Gli elementi obbligatori della fattura elettronica

letto 30180 voltepubblicato il 05/05/2014 - 16:13 nel blog di Rita Pastore, in Osservatorio Spending Review

L’art. 25 comma 2 del Dl 66/2014 introduce nel Tracciato FatturaPA, che rappresenta lo standard con cui gestire le fatture elettroniche inviate alle PA, due nuovi campi:

1)  il Codice identificativo di gara  (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ossia quelli relativi ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti, ai contratti aventi a oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni nonché ai contratti relativi ai servizi di arbitrato e conciliazione;
2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione  straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e  ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Ricordiamo che il CIG è un codice identificativo associato a ciascun appalto o lotto, che deve essere riportato all’interno degli strumenti di pagamento (come definito dall’art. 7 comma 3 del D.L. 187/2010) per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; mentre il CUP è un codice che riguarda i progetti d’investimento pubblico in tutte le sue fasi, e serve a monitorarne le fasi di avanzamento.

In base al comma 3 dell’art. 25 del DL. 66/2014, la presenza di questi codici è fondamentale per poter procedere al pagamento. I codici erano già stati considerati nel DM 55/2013 ed erano stati inseriti tra i “dati facoltativi”.

I dati relativi a CIG e CUP non potranno però essere considerati  “dati obbligatori” nemmeno a seguito del Dl 66/2014, in quanto la legge prevede casi in cui la loro indicazione non è obbligatoria. Se la fattura supera i controlli e viene recapitata, l'amministrazione potrà giustificare il mancato pagamento nel caso in cui la prestazione/fornitura fatturata rientri nel perimetro assoggettato alla normativa sulla tracciabilità, e dovrà richiedere al fornitore una nota di accredito e l’emissione di una nuova fattura con tutti i dati richiesti.

L’art 42 del Dl 66/2014 prevede l’obbligo per tutte le PA (ex art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001) di tenere il registro unico delle fatture a partire dal 1° luglio. Nel registro saranno riportate le  fatture o  le  richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, entro 10 giorni dal ricevimento. Il registro è unico per tutto l’ente e, al fine di ridurre  gli oneri a carico delle amministrazioni, può essere sostituito da funzionalità ad hoc che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la  certificazione dei crediti.

I dati che devono essere inseriti nel registro per ogni fattura sono i seguenti:

  • il codice progressivo di registrazione;
  • il numero di protocollo di entrata;
  • il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
  • la data di emissione della fattura o  del  documento  contabile equivalente;
  • il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
  • l’oggetto della fornitura;
  • l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
  • la scadenza della fattura;
  • nel caso di enti  in contabilità  finanziaria,  gli  estremi dell’impegno indicato nella  fattura o nel documento contabile equivalente, oppure il capitolo e il piano gestionale, o  analoghe unità gestionali del bilancio sul  quale sarà effettuato il pagamento;
  • se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
  • il CIG tranne i casi  di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
  • il CUP in caso di fatture relative a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria, interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  • qualsiasi altra informazione che si ritenga necessaria.