esuberi PA: dal Ministero al ... lavoro in nero?
Questo post è apparentemente provocatorio ma suggerisce una soluzione al problema del costo degli ammortizzatori e della vostra migrazione ad altre attività regolari.
L'ammortizzatore che si ripaga con il sistema dei voucher.
Partiamo da una domanda: se non potrete accettare un trasferimento per vostri seri motivi e dovrete subire l'erogazione per 2 anni all'80% del vostro stipendio di un ammortizzatore senza nessuna prospettiva futura, cosa farete durante questo stato e dopo?
Andrete ad aggiungervi al numero di ex bancari che pure stanno a casa da lungo tempo ammortizzati, e tante altre categorie, con belle competenze accumulate da offrire al mercato, che sarebbe felice di avvantaggiarsene ma a condizione di non avervi sul groppone a tempo indeterminato o con pretese di stabilizzazione. Magari in modo accessorio, si potrebbe valutare, cioè quando serve, lo strettamente necessario...... Allora, pensateci bene, una soluzione potrebbe essere l'ammortizzatore che si ripaga da solo. E ve lo spiego.
Voi uscite, poniamo, con una garanzia di 800 euro netti al mese. E siete moglie e marito, entrambi impiegati nella PA con figlio minorenne. Entrambi non potete accettare il trasferimento, pertanto avrete 1.600 euro per 24 mesi. Vi sembra possibile restare senza far nulla per 24 mesi? Vi darete da fare, ma non potendo perdere il beneficio potrete accettare solo lavori in nero.
La soluzione che vi prospetto invece è che voi DOBBIATE rendervi disponibili in un data base già costituito che trovate nel sito INPS sotto la voce lavoro accessorio, fornendo prestazioni che vi siano richieste tramite un gestore territoriale del sistema (centro per l'impiego con distaccamenti capillari collegati in rete presso tutti i Comuni, al quale arrivino le richieste di enti e associazioni, nonché privati).
La vostra disponibilità non deve essere inferiore alle 3 ore al giorno, a chiamata. Le vostre prestazioni vengono inserite nel data base INPS. Alla fine del mese l'INPS conteggia i buoni di lavoro accessorio utilizzati e dice al Ministero del lavoro e della solidarietà sociale quanto ha ripreso rispetto a quanto vi ha dato. Poniamo che abbiate ricevuto per 3 buoni x 3 giorni a settimana x 4 settimane = 36 buoni da 7,50 euro netti ciascuno: avrete accumulato 270 euro di lavoro (assicurato per la pensione e contro gli infortuni, che vada a sommarsi senza problemi di ricongiunzione agli altri contributi che già avete) e quindi l'esborso dello Stato per voi non sarà più di 800 euro bensì di 800 -270 = 530 euro mensili per ciascuno.
Sarete inoltre chiamati a scegliere da catalogo di attività formative richieste dal mercato un corso pratico che faciliti il vostro reinserimento. Diciamo che la formazione potrebbe impegnarvi per 2 ore al giorno per 3 volte a settimana.
Nelle settimane in cui lavorate con voucher e studiate potreste essere impegnati max 15 ore alla settimana ciascuno, vivendo con 1.600 euro al mese complessivi fino a nuova occupazione, a condizione che non lavoriate in nero. Che ne dite?
Per una persona singola che non possa accettare un trasferimento sarà più dura, dovendosi mantenere con soli 800 euro al mese mensili, ne sono consapevole, ma non è data alternativa se non quella di associarsi per le spese ad altra persona, fino a nuova occupazione.
Ovviamente questo sistema non dovrebbe essere riservato solo a voi, ma ai lavoratori di tutte le categorie che si trovino in stato di disoccupazione, calcolando una base minima di 790 euro netti e un tetto massimo di 1.160 euro netti mensili per ciascuno.
Cosa ne pensate? Quali le obiezioni?
commenti
ti risponde Tommaso
http://saperi.forumpa.it/story/64434/mobilita-dei-dipendenti-pubblici-ec...
mi pare di capire cosi'...potete leggere e spiegarmi meglio??
(Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)
1. L’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: “Art. 33.
(Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno
situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo
6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente
articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1
non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di
contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
A.S. 2968
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4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare
un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l’amministrazione applica
l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione,
anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito
della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto
conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il
passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito
dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in
disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito
regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli
accordi di mobilità.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo
comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153.”.
2. Le procedure di cui all’articolo 33, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge, si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 15 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle
assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
nuovi assunti
io ho capito che rigarda solo i nuovi assunti...mi sbaglio??