La “riforma Fornero”; già i primi cambiamenti

letto 4682 voltepubblicato il 21/07/2012 - 11:23 nel blog di pierpaolo bagnasco, in Servizi per l'Impiego

Il 18 luglio è entrata in vigore la c.d. “riforma Fornero” (); è la terza grande riforma dal 1997 (solo considerando il “pacchetto Treu” introdotto con la L.196/97 e la “legge Biagi” introdotta con la L. 30/03), a prescindere da una serie di ulteriori interventi normativi che hanno interessato singoli istituti sia di natura sostanziale che processuale.
Tante sono le novità messe in campo per realizzare “un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di occupazione”, obiettivo espressamente indicato proprio all’articolo 1 della legge; novità ovviamente non tutte condivise o egualmente apprezzate sia dalle organizzazioni sindacali che da parte del mondo imprenditoriale.

L’elencazione è lunga e va ben oltre la semplice revisione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori che prevedeva tout court il reintegro del lavoratore illegittimamente licenziato nelle imprese aventi oltre 15 dipendenti (la famosa tutela reale. Di passa dai contratti a tempo determinato per i quali viene meno l’obbligo della causale per quelli di durata fino a 12 mesi, all’apprendistato, al nuovo rito giudiziario per l’impugnativa del licenziamento fino alla riforma del sistema degli ammortizzatori sociali (con l’introduzione dell’Aspi, acronimo per assicurazione sociale per l’impiego).

In un quadro dunque di così ampio respiro e di rilevante impatto stupisce “l’ingenuo” commentatore la circostanza dell’approvazione (il 17 luglio) in Commissione Finanza e Attività Produttive della Camera dei Deputati di un emendamento introdotto nel Decreto Sviluppo, modificativo della legge, emendamento tra l’altro concordato con il governo.

Quali dunque le novelle previste?

Innanzitutto la riduzione dell’intervallo tra la conclusione di un contratto a termine e il successivo che si riduce dall’originaria previsione di 60 o 90 giorni ( a secondo se la durata del rapporto sia stata inferiore o superiore ai 6 mesi) per i contratti stagionali a 20 o 30 giorni; poi il perdurare della vecchia mobilità a tutto il 2014, nonostante l’Aspi entri dal 2013 e della Cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 2015 ma solo per le imprese in regime concorsuale per le quali si prevede una ripresa dell’attività e la salvaguardia parziale del livello occupazionale.

Ancora: si diluisce su due anni l’importo massimo e i tempi di durata del rapporto per evitare la trasformazione del lavoro da autonomo a coordinato; in ultimo rimane ferma l’aliquota applicata alle partite IVA (27%) per tutto il 2013, rimandandone l’adeguamento dal 2014.
Le modifiche hanno accolto alcune delle obiezioni formulate sia dalla Confindustria che da due delle maggiori organizzazioni sindacali (CISL e UIL), mentre la CGIL ha mantenuto una linea decisamente più critica.

Ora, al di là della valutazione dell’opportunità delle modifiche (probabilmente necessarie), ribadiamo che non può non  stupire la tecnica di produzione normativa, cioè il cambiamento di una legge appena promulgata e che se da un lato sembra segnalare il perdurare delle difficoltà a ricercare una soluzione concertata e dunque ampiamente condivisa, dall’altro crea negli operatori seri dubbi interpretativi e applicativi.