I documenti inviati via pec non necessitano della firma digitale

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha firmato una circolare riguardante le modalità di presentazione tramite CEC-PAC (la posta elettronica certificata fornita gratuitamente da Poste italiane attraverso il sito ) della domanda di ammissione ai concorsi pubblici. Come è noto, un impegno significativo è stato ed è tuttora profuso dal Ministero per rendere la posta elettronica certificata lo strumento principale di comunicazione tra amministrazioni e nei rapporti con i cittadini. Proprio per questo, attesi i dubbi che alcune amministrazioni hanno manifestato in merito alla possibilità di estendere l'utilizzo della posta certificata anche alle procedure concorsuali pubbliche (e in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di tale strumento per l'invio delle domande di concorso), il Ministro Brunetta ha deciso di emanare la circolare affinché tutte le amministrazioni pubbliche possano senza alcun dubbio (in quanto già previsto dalla legge) adottare il sistema della PEC gratuita per ricevere le domande di partecipazione a concorsi pubblici.

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62 commenti

Riccardo Riggi

Riccardo Riggi13/10/2010 - 16:49
Cari amici e colleghi, leggo con attenzione le vostre legittime considerazioni sulla firma digitale. Uno strumento il cui uso è tutt'altro che chiaro ed agevole. A tal proposito, non vi nascondo che nutro forti aspettative nel nuovo Codice per l'Amministrazione Digitale. Al momento, però, nella fiduciosa attesa di nuovi strumenti normativi mi permetto di evidenziare come la circolare aiuti fin da subito a snellire alcuni procedimenti amministrativi. Da dipendente di un'Ateneo penso, per esempio, che attraverso la CEC-PAC potremmo gestire in bit tutte le richieste di iscrizione, di partecipazione a bandi per le borse di studio o per periodi di studio all'estero, la presentazione di documenti ufficiali per la carriera degli studenti, ecc... Salvo possibili diversi orientamenti giurisprudenziali possiamo, di fatto, permettere ai circa 70mila studenti dell'Ateneo di non dover più fare la fila in numerosi uffici. Per quanto concerne la conservazione sostitutiva ho la sensazione che si stia facendo un po' di confusione. Se il documento può essere considerato sottoscritto digitalmente perchè non devo poterlo conservare in formato digitale secondo le procedure descritte dal C.A.D.? Si potrebbe obiettare che la procedura di invio CEC-PAC certifica ed identifica il mittente della "busta" che contiene l'email e non gli eventuali allegati. Una considerazione che prometto di approfondire e di condividere in futuro con la comunità InnovatoriPA. Devo però ammettere che l'assunto di base che cercherò di confutare sarà il seguente (lo scompongo in punti di riflessione): 1°- la posta ricevuta tramite CEC-PAC viene visualizzata come una busta contenente un allegato .eml; 2°- l'allegato .eml è la mail scritta dal mittente ed è composta dal corpo del messaggio e dagli allegati; 3°- se possiamo considerare la mail pervenuta via CEC-PAC come sottoscritta elettronicamente (vedi la circolare di Brunetta n. 12/2010)... 4°- ...l'intero allegato .eml può essere considerato sottoscritto elettronicamente. 5°- se l'intero allegato .eml può essere considerato come sottoscritto elettronicamente può essere candidato alla conservazione sostitutiva. Ciao Riccardo
Attilio A. Romita

Attilio A. Romita13/10/2010 - 23:26
Riccardo le tue argomentazioni legali non fanno una grinza, purtoppo l'applicazione della legge (e forse anche la stesura della legge) sono fatte da persone che non sanno nulla di come è fatto un messaggio mail. Vedrai che leggendo la tua mail e facendo finta di capire diranno: "Ah, allora visto che la busta, la lettera e gli eventuali allegati sono tecnicamente la stessa cosa e che la mail certificata è solo l'indirizzo di provenienza, allora tutto quello che arriva non è certificato!". So perfettamente che tu dici esattamente il contrario, ma io sono un banale tecnicastro e quello che capisce tutto è il ....Burusaurus!
Attilio A. Romita

Attilio A. Romita05/10/2010 - 18:53
Al tavolo del ForumPA, c'erano 5 persone di cui tre avvocati che conosco personalmente ....a questo punto posso dire che io, umile tecnicastro erano attorniato da avvocati. La cosa mi è familiare essendo figlio, questa qualifica a 70 anni mi suona strana, e fratello di avvocati. Grazie Andrea della precisa analisi di queste innovazioni ...sempre ferme al palo. Per amor di polemica, qualche commento. 1. Il fatto che PEC-CEC valga solo per comunicazioni da, per o tra PA mi sembra un fatto acuisito. 2. CEC, PAC, PAC-CEC o CEC-PAC mi sembra che siano facce diverse di una stessa medaglia e forse una volta per tutte varrebbe la pena che il legislatore si ricordasse di tagliar corto con questa omonimia disarmonica. 3. Il discettare sulla sicurezza di un metodo elettronico-informatico in confronto della presunta sicurezza di fogli volanti tra tavoli pieni di carte e polverosi archivi ammuffiti, mi sembra solo un inutile esercitazione ..di lana caprina. 4. Quanto scritto da Andrea andrebbe scolpito nella fronte ....di qulcuno. 5. La disquisizione di Andrea è perfetta, ma, mi viene di pensare che in questo caso la legge ...è fatta per gli avvocati e non per i cittadini. A questo proposito vorrei ricordare che per legiferare sul comportamento umano sono bastati due pietroni che un Vecchio con la barba consegnò ad un giovane con la barba....anzi basta un solo pietrone, perchè quello di destra è per uso interno. Infine un commento, ripeto da povero tecnicastro, alle parole dell'illustre Presidente Borruso mi vien da dire che se una legge va bene per gli Avvocati vuol dire che è fatta male. Secondo me il diritto, omen nomen come dicono quelli bravi, indica una strada per definizione retta che non deve dar adito ad interpretazioni ....altrimenti si chiamerebbe labirinto! Scusate un po' di ironia, forse sciocca e fuor di luogo, ma i bravia avvocati forse riusciranno ad interpretare quanto scritto per giustificare la loro presenza ....ed in parte anche la mia! Un caro saluto a tutti
Andrea Buti

Andrea Buti05/10/2010 - 09:31
Credo di essere uno dei tre avvocati a cui pensa Attilio...e rispondo all'appello. 1) l'autenticazione pec-equivalente non vale per tutti i documenti ma solo per le istanze inoltrate alla p.a. (la rubrica dell'art. 65 CAD e la sua collocazione sistematica inducono a ritenere pertanto che non possa essere usta al di fuori di tale caso, come nelle trasmissioni tra privati) 2) essa vale inoltre, come stato detto solo per cec-pac e non per pec "normale" (si potrebbe discutere sul fatto che le differenze tra i due sistemi, giustifichino un così differente trattamento...) 3) non chiedetemi l'affidabilità legale di tale sistema.. considerato che l'autore, in questo caso non può esercitare alcun uso esclusivo né custodia delle credenziali che potrebbero essere apprese da terzi.. senza lasciare traccia (si potrà discutere, se alla luce del pericolo intrinseco tali credenziali debbano essere cambiate con una certa cadenza. Se uso le stesse credenziali per molto tempio, aumento il rischio...). Anzi, direi che forse tale previsione potrebbe anche essere messa in discussione, alla prova dei fatti in un'aula di tribunale... 4) L'art. 65 CAD considera "valide" le istanze e dichiarazioni" inviate tramite cec-pac, quindi non mi pare ci sia spazio per domandarsi se le credenziali si riferiscono alla busta o al contenuto: per la legge è come se tale differenza non esistesse. Quindi nel mondo fisico e reale, nonché nel dominio digitale, potremmo distinguere tra busta e contenuto, ma per la legge (art 65 CAD) è sufficiente che l'istanza provenga dalla cec-pac perché sia valida. 5) l' "unificazione" legale della busta+contenuta, però, non è in linea con le norme sulla conservazione sostitutiva...come dice giustamente Aldo Lupi: a questo punto sarebbe stata preferibile una norma che adeguasse le norme sull'archiviazione a quelle nuove sull'autenticazione cec-pac... Ma come è noto la mano sinistra del legislatore non sa cosa fa la destra. Non so se in via interpretativa si potrebbe sostenere che essendo la norma stata introdotta dopo (d.l. 78/2009) questa deve integrarsi con il resto delle norma. Si potrebbe però anche pensare che una così specifica previsione solo per cec-pac nelle istanze verso la p.a. valga a creare una disciplina speciale che non può derogare a quella generale sull'archiviazione.. Però così si tradirebbe lo spirito della legge creando il fenomeno tutto italiano (già prodotto nelle Agenzie delle Entrate) che per dematerializzare, occorre prima materializzare..: se fosse per me io proverei a sostenere che in via interpretativa, nell'ottica di informatizzazione della p.a., si dovrebbe integrare la normativa in materia di archiviazione sostitutiva con quella nuova sull'autenticazione-cec-pac. D'altronde, in altra materia il TAR Lecce (se non ricordo male) ha dato prevalenza al bando presente su web rispetto a quello pubblicato in G.U... anche se non c'era nessuna norma espressa che lo prevedesse.... Bastano giuristi al passo con i tempi.. Caro Attilio mi scuso per i condizionali & Co., ma la legge è una scienza inesatta e, come dice Borruso (Presidente Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione e papà dell'informatica giuridica in Italia) l'interpretazione del diritto sarà sempre approssimativa finché non riusciremo a scrivere le leggi con lo stesso rigore con cui si scrivono gli algoritmi che fanno funzionare il software (a quel punto non avremo nemmeno bisogno di avvocati e magistrati...). Saluti a tutti, Andrea Buti
Attilio A. Romita

Attilio A. Romita04/10/2010 - 14:44
Se io consegno personalmente un documento ancorchè non sottoscritto specificatamente, secondo me, è l'ufficiale ricevente il documento che cerifica di averlo ricevuto da me. Ovviamente non è cerificato "il valore" del contenuto che, d'altra parte non è certificato anche se io lo firmo con il sangue in ogni foglio. Se io consegno un messaggio che parte da una casella di posta elettronica certificata DEVE essere considerato come consegnato personalmente. Con questo spirito sono state fatte le varie leggi sugli strumenti digitali. Ultimo capoverso: il dubbio sulla conservazione. Mi sembra una questione che non debba neppure essere posta, la parola "sostitutiva" indica secondo il banale italiano "invece di" e quindi la risposta al dubio improponibile è ovvia. Tutto ciò detto, secondo me, per ottemperare allo spirito della legge. Se poi vogliamo considerare la legge come una pallottola di gomma masticata, ognuno può tirarla dalla parte che vuole, ma non si fa un buon servizio al vivere civile.
Aldo Lupi

Aldo Lupi04/10/2010 - 13:18
nessuno contesta l'identificazione del mittente o l'integrità del contenuto. però l'allegato della PEC di suo, sebbene questa sia integra e riconducibile a un soggetto, non è firmato, pertanto non può essere sottoposto a conservazione sostitutiva. ipotizzare che PEC, firma digitale ecc si conservino da sole significa minare il concetto di validità nel tempo del documento informatico come dice Gianni Penzo Doria, "L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica, ma questo vale eventualmente per il messaggio contenuto nella PEC, non certo per i suoi allegati." facendo di nuovo il confronto con la carta (la finalità è solo quella cercare di fare chiarezza lavorando per analogia con strumenti che conosciamo meglio), inviare un'istanza allegando un file non sottoscritto digitalmente è come mandare un foglio di carta non sottoscritto attraverso una raccomandata. senza entrare nel merito della bontà o meno della normativa vigente, che prova a regolamentare innovativi strumenti di lavoro i cui limiti sono ben lontani dall'essere ancora definiti, credo che il giusto approccio sia quello di cercare di trovare insieme delle soluzioni operative a dei problemi reali. tutto il resto sono solo congetture. spero che la mia opinione sia condivisa, altrimenti credo si perderebbe un'opportunità di trasformare questo network in un luogo di confronto (preferibilmente non con anonimi) e, perchè no, di servizio.
Attilio A. Romita

Attilio A. Romita04/10/2010 - 11:44
....un esempio perfetto di perchè le cose non vanno. Una domanda agli esperti legali: Una legge che dispone un modo nuovo di fare una cosa, non abroga automaticamente tutte le leggi precedenti sullo stesso argomento? Se è vero tutte le ragioni portate da Aldo Lupi decadono automaticamente come argomenta PASK (per favore nome e cognome). Se non è vero, forse occorre agire a monte e poi, a valle, tagliare le mani a chi non vuole capire ...il famoso Burusaurus Rex. Attendo risposta dagli esperti legali che sono pregati di evitare nella risposta tutti le frasi che iniziano con "premesso che.." ed usano verbi al congiuntivo o condizionale. Grazie da un rompiscatole banale.
profilo vuoto

profilo vuoto04/10/2010 - 11:16
Il vizio di fondo dell'informatizzazione della PA è il tentativo di replicare la tradizionale burocrazia del cartaceo nel mondo digitale, di fatto limitando significativamente la capacità di semplificazione legata all'informatizzazione. Mi spiegate infatti che senso ha stampare una mail ricevita tramite PEC/CEC-PAC? La mail digitale si conserva "da sola" senza necessità di procedure successive, né di ulteriore lavoro, né di spreco di carta e di tempo. Per quanto concerne PEC / firma digitale, ricordo che il CAD prevede vari tipi di firme elettroniche, delle quali la firma digitale è la più evoluta, quella che serve a garantire l'identità del soggetto che la appone. Ma se le PEC / CEC-PAC sono univocamente legate al soggetto che invia la mail, che necessità c'è di aggiungere anche una firma digitale? E' certamente sufficiente, se non superfluo, scrivere in fondo alla mail il nome e il cognome del soggetto che invia il documento. Inoltre è chiaro che se io sono l'unico a poter inviare una mail con il mio account PEC / CEC-PAC, e il sistema nel suo complesso garantisce l'autenticità e l'integrità di ciò che sto mandando, tutti i dubbi relativi a: file zip, firma apposta sulla busta o sul documento etc sono superflui. La PEC / CEC-PAC è uno strumento analogo alla raccomandata A/R con garanzia di identificazione del mittente e di integrità del contenuto.
Salvatore Agostino Aiezza

Salvatore Agostino Aiezza05/10/2010 - 08:21
Ti chiedi perchè sia necessario stampare,su carta,la mail digitale? La risposta non è difficile.Una potrebbe essere che I sistemi web e la rete delle p.a. non sono integrate tra di loro. Faccio un esempio molto banale ma,credo,concreto e attuale. Per completare per es un procedimento amministrativo che prende avvio,poniamo,da una richiesta inviata per posta elettronica,certificata o no, non è possibile,almeno non lo è nella stragrande maggioranza delle p.a.,istruire la pratica inviando sempre via mail la richiesta di accertamenti ad un altro ente,perchè non è in rete; procedere all'archiviazione perchè l'archivio non è informatizzato,non ultimi quelli relativi a pagamenti di marche,bolli e tributi vari, che costringono anche il più tenace,convinto sostenitore dell'abolizione di carte e timbri a non poter fare a meno di essi.In tal modo si è costretti ad una produzione cartacea.Ma anche ove tutto il procedimento potesse svolgersi per via telematica e conservare "S O L O!" UN fASCICOLO IN FORMATO ELETTRONICO , come si farebbe per es. ad inviare all'interessato,per posta elettronica,una eventuale autorizzazione firmata ,con firma digitale,dal dirigente competente? Dimenticate forse che in Italia occorre la famosa,terribile MARCA DA BOLLO!!! che è capace di ferma ogni cosa??? e che (lo prevedono le Leggi,in vigore!!,mica io!!)..."Essa deve essere annullata nei modi previsti dalla Legge..."
Aldo Lupi

Aldo Lupi03/10/2010 - 11:16
E' paradossale spiegare il funzionamento dei nuovi strumenti di dematerializzazione confrontandoli con l'equivalente cartaceo, ma efficace. La PEC è l'equivalente informatico della busta che di una raccomandata di ritorno: è il supporto che garantisce l'invio e la ricezione del documento. Il documento firmato digitalmente è l'equivalente della lettera firmata. Allegare un doc non firmato digitalmente (un banalissimo pdf non firmato o un tiff) è come inviare una fotocopia dentro una raccomandata: devi protocollarla e gestirla, ma se ti serve un originale per avviare un procedimento allora non puoi avviarlo perchè non ne disponi. Nel caso menzionato da Riccardo è come se avessimo firmato sulla busta: la circolare DFP 12.2010 relativo alla presentazione delle richieste di iscrizione ai concorsi via PEC a pag 6 sostiene che la validità dell'istanza è garantita anche se l'autore è identificato anche dal sistema informatico attraverso le credenziali di PEC. Quindi è come se la busta fosse sottoscritta... OK, allora la validità è garantita, ma il documento è informatico, cioè firmato digitalmente? NO. Allora NON puoi attuare la conservazione sostitutiva del documento, perchè non risponde alle indicazioni di legge sul documento informatico (deliberazione cnipa n. 11/2004 e DPCM 30 marzo 2009). Quindi, non avendo in mano un documento che può essere conservato in forma sostitutiva allora puoi gestire il tutto solo facendo una "copia conforme" cartacea del documento: tu ti ritrovi in mano un documento cartaceo che ti consente di avviare il procedimento e puoi anche non preoccuparti più dell'originale elettronico (tanto hai la versione cartacea che potrai classificare, fascicolare, gestire e archiviare...). Questo processo si basa sull'art. 23 c. 2bis del CAD, che recita: "2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;" Esistono altri casi in cui tale procedura è l'unica possibile. Faccio il caso dei documenti inviati dai consolati allo stato civile di un Comune, per cui un accordo tra il Ministero degli Esteri e il Ministero dell'Interno consente di raccogliere tutti i documenti pdf relativi a una pratica in un file .zip e di firmarlo. Siamo in un guado: da una parte la firma digitale garantisce la certezza del mittente e l'integrità del documento, dall'altra il file .zip non è un formato valido per la conservazione (non hai la visibilità diretta di ciò che firmi, è come se apponessi la firma non sui documenti ma sullo "scrigno" che li contiene...). Quindi non li puoi ripudiare ma nello stesso tempo non li puoi conservare -> l'unica soluzione è "materializzarli" estraendone una copia conforme cartacea... Per maggiorni info su quest'ultima casistica: http://www.sinetinformatica.it/index.php?option=com_content&view=article...
Paolo Coppola

Paolo Coppola02/10/2010 - 21:35
Se non sbaglio, la circolare fa riferimento solo alla pec dell'art. 16-bis della legge 2/2009, ovvero alla cec-pac. Non e' vero, quindi, che tutte le pec vanno bene, ma solo quelle che ha fornito il ministero e che i cittadini possono usare esclusivamente per la PA. Mi domando: nel capitolato di gara era previsto che tra i requisiti della cec-pac ci fosse anche la possibilita' di certificare il contenuto della posta inviata e non solo l'origine, destinazione e l'avvenuta consegna? Se non fosse cosi', la circolare del Ministro sarebbe una forzatura alquanto pericolosa.
Attilio A. Romita

Attilio A. Romita02/10/2010 - 20:20
All'ultimo ForumPA, sono stati organizzati un paio di barcamp, o simili. In un tavolo c'erano 3 illustri e noti avvocati, un paio di persone normali ed io, tecnicastro da strapazzo. Si discuteva di validità degli strumenti di cui al titolo. Le conclusioni sono state: Firma digitale e PEC, mezzi giusti validi, da applicare .....si però... Raccomandata e Raccomandata RR, secondo la legge potrebberoi non essere necessarie in molti casi, basterebbe una semplice lettera, ma per sicurezza ....vuoi mettere una bella Raccomandata RR. E' vero le leggi cisono, ma chi ne da una interpretazione certa, chiara, sicura, senza se, ma e però! Non voglio essere troppo malpensante, ma tra rifiuto delle responsabilità e lucro cessante noi siamo ancora al tempo di Romolo e Remo, quando il primo non ebbe bisogno di "adire la corte" per aver ragione. Purtroppo quello che frega le persone normali è un certo rispetto per la persona umana, qualunque sia l'abito che porta!

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