TRASPARENZA SUI GARANTI DEL CONTRIBUENTE

Chi può svolgere il ruolo di garante del contribuente?

Con lo Statuto dei diritti del contribuente, e precisamente con della, veniva istituita la figura Garante del contribuente, con Uffici presso le Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate e presso le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano. 

Ogni contribuente può rivolgersi al Garante con una  in carta libera.

Con l’articolo 4, comma 36, lettera a), n. 1), della , il Garante del Contribuente è stato in seguito trasformato da organo collegiale, composto di tre membri di cui un Presidente, in organo monocratico.

Estranei all'Amministrazione finanziaria, i Garanti vengono nominati dai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e delle due Province autonome nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

•    magistrati,
•    professori universitari di materie giuridiche ed economiche
•    notai, sia a riposo sia in attività di servizio
•    avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

Precedentemente potevano far parte dell’organo collegiale anche  dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza. Tali categorie sono state escluse con le modifiche all’articolo 13, introdotte dalla legge n. 183/2011, a garanzia di una maggiore autonomia del Garante dall’Amministrazione finanziaria.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente cui sono stati posti dei limiti con  . Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate dagli uffici delle Direzioni regionali delle entrate, presso le quali il Garante è istituito.

L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Le funzioni dell'Ufficio del Garante non sono però sostitutive di quelle delle Commissioni Tributarie e gli esposti ad esso indirizzati non comportano sospensione dei termini per l'impugnazione innanzi a dette Commissioni dei provvedimenti degli Uffici Finanziari.

Quali sono i poteri del Garante del contribuente, elencati nei commi da 6 a 11 dell’?

In generale se l’Amministrazione prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggere l’errore, senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”. La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto. Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente. Questi, può trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

Le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente possono essere attivate anche dal Garante del contribuente, sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria.

Il Garante rivolge agli uffici competenti richieste di documenti o chiarimenti alle quali gli Uffici devono rispondere entro trenta giorni.

Successivamente il Garante comunica l'esito dell'attività svolta alla Direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, e ne informa  l'autore della segnalazione.

Il Garante  può inoltre rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici, ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi, ed ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

Il Garante può anche produrre raccomandazioni su casi sia particolari che di carattere generale: una volta accertati i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore o i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti, il Garante ha, infatti, il potere di segnalarli agli organi interessati e cioè al Direttore regionale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Il Garante richiama gli Uffici al rispetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente  in materia di informazione  () e di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali ( nonché al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.

Il Garante prospetta al Ministro i casi in cui possono essere esercitati i poteri di sospensione o differimento dei termini, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia stato impedito da cause di forza maggiore, nonché a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili ).

Ogni sei mesi, presenta una relazione  sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al Direttore regionale delle entrate, ai Direttori compartimentali delle dogane nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

Dal 2003 (comma aggiunto dall' ) con la  relazione annuale, il Garante fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti.

Il Direttore generale del Dipartimento delle finanze, per conto del Ministro, riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento dell'istituto del Garante, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.

Dove sono pubblicate le informazioni sui Garanti del contribuente?

Nella , nella sezione  “Fisco e contribuenti” sono stati riportati i principali articoli dello Statuto del contribuente e alla voce " è stato inserito un utile  corredato dei nominativi e dei recapiti telefonici  aggiornati dei Garanti, con i link ai loro indirizzi di posta elettronica.

Come si può osservare navigando su internet, le relazioni semestrali ed annuali presentate dai Garanti non sono  reperibili da parte del contribuente, se non in maniera disorganica su alcune pe oppure su alcuni , o ancora su . Eppure, leggendole con attenzione, nelle relazioni dei Garanti sono talvolta evidenziate difficoltà organizzative, prassi illegittime delle Agenzie fiscali, incongruenze normative e casi di contrasti giurisprudenziali nelle sentenze delle Commissioni tributarie che, affrontate, potrebbero essere migliorate a vantaggio di un  rapporto meno conflittuale tra contribuenti e fisco.

Sul sito della Camera dei deputati, nell'i per categoria dei documenti parlamentari, le relazioni del Ministro sull'attività svolta dai Garanti del contribuente sono indicate come Doc. LII: questi sono i link alle relazioni presentate nella  e nella   legislatura. , presentata dal Ministro Padoan per l'anno 2014, è stata trasmessa alla Camera dei deputati il 27 ottobre 2015. 

Attualmente è possibile acquisire ulteriori informazioni riguardanti i Garanti, partendo dalle pagine web di ciascuna Direzione Regionale e delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano dell’Agenzia delle Entrate. Manca però un sito web dedicato ai Garanti del contribuente e sono ancora presenti sul web dei bad link con informazioni non più attuali, come un dell'Agenzia delle entrate.

Proponiamo di seguito i link alle pagine delle Direzioni regionali e Provinciali dell’Agenzia delle entrate:

Si segnala che la pagina del riporta ancora i dati dell’organo collegiale.

 

Nella tabella che segue si offre uno schema sintetico dei dati informativi attualmente visibili sulle pagine dei diversi  Garanti:

INFORMAZIONI PRESENTI NELLE PAGINE WEB DEI GARANTI DEI CONTRIBUENTI AL 16 APRILE 2015

REGIONE

PROVINCIA AUTONOMA

PRESENZA

CV 

INDICAZIONE

DATA DI NOMINA

PUBBLICAZIONE

ATTO DI NOMINA

ORARI

UFFICIO

ABRUZZO NO NON INDICATA NO INDICATI
BASILICATA NO 27/12/2011 SI INDICATI
BOLZANO NO NON INDICATA NO INDICATI
CALABRIA NO NON INDICATA NO NO
CAMPANIA NO NON INDICATA NO NO
EMILIA ROMAGNA NO 01/01/2012 NO INDICATI
FRIULI VENEZIA GIULIA NO NON INDICATA NO INDICATI
LAZIO NO 24/02/2012 NO NO
LIGURIA NO 25/06/2013 NO NO
LOMBARDIA NO NON INDICATA NO NO
MARCHE NO

NOMINA IN CORSO

NO NO
MOLISE NO NON INDICATA NO INDICATI
PIEMONTE NO 04/01/2012 NO NO
PUGLIA NO NON INDICATA NO NO
SARDEGNA NO NON INDICATA NO INDICATI
SICILIA NO NON INDICATA NO NO
TOSCANA NO NON INDICATA NO NO
TRENTO NO NON INDICATA NO INDICATI
UMBRIA NO 01/07/2011 NO NO
VALLE D'AOSTA NO NON INDICATA NO NO
VENETO NO NON INDICATA NO INDICATI

             

Come si può rilevare dalla tabella, allo stato attuale, nelle pagine web dei garanti:

•    nel 100% dei casi i curricula, le relazioni semestrali e  quelle annuali non sono pubblicati;

•    nel 57% dei casi non sono indicati gli orari di ricevimento del pubblico;

•    per gli atti di nomina la data viene indicata in un caso su 3 e soltanto il Garante della Basilicata ha pubblicato il proprio atto di nomina.

•    non si evidenziano procedure aperte di selezione, in caso di nuove nomine, come ad esempio quella effettuata quest'anno per il .

La trasparenza sulle nomine ed il ruolo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria

Se si considera che non v'è motivo di escludere che, anche per i Garanti del contribuente, debbano essere pubblicati i dati previsti dalle , per esempio i dati relativi ai curricula, agli atti di nomina, ed alle retribuzioni dei garanti, i riferimenti  alle norme che ne regolano i procedimenti,  i provvedimenti emanati, le relazioni semestrali ed annuali, le audizioni in Parlamento,  appare fortemente auspicabile la creazione di un sito istituzionale ad hoc, o l’arricchimento delle pagine del Dipartimento delle Finanze e del portale della  e di quelle gestite da ciascun Garante per rendere accessibili in maniera organica e completa tutti i dati e le informazioni che riguardano una figura di cerniera nel rapporto tra il fisco ed i contribuenti.

La pubblicità alle procedure di nomina dei Garanti  - di competenza dei Presidenti delle Commissioni tributarie regionali - potrebbe essere realizzata mediante la pubblicazione sul sito del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria di avvisi di selezione, candidature, curricula e atti di nomina.

 Il , le cui attribuzioni sono elencate , è in effetti deputato ad adottare tutti i provvedimenti relativi ai componenti delle commissioni tributari, vigila  sul funzionamento dell'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie, in merito alla quale può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti e si esprime con delle risoluziomi sui criteri di nomina dei Garanti.

Dovrebbe essere tra le competenza del Consiglio anche la vigilanza sulla trasparenza delle procedure di nomina dei Garanti e degli atti relativi.

In effetti va notato che sia nell' dello Statuto del contribuente, che istituisce la figura del Garante, sia nelle successive modifiche apportate ad opera dell'articolo 4, comma 36 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, manca qualunque riferimento espresso al tipo di procedura da seguire per la nomina del Garante del contribuente.

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in ogni caso si è espresso diverse volte sui criteri di nomina dei Garanti con delle , tra le quali si segnalano:

  • la   in cui si è precisato che i componenti del Garante del contri­buente devono essere residenti nella relativa Regione, che le funzioni del Garante risultano incompatibili con l’incarico di componente delle Commissioni Tributarie, che tra i magistrati in servizio e a riposo, i soggetti che possono essere nominati sono soltanto i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con esclusione dei magistrati onorari e che la scelta dei professori universitari in materie giuridiche ed economiche deve riguardare esclusivamente professori di ruolo non esercenti la professione di avvocato, di dottore commercialista o di ragioniere collegiato, in quanto chi esercita tali professioni può essere nominato solo se pensionato;
  •  la  , in cui si è previsto che "in assenza del Presidente titolare della Commissione Tributaria Regionale (posto vacante e, quindi, con esclusione della temporanea assenza del titolare), alla nomina dei componenti del Garante del Contribuente, debba provvedere il Presidente facente funzioni, vale a dire il Presidente di sezione più anziano della Commissione Tributaria Regionale, essendo la nomina del Garante del Contribuente un atto puramente amministrativo e non giurisdizionale e come tale rientrante nei pieni poteri del Presidente facente funzioni" 
  • la risoluzione  che affronta diffusamente l'ipotesi di cumulo dell'incarico di giudice tributario e garante del contribuente, escludendone la legittimità.

Per una migliore comunicazione con i cittadini più link ai garanti nelle pagine web del MEF

Tornando ai dati sui Garanti dei contribuenti, oltre che nelle home pages del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del  Dipartimento delle finanze, un link a tali dati potrebbe essere inserito, sia nella sezione amministrazione trasparente del MEF, creando un semplice collegamento con i , e mettendolo per esempio nella sezione i, sia, perché no, con un collegamento al "Garante del contribuente"  posto in fondo alla  del Ministero dell'economia dove sono evidenziati, con il sistema dei TAG (etichette), alcuni link a documenti importanti come il DEF, o utili quali la modulistica fiscale ed altri servizi e informazioni.
 

Questo articolo è stato aggiornato il 28 dicembre 2015