I questionari sui bilanci consuntivi 2013 degli enti

letto 3448 voltepubblicato il 13/05/2014 - 13:10 nel blog di Rita Pastore, in Osservatorio Spending Review

E' stata pubblicata nella GU Serie Generale n.105 del 8-5-2014 - Suppl. Ordinario n. 38 la delibera n. 11/2014 della sezione Autonomie della Corte dei Conti con le "Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2013" ().

L'evoluzione del quadro normativo della finanza locale, caratterizzata dal succedersi di provvedimenti d'urgenza, ha prodotto un insieme di regole complesso e articolato, connotato dalla sovrapposizione di  disposizioni che regolano la stessa materia. Ciò ha fatto emergere numerosi dubbi  interpretativi che hanno reso difficile il compito degli operatori. Pertanto, l'obiettivo delle Linee guida, oltre alla funzione istituzionale di supporto alla verifica degli equilibri di bilancio, è anche aiutare a capire il quadro normativo di riferimento, alla luce delle disposizioni intervenute in materia di finanza locale in riferimento
all'esercizio 2013.

L'esercizio 2013 è stato caratterizzato da un anomalo differimento al 30 novembre 2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione  e da forti incertezze sull'ammontare delle risorse disponibili per gli enti locali. Tale incertezza ha moltiplicato gli "esercizi provvisori", che hanno indotto dinamiche rischiose per l'equilibrio di molti enti, in quanto le norme di spending review hanno progressivamente diminuito le risorse certe a disposizione degli enti.

Pertanto, nei questionari sui bilanci consuntivi 2013 è stata introdotta una novità: una appendice "A" ad hoc dedicata all'esercizio provvisorio. Viene chiesto di indicare ai revisori dei conti, quali misure l'ente ha adottato per salvaguardare l'equilibrio di bilancio, la coerenza della gestione con l'obiettivo programmatico del patto di stabilità, le modalità con le quali sono state affrontate le situazioni debitorie fuori bilancio, pur in assenza, eventualmente, di una delibera sulla salvaguardia degli equilibri.

Invece, l'appendice "B" è dedicata ai 49 Comuni e alle 12 Province che nel 2013 hanno partecipato alla sperimentazione sulla riforma delle contabilità: dovranno rispondere in particolare, ai quesiti sul Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, sui provvedimenti adottati in conseguenza dell'emersione di un disavanzo al 31 dicembre 2012 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e le anticipazioni di tesoreria.

Le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome, ove ne ricorra l'esigenza, potranno apportare ai questionari adattamenti/integrazioni che tengano conto delle peculiarità della disciplina vigente in materia di ordinamento degli enti locali, nonchè di finanza e tributi locali.

1 commento

Lucia Ciambrino

Lucia Ciambrino02/06/2014 - 11:47 (aggiornato 02/06/2014 - 11:47)

Da un'attenta lettura della delibera mi sembra che le principali indicazioni riguardino: la spesa per il personale, indicazioni generali sull'amministrazione, sui risultati della gestione finanziaria, sugli organismi partecipati, sulla capacità di indebitamento, sull'uso di strumenti di finanza derivata, sul rispetto del patto di stabilità, sulla contrattazione integrativa, sulle verifiche del conto economico e del patrimonio.
Tra le spese del personale occorre inserire l'Irap. Ricordiamo che è stata ridotta dal Dl 66/2014, per cui il prossimo anno si porrà il problema se questo risparmio determini o no una riduzione della spesa per il personale.
La spesa per il personale deve ricomprendere la previdenza dei vigli urbani e i progetti per il miglioramento della circolazione finanziati con i proventi delle sanzioni per l'inosservanza del Codice della Strada.
Tra la spesa per le assunzioni flessibili, al fine di definire il tetto che non deve essere superiore al 50% degli oneri allo stesso titolo sostenuti nel 2009, non vanno inseriti il costo delle spese del personale assunto in convenzione  ex art. 14 del contratto nazionale del 2004 e nemmeno i rapporti di assunzione flessibili attivati per progetti finanziati dall'UE, dalla Regione o da soggetti terzi.
Ai fini del calcolo del tetto di spesa rispetto all'anno precedente, poi, vanno sottratti gli oneri per assunzioni totalmente a carico di finanziamenti UE o di privati (taglio non valido in caso di copertura parziale). Gli oneri per lo straordinario da elezioni amministrative vanno inseriti nella spesa per il personale, ma non quelli rimborsati da altre PP.AA.
Nel tetto vanno anche computate le spese sostenute direttamente dal bilancio dell'amministrazione per LSU, mentre i contibuti erogati dal Ministero del Lavoro per la loro stabilizzazione nei comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti non vanno computati.
Infine, il questionario, anticipando alcune previsioni della legge 56/2014, chiede di evidenziare le risorse che i singoli Comuni hanno trasferito alle Unioni a seguito del trasferimento di funzioni e personale. Infine, sia per il fondo del personale che per il fondo dei dirigenti, vanno evidenziate le riduzioni a seguito della diminuzione delle unità in servizio.