I principi del nuovo codice degli appalti in fase di approvazione e la stretta sui controlli successivi e preventivi della Corte dei conti

letto 2022 voltepubblicato il 16/06/2015 - 12:26 nel blog di Maria Fiore, in Osservatorio Spending Review

Il 12 giugno u.s. il Senato ha avviato l'esame del ddl n. 1678, nel testo proposto dalla Commissione, che delega il Governo all’attuazione  della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;  della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Il ddl delega il Governo a elaborare entro il 18 febbraio 2016 il nuovo codice degli appalti pubblici sulla base dei seguenti principi, tutti ovviamente impattanti in termini di spending review:

  • divieto di introdurre, o di mantenere negli atti di recepimento, livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee;
  • razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici e di concessioni, finalizzato a un maggior livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;
  • trasparenza e pubblicità delle procedure di gara;
  • riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti;
  • contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti;
  • razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato;
  • revisione del sistema vigente di qualificazione degli operatori economici, in base a criteri di omogeneità e trasparenza;
  • razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;
  • miglioramento delle condizioni di accesso, per le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni;
  • individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea;
  • trasparenza, nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni. *

 

In particolare, segnalo la stretta sui controlli e l’introduzione di controlli preventivi da parte della Corte dei conti, previste nel ddl e volte a lasciare nella sfera dell’eccezionalità le eccezioni esistenti per gli appalti secretati. Essi, per loro natura, richiedono particolari misure di sicurezza e perciò possono derogare alla disciplina generale in materia di pubblicità, concorrenza e par condicio contrattuale.

L'intento è quello di rafforzare l'onere di motivazione a carico delle amministrazioni che ricorrono alle relative procedure. In particolare, la novella prevede l'obbligo che la Pa dia conto puntualmente delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio, in modo tale da consentire «a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti secretati».

L'obbligo di motivazione diventa più stringente allorquando l'ente pubblico decida di addivenire alla scelta del contraente senza la negoziazione con più operatori economici, secondo le modalità di cui al comma 4 del suddetto articolo 17. Infatti, nel caso in cui l'amministrazione non abbia individuato almeno 5 soggetti qualificati per lo svolgimento della prevista gara informale, occorre la messa a punto di una relazione scritta che dia ragione delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che hanno portato l'ente a considerare idonei alla partecipazione alla gara soltanto i soggetti invitati.

Qualora poi la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, l'ente dovrà dare conto, con atto motivato, delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso la negoziazione con un unico operatore.

Per quanto attiene i controlli, il ddl prevede infine un incremento dei controlli ai quali le procedure in deroga al codice devono essere sottoposte, all'evidente scopo di evitare un ricorso eccessivo e ingiustificato a strumenti che devono necessariamente assumere carattere eccezionale.

In questa prospettiva, oltre all'attuale controllo successivo in base al quale la Corte dei conti è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità, correttezza ed efficacia nel ricorso agli appalti in deroga, il ddl prevede un'integrazione dell'art. 17, comma 5, con l'aggiunta di un controllo preventivo a cura della medesima Corte, da svolgersi entro 45 giorni dalla trasmissione dell'atto.

Per evitare un appesantimento delle procedure amministrative rispetto al nuovo controllo preventivo è previsto – a differenza di quanto previsto per quello successivo – il meccanismo del silenzio-assenso, ove il giudice contabile non si pronunci entro il termine prescritto. **

 

* Fonte: , 12 giugno 2015

** Fonte: di M. Nico da Il Quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & Pa del 5 giugno 2015