L’Indagine Anac e Commissario per la revisione della spesa pubblica sugli acquisti delle amministrazioni pubbliche
È stato pubblicato sul sito dell’Anac il comunicato stampa riguardante i primi risultati dell’indagine conoscitiva, volta a verificare il rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche delle condizioni previste dall’art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’art. 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L’indagine, avviata lo scorso luglio 2014, è stata realizzata in collaborazione con il Commissario Straordinario per la revisione della spesa pubblica.
L’indagine ha riguardato gli affidamenti autonomamente disposti dalle amministrazioni dello stato, da altre amministrazioni, enti e società pubbliche, nonché da enti del servizio sanitario nazionale, per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, relativamente a categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) per le quali è previsto l’obbligo dell’acquisto centralizzato mediante Convenzioni Consip o Centrale d’acquisto regionale.
I risultati dell’indagine evidenziano che nella maggior parte dei casi esaminati le amministrazioni, gli enti e le società pubbliche, diverse dalle amministrazioni statali hanno giustificato l’affidamento “in deroga”, con condizioni economicamente più vantaggiose rispetto a quelle indicate in convenzione.
In altri casi la mancata adesione alla convenzione è stata giustificata per l’inesistenza dello specifico prodotto o per incompatibilità delle previste condizioni con le effettive esigenze funzionali dell’amministrazione. Nel restante 10% circa dei casi sono, invece, necessari ulteriori approfondimenti istruttori, in quanto la stazione appaltante non ha giustificato l’affidamento autonomo in termini di conseguimento di condizioni economiche migliorative.
Il 70% degli enti del SSN utilizzano l’affidamento autonomo giustificandolo con l’impossibilità di aderire alla convenzione per mancanza del prodotto o per inidoneità della convenzione a soddisfare le proprie specifiche esigenze funzionali. Mentre, il restante 30% lo giustifica con asseriti risparmi di spesa che, non essendo consentiti dalla relativa disciplina normativa, risultano suscettibili di un ulteriore approfondimento istruttorio.
Infine, riguardo alle amministrazioni statali centrali e periferiche, l’indagine mostra che nel 70% dei casi la mancata adesione è dipesa dall’assenza del prodotto in convenzione o comunque dalla non conformità delle condizioni previste alle specifiche esigenze della stazione appaltante. Il restante 30% dei casi risulta, invece, suscettibile di un ulteriore approfondimento, considerate le motivazione addotte dalla stazione appaltante per l’affidamento autonomamente disposto, come: pregressa morosità della stazione appaltante; necessità di procedere in somma urgenza ed affermato risparmio di spesa, da ritenersi, in realtà, non consentito stante l’obbligo di legge previsto per tali amministrazioni.
Gli esiti dell’indagine mostrano diverse situazioni di interesse per l’attività di vigilanza dell’ANAC, visti i numerosi casi di affidamenti diretti, in apparente assenza delle necessarie condizioni di legge, di proroghe di precedenti forniture e ripetizioni di servizi analoghi in mancanza dei relativi presupposti, nonché di gravi situazioni di morosità da parte di soggetti pubblici che hanno impedito l’adesione alle relative convenzioni.
L’Anac è, quindi, impegnata a svolgere ulteriori verifiche ed accertamenti sulla veridicità dei dati indicati dalle amministrazioni pubbliche.
- Blog di Donatella Imparato
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