Gli elementi obbligatori della fattura elettronica
L’art. 25 comma 2 del Dl 66/2014 introduce nel Tracciato FatturaPA, che rappresenta lo standard con cui gestire le fatture elettroniche inviate alle PA, due nuovi campi:
1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ossia quelli relativi ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti, ai contratti aventi a oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni nonché ai contratti relativi ai servizi di arbitrato e conciliazione;
2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Ricordiamo che il CIG è un codice identificativo associato a ciascun appalto o lotto, che deve essere riportato all’interno degli strumenti di pagamento (come definito dall’art. 7 comma 3 del D.L. 187/2010) per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; mentre il CUP è un codice che riguarda i progetti d’investimento pubblico in tutte le sue fasi, e serve a monitorarne le fasi di avanzamento.
In base al comma 3 dell’art. 25 del DL. 66/2014, la presenza di questi codici è fondamentale per poter procedere al pagamento. I codici erano già stati considerati nel DM 55/2013 ed erano stati inseriti tra i “dati facoltativi”.
I dati relativi a CIG e CUP non potranno però essere considerati “dati obbligatori” nemmeno a seguito del Dl 66/2014, in quanto la legge prevede casi in cui la loro indicazione non è obbligatoria. Se la fattura supera i controlli e viene recapitata, l'amministrazione potrà giustificare il mancato pagamento nel caso in cui la prestazione/fornitura fatturata rientri nel perimetro assoggettato alla normativa sulla tracciabilità, e dovrà richiedere al fornitore una nota di accredito e l’emissione di una nuova fattura con tutti i dati richiesti.
L’art 42 del Dl 66/2014 prevede l’obbligo per tutte le PA (ex art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001) di tenere il registro unico delle fatture a partire dal 1° luglio. Nel registro saranno riportate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, entro 10 giorni dal ricevimento. Il registro è unico per tutto l’ente e, al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, può essere sostituito da funzionalità ad hoc che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.
I dati che devono essere inseriti nel registro per ogni fattura sono i seguenti:
- il codice progressivo di registrazione;
- il numero di protocollo di entrata;
- il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- l’oggetto della fornitura;
- l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- la scadenza della fattura;
- nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente, oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale sarà effettuato il pagamento;
- se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- il CIG tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- il CUP in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- qualsiasi altra informazione che si ritenga necessaria.
- Blog di Rita Pastore
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