Domade e risposte su "Analisi, trattamento e valutazione del rischio", webinar del 29 settembre 2014
Oggi il nostro webinar ha raggiunto la massima partecipazione, siamo andati oltre i limiti della piattaforma tecnologica con 208 partecipanti. Il nostro esperto sul tema dell'analisi del richio, Sandro Brunelli, ricercatore dell'Università di Tor Vergata, è stato bravissimo, ma il tema è vasto e non ha avuto modo di rispondere a tutti. Riportiamo le domande formulate in chat e lo invitiamo ad approfondire in questo blog!
Vincenzo: rispetto alle linee guida sul protocollo di intesa ANAC Ministero degli Interni di Luglio 2014, rispetto alla Sanità, ha un contributo da poterci far rilevare?
Cristiana: dott. Brunelli come tratterebbe e valuterebbe il rischio di corruzione nella procedura di selezione nei contratti di somministrazione in cui si corre il rischio che un candidato sia agevolato rispetto ad un altro ? Potrebbe soffermarsi sulla prevenzione del rischio nei contratti di lavoro flessibile?
Leonarda Patrizia: potrebbe indicare la circolre dell'ANAC riguardante i responsabili prevenzione corruzione e conseguente eventuale premialità (scusi, ma non la trovo)?
Paolo: per rischio si intende il prodursi di fatti corruttivi propri o di mala administration?
Calogero: Come siete messi a livello di disponibilità di bilancio per costi di formazione sull anticorruzione?
Rita: dott. Brunelli, lei ritiene obbligatoria l'osservanza della disciplina UNI ISO 31000 o può essere sufficiente attenersi alla normativa in materia? grazie
Sonia: Una corretta analisi dei processi presuppone una analisi dei servizi offerti?
Natalia: non mi è molto chiara la fase due ovvero la decrizione del processo.
Danilo Faro Antonio: anche i processi sanitari devono essere mappati e analizzati?
Cristiana: come si può fare per limitare la discrezionalità dirigenziale tramite il PTPC?
Luana: la concentrazione di più incarichi su un unico dirigente può essere considerata una probabilità di rischio?
Giuseppe: Qualora il risultato della misurazione del grado di rischio (impatto x probabilità) di un processo sia stato “basso”, che correttivi devo applicare per una prudente gestione del rischio ovvero, come faccio a far passare quel livello di rischio da “basso” a “medio-alto” ?
Paolo: quando il rischio è trascurabile/basso i processi possono essere esclusi dal PTPC?
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9 commenti
Domanda di Paolo: risposta
Gentile Paolo,
la risposta è negativa. Quando emerge che gli eventi rischiosi legati ad un processo presentino tutti un grado di rischiosità basso non li si deve escludere dal PTPC quanto piuttosto indicarli puntualmente dando evidenza di questo prevedendo per la loro mitigazione solamente misure di carattere generale, che contrastano comunque trasversalmente il fenomeno corruttivo in tutta l'amministrazione, come ad esempio le misure legate alla trasparenza ed al codice di comportamento.
Un caro saluto,
Sandro Brunelli
Domanda di Giuseppe: risposta
Gentile Giuseppe,
anzitutto tengo a precisare che di solito non è il processo nella sua globalità che si presta ad essere classificato in termini di rischio, quanto piuttosto i singoli eventi rischiosi connessi alle attività legate a quel processo. Tuttavia è possibile estrapolare anche un rating di sintesi con riferimento all'intero processo. Ciò premesso, se cosi si fa, un processo che nella sua interezza risulta avere un grado di esposizione al rischio basso vuol dire semplicemente che è basso. tuttavia ben può aversi il caso in cui a valle dell'analisi e delle evidenze avute in sede di valutaizone del rischio si abbia la percezione di avere sottostimato (oppure sovrastimato) il rischio di specie. In quel caso non si tratta di cercare escamotage per salire o scendere nella scala di rischiosità, quanto, piuttosto di rivedere attentamente tutto il processo analisi e valutazione del rischio al fine di correggere i parametri che consentono la valutazione. Fatto questo si riprocederà alla valutazione stessa ed il rischio potrà avere una magnitudo diversa. In altri termini si deve cercare il puiù possibile di limitare il soggettivismo a favore delle evidenze oggettive per poter addivenire ad un rating sul rischio il più affidabile possibile.
Un caro saluto,
Sandro Brunelli
Riflessioni sull'allegato 5 del PNA
Salve dott. Brunelli,
la ringrazio di aver formulato la risposta al mio quesito e mi permetta di interloquire ancora una volta con Lei a beneficio di tutta la Comunità.
Se è vero, come è vero, che tutta la metodica assume contorni di maggiore veridicità qualora la valutazione del rischio viene analizzato per ogni singolo evento rischioso v’è da chiedersi perché l’allegato 5 del PNA proponga le domande atte valutare il rischio, formulate rispetto al processo e non sull’evento rischioso.
Ad esempio, nel caso della domanda volta a valutare il grado di discrezionalità si chiede se: “Il processo è discrezionale ?” e così per altre domande.
Se quanto appena detto corrisponde a verità, nel riformulare la metodologia di valutazione del rischio NON dovrò tener conto delle domande dell’allegato 5 PNA ?
A tal proposito esiste un “set base” di domande da applicare alla valutazione del rischio diverse da quelle dell’allegato 5 ?
Perseguendo la strada del “fai da te”, nella formulazione della valutazione del rischio, le Amministrazioni potrebbero ritrovarsi a valutare erroneamente il rischio corruzione e, di conseguenza, ad adottare delle misure di contrasto al rischio corruzione insufficienti a mitigare il rischio stesso esponendosi di fatto all’esercizio del potere sanzionatorio dell’Anac secondo le nuove fattispecie di omessa adozione del PTPC ?
Risposta
Gentilissimo,
abbiamo avuto modo di osservare come l'analisi sia incentrata sui processi e il rischio possa essere misurato e valutato con riferimento ai processi. Ma per addivenire al rating complessivo di un processo c'è bisogno di aprirlo e analizzare le singole attivitá di cui si compone che conducono all'identificazione di singoli eventi rischiosi. Fatto ciò si puo fare il prcorso a ritroso e risalire al processo che puo vedere la possibilitá di verificarsi di piu eventi rischiosi in connessione variabile col numero di attivitá di cui lo stesso si compone. Non c'è contraddizione, il livello di complessitá di analisi varia da amm.ne ad amm.ne e da processo a processo. È normale e credo anche opportuno che il pna si riferisca sempre al processo. Sta all'amministrazione aprire quel processo per l'analisi in accordo anche, lo stesso pna le richiama, con il sistema di norme uni en iso 31000.
Spero di averle chiarito i dubbi.
Un Caro Saluto
Sandro Brunelli
Domanda di Luana: risposta
Gentile Luana,
la concentrazione di più incarichi in capo ad un'unica figura dirigenziale non determina ab origine una generica probabilità di rischio di corruzione. Più precisamente può (ma non è assolutamente detto) generare l'aumentare della dimensione probabilistica legata ad eventi rischiosi connessi ad attività (a loro volta ricomprese nei processi) per cui quel dirigente è il responsabile di ultima istanza. In altri termini in questi casi può verificarsi un aumento della probabilità di taluni eventi rischiosi per via del fatto che il fattore abilitante eccesso di potere si viene a manifestare mediante la concentrazione di più incarichi in capo alla stessa persona. Tengo a ribadire, a scanso di equivoci, che questa è una possibilità, che si spera sia eccezione, e non la regola. Solo un'attenta ed indipendente analisi del rischio puo accertare se effettivamente sia così.
Un caro saluto,
Sandro Brunelli
Domanda di Cristiana: risposta
Gentile Cristiana.
personalmente, non credo si debba andare a limitare la discrezionalità del dirigente in modo diretto, quanto piuttosto intervenire su quegli eventi rischiosi il cui fattore abilitante principale viene ravvisato nell'eccessivo grado di discrezionalità. Quindi non rileva la persona in quanto tale ma l'evento rischioso collegato ad una o più attività (a loro volta facenti parte di un intero processo) che vede nell'eccessivo soggettivismo un elemento di pericolosità in termini di probabilità e conseguente impatto del verificarsi dell'evento rischioso. I rimedi (legga la misura) sono ravvisabili tanto nelle misure obbligatorie previste dagli allegati del PNA quanto da misure ad hoc che l'amministrazione puo mettere in campo (previa verifica di fattibilità) atte a mitigare il fattore abilitante in oggetto.
Un caro saluto,
Sandro Brunelli
Domanda di Danilo Faro Antonio: Risposta
Gentile Danilo,
certamente. Anche i processi sanitari devono essere mappati e analizzati anche se il tipo di analisi e di profondità degli stessi dipende dalla loro natura e da quanto intervengono quelli che abbiamo denominati fattori abilitanti degli eventi rischiosi. Se vuole mi può portare qualche esempio specifico e, nei limiti delle mie competenze, cercherò di dare risposta ai suoi interrogativi.
Un caro saluto,
Sandro Brunelli
Domanda di Sonia: Risposta
Gentile Sonia,
ovviamente c'è bisogno e come di un'analisi dei servizi offerti. Infatti, se ricorda, durante il webinar si è avuto modo di puntualizzare che la logica dei processi prevede un raggruppamento per attività omogenee che permetta di risalire a tutti i processi (più o meno macro) che l'amministrazione pone in essere nella sua attività corrente. Quindi la risposta è assolutamente affermativa.
Un caro saluto,
Sandro Brunelli
Risposte ai quesiti emersi nel webinar
Gentilissimi tutti,
nel ringraziarvi di nuovo per la copiosa partedipazione al webinar e per la fiducia accordata al sottoscritto (ed a Formez PA ovviamente) vi preannuncio che nel giro di poco tempo procederò a rispondere a tutte le domande, tra quelle riportate, cui mio malgrado non sono riuscito a rispondere a valle dell'evento.
Di nuovo grazie molte e buon lavoro per le vostre attività.
C'è bisogno di una Pubblica Amministrazione sempre migliore e sempre più dinamica.
Cordialmente,
Sandro Brunelli