La riforma della PA e la Spending Review nel DL 90 del 24 giugno 2014
Spending Review e riassetto organizzativo, sviluppo, lavoro e semplificazione del processo amministrativo e civile: questi gli elementi di fondo del DL n. 90 del 24 06 2014 “Misure urgenti per l’efficienza della P.A. e per il sostegno dell’occupazione”.
La riforma si pone l’obiettivo di creare 15 mila posti di lavoro nel settore pubblico attraverso la modifica dell'istituto del trattenimento in servizio. Promuove la riduzione degli uffici e del personale impiegato in attività strumentali, a vantaggio delle strutture che forniscono servizi diretti ai cittadini, oltre alla riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri. Riorganizza a livello regionale la rete delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e ne rivede le competenze e le funzioni. Persegue una gestione unitaria dei servizi strumentali delle pubbliche amministrazioni, mediante la costituzione di uffici comuni.
Tra le principali linee di intervento:
- La soppressione dal 1° ottobre 2014 delle sezioni staccate dei TAR, ad eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano, del Magistrato delle Acque per le province venete e di Mantova, dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), i cui compiti e funzioni – da potenziare - sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), rinominata Autorità nazionale anticorruzione.
- La revoca dei trattenimenti in servizio per favorire l’occupazione giovanile nella PA. I trattenimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014) sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza, se prevista in data precedente.
- I provvedimenti per evitare la vacanza dei magistrati ed il divieto per i magistrati amministrativi, ordinari, contabili e militari di ricoprire incarichi dirigenziali nella PA mediante il ricorso all’aspettativa.
- La semplificazione e la flessibilità nel turn over nella PA per facilitare il ricambio generazionale e la nuova occupazione. Nel 2014, le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici potranno assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale percentuale aumenterà fino a raggiungere il 100% nel 2018.
- La mobilità obbligatoria e volontaria: le amministrazioni potranno ricoprire posti vacanti in organico con il ricorso diretto a dipendenti da altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. In tale ottica, è istituito un apposito fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale.
- Il divieto di assegnare incarichi dirigenziali a lavoratori privati o pubblici in quiescenza.
- Lo snellimento del processo amministrativo: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prevista l'adozione del decreto ex D.Lgs. n. 104/2014 (art. 13, Allegato 2), che fisserà le regole tecnico-operative per la sperimentazione, graduale applicazione ed aggiornamento del processo amministrativo telematico. Le procedure informatiche dovranno essere flessibili ed in grado di adeguarsi continuamente alle peculiarità del processo amministrativo, alla sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- Il processo civile telematico. Viene confermata l'obbligatorietà del P.C.T. con la sua introduzione "scadenzata" (30 giugno per i processi iniziati da tale data e 31 dicembre per quelli pendenti). Vengono apportate modifiche agli artt. 126, 133 e 207 c.p.c. in materia di contenuto del processo verbale, pubblicazione e comunicazione della sentenza e di processo verbale dell'assunzione. Si prevede l'apertura delle cancellerie di tribunali e delle corti di appello per almeno tre ore nei giorni feriali. Si apportano precisazione circa il perfezionamento del deposito telematico degli atti e le notificazioni per via telematica. E’ previsto anche un aumento di circa del 15% del contributo unificato.
Ad oggi il disegno di legge di conversione del DL è all’esame della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, in sede referente.
- Blog di Maria Fiore
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3 commenti
Sull'art. 4 Dl 9072014
Salve Francesco,
premetto che il ritardo con cui ti rispondo è dovuto a gravi motivi familiari che mi hanno tenuta lontana dal lavoro per alcuni giorni e ringrazio la collega Rita, responsabile del Progetto “Interventi a supporto per l'attuazione delle riforme della PA – Linea 1 e Linea 2”, che è intervenuta anticipatamente ed efficacemente al mio posto.
Nell’associarmi al suo commento, posso solo ribadire che la maggiore flessibilità delle nuove procedure di mobilità tra PA introdotte dal DL 90/2014 è ovviamente ancora ad un livello iniziale e sperimentale. L’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale permane un elemento centrale ai fini anche del trasferimento di personale.
Per quanto concerne il costituendo portale per l’incontro tra domanda ed offerta di mobilità, anch'io credo che bisognerà attendere gli ulteriori sviluppi. Al momento, mi sembra che, trattandosi di uno strumento finalizzato ad “agevolare” (comma 2 art. 4) le procedure in oggetto, per le richieste di trasferimento da parte di dipendenti pubblici sia necessaria la conoscenza dei bandi in cui sono indicati i posti che le amministrazioni richiedenti intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni con indicazione dei requisiti da possedere, pubblicati sui propri siti istituzionali per almeno trenta giorni (comma 1 art. 4).
Un’ulteriore novità introdotta dal Dl 90, che può essere per te interessante seguire, è l’istituzione del fondo finalizzato a migliorare l’allocazione delle risorse per l’allocazione del personale presso le PA ed, in particolare, il fatto che “in sede di prima applicazione, nell’assegnazione delle risorse, vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che rilevano carenze di personale…” (comma 2.3).
DL 90 del 24 giugno 2014 - art. 4 "mobilità"
Salve Signora Maria, le volevo chiedere alcune chiarificazioni sul DL in oggetto.
Sono un pubblico dipendente, e volevo fruire del DL n.90 in particolare dell'art. 4 sulla mobilità.
Su questo art. 4 però ci sono alcune cose che volevo chiederle, in particolare quando si parla di:
In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
spero che qualche emandamento preveda la modifica con il trasferimento non solo tra le sole sedi centrali (non si capisce il perchè) ma anche per le sedi periferichie dei ministeri (nel mio caso uffici periferici del Ministero della Giustizia)
Dovremo eventualmente per fare delle richieste aspettare che esca il portale PA d'incontro tra domanda ed offerta di mobilità?
Ringrazio anticipatamente per le delucidazioni.
Saluti
Sull'art. 4 del dl 90/2014
Ciao Francesco, rispetto alla tipologia di quesito che hai posto, premetto che non è obiettivo della comunità fornire pareri di alcun genere perchè non ne abbiamo la facoltà, ma esclusivamente intendiamo promuovere la discussione e il dibattito intorno a temi e/o esperienze di spending review che possano essere di stimolo e di esempio ad altre amministrazioni per intraprendere percorsi virtuosi di gestione amministrativa.
Per quanto riguarda l’art. 4 del dl 90/2014 si può dire che resta il nulla osta per la mobilità volontaria, salvo che nell'ambito di una sperimentazione limitata ai soli ministeri. Molti osservatori hanno scritto che effetto del dl 90/2014 sarebbe quello della “liberalizzazione” della mobilità volontaria, che potrebbe avvenire per mera volontà del lavoratore, senza che il trasferimento da un ente all'altro debba essere condizionato dal consenso dell'amministrazione di appartenenza. Ma non è così. L'articolo 4, comma 1, del decreto, modifica l'articolo 30, commi 1 e 2, del dlgs 165/2001. La stesura definitiva del decreto legge ha lasciato il nulla osta e l'assenso dell'amministrazione di appartenenza resta come condizione imprescindibile. Il nuovo comma 1 novellato, nel suo primo periodo, è chiarissimo: «Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza».
L'assenso dell'amministrazione di appartenenza resta condizione imprescindibile. Infatti, l’eliminazione del nulla osta, che avrebbe esposto i datori di lavoro pubblici alle unilaterali iniziative dei dipendenti, avrebbe creato il caos nelle amministrazioni che non avrebbero potuto gestire e programmare il personale dipendente.
Però c’è una sperimentazione per verificare a quali condizioni se ne possa fare a meno. Si stabilisce, infatti, che «in via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza». L'assenso preventivo, pertanto, non servirà solo tra amministrazioni statali e solo quando la mobilità volontaria sortirà l'effetto di distribuire meglio il personale.
La riforma cambia la procedura di mobilità volontaria, che cessa di essere presupposto necessario per la legittimità dei concorsi pubblici. La mobilità ritorna una mera facoltà delle amministrazioni, le quali per reclutare dipendenti mediante trasferimenti dovranno, comunque, fissare preventivamente i criteri di scelta e pubblicare sul proprio sito istituzionale un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire con indicazione dei requisiti da possedere. Il bando dovrà restare pubblicato per un periodo pari almeno a 30 giorni.
Invece, per quanto riguarda il costituendo “portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità”, in assenza di Circolari interpretative e/o Direttive specifiche del Dipartimento della Funzione Pubblica, al momento nulla si può dire. Per tenerti aggiornato puoi consultare periodicamente la sezione dedicata sul sito istituzionale del Dipartimento al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione.aspx Sono certa che a breve saranno pubblicati chiarimenti.