I dati pubblici diventano aperti?
Ultime: del 2 agosto 2014
Con le modifiche del quadro normativo sulla gestione del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni è stato assunto il principio "open by default", effetto della conversione in legge dell’Art. 9 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 che modifica l’art.52 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Secondo quanto definito dall’agenda nazionale sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, la mancata indicazione della licenza implica che i dati siano pubblicati secondo i termini stabiliti dalla licenza CC-BY (attribuzione), ossia con il solo obbligo di citare la fonte. L’attribuzione della fonte può essere fatta in maniera semplice indicando il nome dell’organizzazione unitamente all’URL della pagina Web dove si trovano i dati/contenuti da licenziare. Le linee guida consigliano l’uso della CC-BY nella sua versione 4.0.
- Pubblicato il DL in G.U. il 19 ottobre 2012 il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, Decreto Crescita 2.0. http://www.gazzettaufficiale.it/moduli/DL_181012_179.pdf . Il tema dei dati aperti è trattato nell'Art. 9 "Dati di tipo aperto e inclusione digitale".
- Convertito in Legge il 12 dicembre 2012 ( http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00691629.pdf ) con alcuni emendamenti.
- Pubblicata la conversione in Gazzetta Ufficile il 17 dicembre 2012. DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 ) Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294). http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179
- A partire dal 19 marzo 2013, scadenza dei novanta giorni previsti dalla Legge, dati e documenti pubblicati online dalle amministrazioni titolari - senza una esplicita licenza d’uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da intendersi come dati aperti, quindi dati che possono essere liberamente riusabili da chiunque. http://www.dati.gov.it/content/parte-lopen-data-default.
- Pubblicate dall'AGID il 1 agosto 2013 le Linee guida e la strategia nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 2013 http://www.digitpa.gov.it/dati-pubblici/open-data . A pag 61 e 62 vengono date le indicazioni su cosa si intende per licenza aperta ed in particolare : "Secondo quanto anche definito dall’agenda nazionale sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nei casi di mancata indicazione della licenza, i dati si ritengono rilasciati secondo i termini stabiliti dalla licenza CC-BY (attribuzione), ossia con il solo obbligo di citare la fonte. L’attribuzione della fonte può essere fatta in maniera semplice indicando il nome dell’organizzazione unitamente all’URL della pagina Web dove si trovano i dati/contenuti da licenziare. In generale, si consiglia l’uso della CC-BY nella sua versione 2.5."
- Pubblicate dall'AGID a luglio 2014 le Linee guida e la strategia nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 2014 http://www.agid.gov.it/dati-pubblici-condivisione/open-data . A pagina 84 sono rilasciate le indicazioni sull'attribuzione open by default . "In generale, si vuole qui ribadire l’importanza di associare ai dati pubblici una licenza aperta che consenta di rispettare requisiti di (i) interoperabilità, anche transfrontaliera (non limitandosi a selezionare una licenza che sia valida e nota solo entro i confini nazionali) e, per quanto possibile, (ii) di massimo riutilizzo dei dati. Quest’ultimo principio è espressamente indicato anche nella recente direttiva PSI all’art. 8. Le amministrazioni possono prevedere casi di applicazione di licenze che limitino il riutilizzo dei dati se e solo se ciò si renda necessario per il rispetto di altre normative (e.g., norme in materia di protezione dei dati personali, norme sul diritto d’autore). Tale scelta dovrà comunque essere opportunamente motivata dall’amministrazione. In ogni caso, il rilascio dei dati con una licenza che ne consente il massimo riutilizzo non modifica la titolarità dei dati stessi e non preclude il titolare a mantenere i dati aggiornati.In conclusione, ai sensi dell’art. 52 del CAD, la mancata indicazione di una licenza associata ai dati già pubblicati implica che gli stessi si ritengano di tipo aperto secondo le caratteristiche principali sancite dall’art. 68 del CAD, già richiamato nell’introduzione delle presenti linee guida (principio dell’Open Data by default). In tal caso, secondo quanto anche definito dall’agenda nazionale sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, la mancata indicazione della licenza implica che i dati siano pubblicati secondo i termini stabiliti dalla licenza CC-BY (attribuzione), ossia con il solo obbligo di citare la fonte. L’attribuzione della fonte può essere fatta in maniera semplice indicando il nome dell’organizzazione unitamente all’URL della pagina Web dove si trovano i dati/contenuti da licenziare. In generale, si consiglia l’uso della CC-BY nella sua versione 4.0." Le linee guida sono consultabili anche nella versione wiki http://pubwiki.agid.gov.it/index.php/Linee_Guida.
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Dal post pubblicato il 28/9/2012
Nell’atteso decreto Digitalia in via di approvazione, si spera il prossimo 4 ottobre, sul tema dati aperti sembra esserci anche l'open by default come richiesto anche nella discussione pubblica sull’agenda digitale italiana (ADI - http://adi.ideascale.com/a/dtd/Open-By-Default/115609-18808).
Aspettiamo di verificare l’approvazione per confrontarci sulle conseguenze ed opportunità di questo cambiamento e di come i dati pubblici, ossia di fonte pubblica ed i dati aperti saranno sempre più vicini.
In particolare nell’Art.17 comma 2:
I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L’eventuale adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
Questo è il testo della bozza in circolazione:
SEZIONE IV
DATI DI TIPO APERTO E INCLUSIONE DIGITALE
Art. 16
Dati di tipo aperto
1. All’articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato
esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei
dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di
chiunque, anche per finalità commerciali;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a),
sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti
dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi
disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia
per l’Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati
secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a
tariffe superiori ai costi marginali.”.
Art.17
Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche
amministrazioni
1. L’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
“Art. 52.
Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.
1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, e
documenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le
disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche
amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza,
valutazione e merito” i regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso e il
riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità,
senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto
ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L’eventuale adozione di una
licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006,
n. 36 è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
3. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui al comma
precedente trova applicazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Le attività volte a garantire accesso telematico e riutilizzazione dei dati delle pubbliche
amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai
sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al Capo V del presente
Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio
dei ministri o al Ministro delegato per l’innovazione, che li approva entro il mese
successivo, un’ Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del
processo di valorizzazione in Italia che viene pubblicato in formato aperto sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano
gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le
procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice
con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si
uniformano alle suddette linee guida.
8. Il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.”.
- Blog di Sergio Agostinelli
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30 commenti
Open by default: alcune perplessità tecnico-giuridiche
Open Data: obbligo e applicabilità
Attendiamo la GU ...e il webinar
Grazie, parteciperò al
Approvato l'articolo Dati di tipo aperto
Riflessioni su art. 9
art. 9 d.l. sviluppo 2.0
interessante
L'economia dell'opendata
I privati fanno dati aperti?
TRASPARENZA - Illusione e Realtà
condivido
Trasparenza. leggibilità, interpretazione
L'ora X non c'è
cosa viene dopo il "open by default"
Ma non dimentichiamo...
sono d'accordo
L'ultima frase del commento
Le case..
Teste da maiale
Pessimismo della ragione
realismo non proprio pessimismo
Capisco, ma...
Dati on line ma non aperti
cara Morena, apprezzo anche
Gattopardo docet.....
E' by default
L'unico obbligo di dati aperti...per adesso
Leggi e ....regolamenti di attuazione
Licenza by default