Co.co.pro. al bivio dal 1° gennaio 2016 ?

letto 3362 voltepubblicato il 11/12/2015 - 14:07 nel blog di Cosimo Martella, in Servizi innovativi per il lavoro, Servizi per l'Impiego

~~L’art. 2 del d.lgs. 81/2015, entrato in vigore il 25/06/2015 prevede che:” A far data dal 1° gennaio 2016, si  applica  la  disciplina  del rapporto di lavoro subordinato anche ai  rapporti  di  collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente  personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione  sono  organizzate  dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. 

L’art. 54 prevede, tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 2016, una forma di incentivo alla stabilizzazione dei contratti a progetto e delle prestazioni di persone con partita Iva già parti di contratti in essere, in favore dei datori di lavoro privati che assumano con contratto subordinato a tempo indeterminato. Tale incentivo consiste nell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

Le condizioni per la fruizione degli effetti di cui al comma 2 dell’art. 54 d.lgs. 81/15 sono le seguenti:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedono dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Per saperne di più


 

 

1 commento

Diego roulio

Diego roulio30/12/2015 - 18:44

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