentano una percentuale di costi del personale molto elevati. Una riorganizzazione della struttura societaria e produttiva potrebbe comportare un esubero del personale che potrebbe usufruire degli incentivi alla mobilità.

Alle operazioni contenute nel piano di razionalizzazione si applicano:

  • la disciplina in materia di mobilità del personale prevista dall’articolo 1, commi dal 563 al 568 della  legge di stabilità 2014. 
  • La disciplina in materia di benefici fiscali di cui all’articolo 1, comma 568-bis della legge di stabilità 2014.
  • In caso di scioglimento (entro i dodici mesi), ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui  sono  realizzate e nei quattro successivi.

Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione, adottate dalle società partecipate, e gli atti di dismissione delle partecipazioni societarie sono disciplinati esclusivamente dal codice civile.

Ogni ente locale dovrà costruire un proprio piano di razionalizzazione sulla base delle proprie necessità, esigenze ed obiettivi specifici. La norma indica alcune possibili azioni “minimali”, di certo non esaustive. 

La redazione del piano operativo, accompagnato dalla relazione tecnica,  deve tenere nella debita considerazione i seguenti elementi:

  • il quadro giuridico nell’ambito del quale  opera il suddetto piano;
  • una descrizione analitica del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta. La descrizione del gruppo societario attraverso l’analisi dei bilanci consuntivi, le prospettive di crescita aziendale, l’adeguatezza del modello organizzativo alla mutevole realtà del mercato consente di valutare la convenienza economica al mantenimento o alla dismissione di ogni singola partecipazione societaria.
  • Le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano (eliminazione di società non indispensabili, eliminazione delle società con oggetto analogo o similare, soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori, soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti, aggregazione delle  società che svolgono servizi pubblici locali, riorganizzazioni  della struttura aziendale, vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

In relazione ad ogni tipologia di intervento dovranno essere individuate le modalità di attuazione che possono essere:

  • operazioni straordinarie societarie (cessioni, fusioni, liquidazioni, scissioni, trasformazioni societarie);
  • ristrutturazioni aziendali che comportino riduzione dei costi dei consigli di amministrazione, riduzione dei costi degli organi di controllo, riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione, riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento;
  • operazioni di valorizzazione di strumenti, che costituiscono indice della presenza di condizioni di  legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza quali l’adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231 del 2001, l’adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012, l’adozione di adeguati strumenti di verifica e controllo  della gestione aziendale, il rispetto della normativa in materia di trasparenza, l’adozione della carta dei servizi per valutare il grado di soddisfacimento dell’utenza.

Vanno definiti, infine, la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano in un’ottica di project management, i risparmi economici diretti connessi all’adozione delle singole azioni, il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell’efficienza, dell’economicità e dell’efficacia gestionale, i potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

 

 

Per approfondimenti: LeggiOggi.it, , di Antonello Cocco 

Rita Pastore

Rita Pastore08/12/2014 - 10:31

L’emendamento al disegno di legge di stabilità 2015 introduce in maniera soft quello che è stato il pezzo forte del programma di Cottarelli sulle società partecipate.
Il nuovo comma ripropone che i Comuni e le altre PA dal 1 gennaio 2015 «avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni» dirette e indirette, «in modo da conseguirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015». Sono enunciati anche alcuni criteri, non prescrittivi ma esemplificativi, che le PA dovranno considerare:

  • eliminare le società «non indispensabili» (cosa richiesta già dall’art. 3, comma 27 della Finanziaria 2008);
  • aggregazione di società di servizi pubblici locali;
  • evitare che vi siano più aziende che svolgono attività analoghe o simili.

In questi casi il Comune dovrà attivarsi anche con fusioni o internalizzazioni delle funzioni.

In pratica, si richiede solo il «contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni». 
Non sono previste sanzioni in caso di inadempienza, ma solo l`invio alla competente sezione della Corte dei Conti del piano da redigere entro marzo 2015 e della relazione sui risultati da produrre entro il mese di marzo 2016.

Si sottolinea che gli interventi sulle società sono deliberati dal Consiglio Comunale, mentre il piano e la relazione sui risultati andranno firmati dal Sindaco. 
Infine, sono prorogati i termini del comma 568-bis della legge di stabilità 2014 che prevede agevolazioni fiscali alla liquidazione e alla cessione delle società.

Probabilmente, un obiettivo ambizioso come quello della razionalizzazione delle partecipate, richiederebbe un provvedimento di legge ad hoc, interamente dedicato, tale da affrontare nel dettaglio tutte le criticità che la materia comporta.

Roberto Formato

Roberto Formato08/12/2014 - 11:06 (aggiornato 08/12/2014 - 11:06)

Ciao Rita,

le previsioni sono davvero molto "soft" come scrivi.

Curioso il rinnovo del richiamo ad eliminare le "società non indispensabili". Se non sono indispensabili, perchè sono state create? Probabilmente pochi amministratori saranno propensi ad ammettere di avere società "non indispensabili".

Peraltro, in assenza di un efficace controllo di gestione (operativa, finanziaria e strategica), il concetto si presta a molte interpretazioni...si apre qua dunque il tema della valutazione della performance organizzativa, sul quale c'è davvero ancora molto da lavorare...

Maria Fiore

Maria Fiore25/11/2014 - 13:58 (aggiornato 25/11/2014 - 13:58)

Mi inserisco nella discussione evidenziando l’allungamento dei tempi del processo di razionalizzazione e sfoltimento delle partecipate locali che, probabilmente, si lega alle numerose variabili in gioco di cui è necessario tener conto, di cui all’articolo di M. Nico pubblicato sul Quotidiano Enti Locali del Sole 24 Ore del 21 novembre u.s.

Il DL 133/2014 “Sblocca Italia”, convertito dalla legge 164/2014, contro le aspettative iniziali, ha prorogato fino al 2036 la durata delle concessioni delle società partecipate per consentire l’incremento del loro valore patrimoniale, in vista dell'ingresso di investitori privati nel settore.

In seguito, nell'articolo 43 del disegno di legge di stabilità 2015, durante l'iter parlamentare, sono stati eliminati i commi in cui si stabiliva il cronoprogramma del percorso operativo che le PA locali (dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2016), avrebbero dovuto seguire – sotto la sorveglianza della Corte dei Conti – per razionalizzare le partecipazioni dirette e indirette e conseguire una riduzione strutturale degli asset entro il 31 dicembre 2015.

Ad oggi, l'obbligo di dismissione delle società pubbliche in perdita (ex art. 14 c. 32  Dl 78/2010), abrogato con la legge di Stabilità 2014, sembra essersi scontrato soprattutto con le difficoltà dei Comuni di smantellare un sistema di partecipate costruito, nel tempo, (anche) per ridurre l'impatto del debito pubblico sui bilanci degli Enti locali e per stabilizzare personale precario e garantire un livello di servizi non sempre soddisfacente.

Ciononostante, la Corte dei Conti, nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica del 2013, ribadisce che "la revisione del perimetro delle società pubbliche deve considerarsi un'operazione essenziale non solo per attuare una riduzione della spesa, ma anche per rendere più efficiente l'azione amministrativa".

E purtroppo è vero anche che a volte le partecipate diventano un “paracadute per gli esodati della politica”, come si legge nell’articolo del Corriere allegato.

 

Sergio Rizzo “

Francesco Farina

Francesco Farina09/11/2014 - 18:28 (aggiornato 09/11/2014 - 18:28)

La creazione o la compartecipazione in società miste pubblico privato e in generale tutte le forme di collaborazione pubblico privato derivano dall'introduzione in italia dei principi del cosiddetto New Public Management poi Public Governance.

L'obbiettivo primario era quello di gestire la cosa pubblica adottando dei principi manageriali di estrazione privata, cercando di introdurre nella governance pubblica quelle conoscenze e competenze per l'innovazione dei processi, il superamento degli sprechi di risorse materiali, la valorizzazione della produttività delle risorse umane disponibili, l'innovazione tecnologica. 

La possibilità per la PA di poter attuare la gestione attiva del proprio patrimonio, ha aperto alla possibilità di creare nuove società “in house” o meno, con partecipazioni minoritarie o di controllo, dando cosi il via alla cosiddetta giungla (per riprendere Cottarelli) delle partecipate.

Gli obbiettivi e i buoni principi erano tanti, razionalizzare i costi di gestione, calmierare i prezzi di servizi ad uso sociale e di prima necessità (acqua, energia, etc.) piuttosto che società di gestione turistica come segnalato da Alberto Monda, piuttosto che centri sportivi etc., in generare creare servizi al cittadino magari valorizzando il proprio patrimonio utilizzando la propria liquidità in eccesso.

Se il bilancio nazionale sembra oggi in passivo, non significa che la partecipazione pubblica in società di diritto privato sia completamente fallimentare, ma che in tante situazioni sono intervenuti dei fattori che le hanno rese improduttive fino a diventare un pozzo senza fondo per alcune amministrazioni.

Il "buon padre di famiglia" investe quando ha liquidità in eccesso e dismette quando ha bisogno di liquidità, tenendo conto di fabbisogno immediato e delle condizioni di mercato; la PA dovrebbe comportarsi come questo signore, per cui la questione delle partecipate deve essere affrontata con logica e razionalità, evitando corse alle dismissioni che allo stato attuale potrebbero portare ben pochi benefici, salvo quelli di bloccare eventuali voragini economiche.

Sarebbe pertanto utile capire nel caso italiano:

  1. Quali siano state le ragioni del successo o del fallimento imprenditoriale
  2. Quli siano le azioni a tendere da parte della PA
Lucia Ciambrino

Lucia Ciambrino19/09/2014 - 12:30

Ciao, mi inserisco nella conversazione e concordo con quello che ha detto Alberto Monda. Appare chiaro che un dato che contribuisce a spiegare perché, negli anni, molte di queste strutture sono state mantenute in vita a dispetto dei conti in rosso è che garantiscono posti di lavoro e largo consenso elettorale.

Per misurare l’efficienza delle partecipate, il Commissario si è basato sul Roe, ovvero il rapporto percentuale tra utili (o perdite) e patrimonio. Prendiamo ad esempio il caso delle partecipate della Regione Emilia Romagna: secondo questo parametro, tra le 231 partecipate con un patrimonio netto superiore al milione di euro, solo 49 hanno un Roe negativo: poco meno di una su quattro. Un dato in linea con quello del resto d’Italia.

Tra le società in difficoltà in emilia Romagna vi sono nomi noti. Il Roe peggiore (-488,29%) è stato registrato dalla Società per la trasformazione del territorio di Parma, che ha 5,7 milioni di patrimonio netto e perdite per 28 milioni. Parma infrastrutture spa, che gestisce i sottoservizi della rete idrica, perde 14,9 milioni di euro (su un patrimonio di 66 milioni). La Sogeap, che gestisce l’aeroporto di Parma (Roe a -26%), perde 5,4 milioni con un patrimonio di 20 milioni. Anche le famose Terme di Salsomaggiore, perdono 2,4 milioni di euro; come pure Formula Imola, la società che gestisce l’autodromo con un Roe a - 122%, un patrimonio da 1,9 milioni di euro e perdite per 2 milioni e 272 mila euro. Rimini congressi Srl perde 4,2 milioni di euro (Roe a -2,6%).

 La Fiera di Bologna, registra -1,4 milioni di euro (mentre l’expo di Rimini è in attivo di un milione con Roe a +0,6%); mentre conseguono risultati ancora peggiori Bologna e Fiera parking spa: -2,8 milioni di euro (su un patrimonio di 7,5 milioni e Roe a -37,7%). Il centro studi Nomisma -394 mila euro su un patrimonio di 5,4 milioni di euro.

Risulta invece in attivo: l’aeroporto Marconi con + 1, 5 milioni (su un patrimonio da 117 milioni) e un Roe a 1,34%; la Hera con un Roe a 6,80%; Bologna Congressi (Roe a 1,5%) e Lepida spa (Roe a 2,2%).

Aggiungo, infine, un caso "inverso" che si è verificato sul territorio: il Comune di Bologna possedeva ATC (gestione sosta) che è sempre stata una società in utile e liquidava alla proprietà, oltre a un cospicuo canone di concessione, l'avanzo di esercizio. Però, nonostante non fosse obbligatorio per legge, l'amministrazione ha voluto mettere sul mercato la gestione della sosta e mettere in liquidazione proprio la società che ogni anno versava nelle casse pubbliche svariati milioni di euro in contanti. Non sempre la spending review genera effetti positivi!

Donatella  Imparato

Donatella Imparato19/09/2014 - 11:59

Nel "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali"  del Commissario Cottarelli dello scorso agosto - - viene proposta una strategia di riordino con l’obiettivo di ridurre il numero delle partecipate da 8.000 a 1.000 nel giro di un triennio, favorendo l’aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili sfruttandone le economie di scala derivanti,  migliorando in tal modo l’efficienza, con benefici per la finanza pubblica ( i famosi possibili risparmi stimati in almeno 2-3 miliardi) e per la qualità dei servizi offerti.

La strategia proposta è particolarmente rilevante per il settore dei servizi pubblici locali a rete (acqua, gas, rifiuti e elettricità), che rappresentano una parte consistente delle partecipate esistenti. La soluzione è quella di utilizzare la disciplina sugli ambiti territoriali ottimali per promuovere gare e affidamenti su territori sufficientemente ampi.

Il programma prevede anche azioni strumentali alla sua realizzazione, come incentivi alla razionalizzazione del settore attraverso un allentamento del patto di stabilità ed incentivi finanziari alle ristrutturazioni; insieme a percorsi non traumatici per risolvere il problema degli eventuali esuberi di personale ed alle sanzioni da applicare in caso di mancata applicazione della norma.

Sicuramente la strada disegnata dal Programma Cottarelli non è facile e senza ostacoli realizzativi, ma visto lo stato del settore sembra proprio opportuno ripensare all’attuale assetto delle partecipate che come mostrano i dati del MEF e del Commissario sono proliferate senza limiti negli ultimi anni accumulando inefficienze e sprechi.

E qualcuno già comincia a pensarci. Ad esempio, i primi di settembre i CdA del Gruppo Acsm – Agam SpA con sede legale a Monza e quotato in Borsa dal 1999, e il Gruppo brianzolo AEB - Gelsia con sede a Seregno, hanno sottoscritto una lettera di intenti - - per realizzare a breve un progetto di aggregazione industriale e societaria.  In futuro, il nuovo gruppo erogherà gas, acqua, elettricità per quasi 500 mila clienti e circa 600 milioni di ricavi consolidati delle vendite.

Alberto Monda

Alberto Monda19/09/2014 - 10:50

Buongiorno, mi collego a questi "distinguo" pubblicati, relativi agli indicatori di efficienza di alcune delle società partecipate dalle PP.AA. e che sono state inserite nel Piano del Commissario Cottarelli. Dalla lettura di quanto apparso sui giornali nel mese di agosto, dopo la diffusione dei primi dati sul Piano, è sembrato che l'unica domanda legittima che gli Italiani si ponessero fosse: "Cosa c'entra un'amministrazione pubblica con la produzione di alimenti o con l'imbottigliamento di acqua minerare o ancora con le terme?".

Ripeto, è un dubbio legittimo, ma non sempre tutte queste società sono in perdita e nemmeno si deve pensare che mettere sul mercato sia un'operazione semplie e dall'esito certo.

Facciamo il caso della Regione Toscana e delle sue 23 società partecipate. Il Presidente della Regione, dopo aver incontrato il Commissario, ha spiegato che la Regione detiene partecipazioni in società strategiche come gli aeroporti e le fiere, ma anche in altre che non lo sono. Per queste ultime, l'amministrazione già da molti anni ha predisposto un piano di vendita ma purtroppo nessun acquirente si è fatto avanti. E' il caso, ad esempio dell'Evam, che produce acque minerali, oppure della Golf La Vecchia Pievaccia s.p.a., che ha come obiettivo anche lo sviluppo turistico della grande Valdinievole, mediante afflusso di sportivi e loro famiglie dando impulso a gare, manifestazioni e quanto altro possa destare interesse turistico alla zona e che comunque nel 2013 ha prodotto per la Regione un passivo di soli 287 euro.

In particolare in un periodo di crisi economica come questo, non è facile mettere sul mercato un'azienda. Per cui, gli enti potranno pure prodisporre piani di dismissione delle partecipazioni, però se nessuno compra, non vedo in che modo sia possibile conseguire il mezzo miliardo di risparmi previsti dal Commissario per il 2015, nè comprendo l'utilità di fissare nella prossima legge di Stabilità, come richiesto da Cottarelli, norme e sanzioni per imporre agli enti le dismissioni e le chiusure.