Limiti alle assunzioni di personale per le società partecipate

letto 5865 voltepubblicato il 29/04/2014 - 13:07 nel blog di Rita Pastore, in Osservatorio Spending Review

I vincoli posti alle assunzioni di personale per le società partecipate dall'art. 18 comma 2-bis del Dl 112/2008 anche nella versione introdotta dalla legge di stabilità 2014, ha prodotto numerosi pareri da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti. Il disposto normativo appare di difficile interpretazione come rileva la Corte dei Conti, in quanto se nel primo periodo del comma 2-bis l'estensione dei vincoli di finanza pubblica pare limitato alle aziende pubbliche che rientrano nell'elenco Istat, successivamente si rileva che "le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo".

Non risulta chiaro se si faccia riferimento a tutte le società che gestiscono i servizi pubblici locali o solo a quelle che rientrano nell'elenco Istat.

Ci sono perplessità anche sulla modalità di quantificazione dei vincoli. L'articolo 76 comma 7, impone che si possa assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa per cessazioni dell'anno precedente, ma non si sa come si possa calcolare a livello di gruppo, elemento necessario per una "applicazione indiretta".

Nemmeno ci sono indicazioni per casi in cui alcuni dei comuni soci abbiano un divieto di procedere a nuove assunzioni e altri invece no.

Appare chiaro che è necessaria una riformulazione di alcuni commi e articoli se si vogliono introdurre dei vincoli efficaci. In primis va eliminato il riferimento all'elenco Istat e poi va reso facilmente calcolabile il limite a livello di ente contollante. A tal fine si segnala la delibera n. 14/2011 della sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ha individuato un modo per calcolare il tetto percentuale delle spese del personale per il gruppo.

Sarebbe asupicabile che il legislatore  introducesse a breve un criterio analogo, che garantisca il rispetto di un impegno di gruppo - e in ultima istanza del Comune - per impedire che le scoetà partecipate diventino uno strumento di elusione degli obblighi di finanza pubblica, quando l'ente locale non può assumere.

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