L’adeguamento del lavoro interinale

letto 2461 voltepubblicato il 16/03/2012 - 18:46 nel blog di pierpaolo bagnasco, in Servizi per l'Impiego

Lo scorso 24 febbraio il Governo ha varato un che è intervenuto in tema di contratti di somministrazione del lavoro, modificando alcuni articoli del (la c.d. Riforma Biagi). La necessità di tale intervento è connessa alla stringente esigenza, non oltremodo prorogabile, di adeguare l’apparato normativo nazionale alle previsioni contenute nella del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite Agenzia interinale.

 
Inoltre le previsioni contenute nella novella legislativa potrebbero comportare un rilancio del contratto di somministrazione il cui utilizzo, attualmente, è al di sotto della media europea.
 
Il testo di legge, che si compone di otto articoli, oltre ad introdurre una serie di novità lessicali modificando una parte della terminologia precedentemente utilizzata con riferimenti mutuati dalla normativa europea e a ribadire la sostanziale parità di trattamento tra i lavoratori interinali (per i quali è anche previsto il diritto ad essere portati a conoscenza di eventuali posti di lavoro vacanti presso l’utilizzatore) e i dipendenti diretti dell’utilizzatore, interviene sulla necessità della causale nei contratti di somministrazione a tempo determinato, cioè sull’obbligo di giustificare le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che comportano il ricorso al lavoro interinale.
 
Tale obbligo infatti nel modificato testo del D.Lgs. 276/03 viene meno in tre ipotesi e cioè qualora si utilizzino lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali da almeno sei mesi (siano essi trattamenti di Cassa Integrazione o indennità di mobilità, disoccupazione o altri trattamenti in deroga), ovvero qualora la forza lavoro sia rappresentata dai c.d. “lavoratori svantaggiati”, così come individuati dal Regolamento Comunitario 800/2008, quali lavoratori extracomunitari, giovani senza occupazione, disoccupati di lunga durata, persone con figli a carico o in ultimo quando l’omissione della causale sia prevista nella contrattazione collettiva, sede in cui potranno essere previste delle ipotesi aggiuntive a quelle già contenute nel decreto legislativo.
 
Obbligo di causale, si aggiunge, che invece non sussiste nell’ipotesi di contratto di somministrazione a tempo indeterminato che però è utilizzabile solo in alcuni settori predefiniti dalla legge. Il decreto che pure introduce una sanzione penale a carico di colui che esige o percepisce compensi dal lavoratore per l’assunzione presso un’impresa utilizzatrice, è stato oggetto di alcune contestazioni specie da parte sindacale.
 
Il primo appunto è stato per così dire di metodo in quanto le organizzazioni dei lavoratori hanno lamentato la mancata concertazione del provvedimento normativo; il secondo è relativo ai rischi che si celano dietro la (parziale) abolizione della causale giustificatrice delle somministrazioni a tempo determinato unita alla possibilità prevista dal D.Lgs. 276/03 di sottrarre dalla retribuzione quanto percepito dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità o di disoccupazione.
 
Le conseguenze potrebbero infatti tradursi, secondo i critici, in una trasformazione della somministrazione in un lavoro precario sottopagato.