NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia

letto 10959 voltepubblicato il 18/10/2016 - 22:04 nel blog di Simone Chiarelli, in Disciplina delle attività produttive (SUAP e non solo)

NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia

E' quanto emerge dal parere del Consiglio di Stato su ricorso straordinario che chiarisce alcuni aspetti della normativa vigente in materia di NCC e sottolinea la potenziale illegittimità di una serie di disposizioni introdotte dal legislatore nazionale.

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Consiglio di Stato
Numero 00863/2016 e data 05/04/2016

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 20 gennaio 2016
NUMERO AFFARE 02264/2015
OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Giuseppe xxxx, nato il xxxx a Marino e ivi residente, in qualità di imprenditore individuale titolare di due autorizzazioni, rilasciate dal Comune di Marino, all’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente, per l’annullamento del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dal comune di Torre Cajetani (FR) per l’assegnazione di tre autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per autovetture e pubblicato sul sito elettronico comunale dal 18 gennaio 2014 al 2 febbraio 2014.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 2 dicembre 2015 n. 21995/U, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso straordinario, proposto il 5 maggio 2014;

esaminati gli atti e udito il relatore, Elio Toscano.

Premesso.

Il signor Giuseppe xxxx, imprenditore individuale esercente l’attività di autonoleggio con conducente, impugna il bando di concorso per titoli ed esami indetto dal comune di Torre Cajetani per l’assegnazione di tre licenze per il servizio di noleggio con conducente per autovetture.

Il ricorrente premette che, avendo notato nel bando inesattezze relative alla normativa richiamata e alcuni requisiti discriminatòri che gli precludevano la partecipazione al concorso, si era rivolto alla propria associazione di categoria A.N.I.Tra.V. (Associazione nazionale imprese di trasporto viaggiatori) che, a sua volta, era intervenuta formalmente con il Comune il quale, fuorchè per un errore formale non rilevante (citazione della legge regionale n. 53/98, anziché 58/93) aveva respinto i rilievi.

Con un primo articolato motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto il bando di concorso prevede che l’assegnatario dell’autorizzazione comunale all’atto del rilascio della stessa debba avere nel comune di Torre Cajetani la sede della propria impresa e la rimessa del veicolo. Dette limitazioni, non previste nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successivamente introdotte dall’art. 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in legge, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2009 n. 14, non sono mai divenute operative, poiché l’entrata in vigore della disposizione che le ha previste è stata differita per ultimo al 31 dicembre 2014, con l’art. 4, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito in legge, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2014, n. 15. Sulla delicata questione, il ricorrente pone in evidenza che è pendente presso la corte di giustizia dell’Unione Europea una domanda di pronuncia giudiziale ai sensi dell’art. 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sulla compatibilità delle limitazioni introdotte dall’art. 29 del d.l. n. 207 del 2008 con le norme del Trattato.

Con il secondo gruppo di censure, il ricorrente lamenta che il richiamo nella premessa del bando agli artt. 16 e 22 della legge regionale del Lazio 26 ottobre1993, n. 58, che comportano l’iscrizione dei conducenti nel ruolo della camera di commercio della provincia nella quale è compreso il comune che rilascia la licenza escludono l’iscrizione in più elenchi provinciali, introduce un’ulteriore limitazione non prevista dalla legge-quadro nazionale, che richiede soltanto l’iscrizione al ruolo di una camera di commercio.

Nel caso di specie quest’ultima limitazione gli ha precluso di partecipare al concorso, essendo egli già iscritto nel ruolo della provincia di Roma.

A parte la considerazione che sulla questione si è già espressa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha rilevato che le soprarichiamate disposizioni della legge regionale n. 58/93 introducono una rigidità e una suddivisione territoriale che limitano il numero di operatori presenti sul territorio a danno degli utenti, il ricorrente ritiene che il bando violi: a) il principio di concorrenza tutelato sia dall’art. 41 sia dall’art. 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, tra i quali sono compresi il principio ella concorrenza e della libera prestazione dei servizi; b) gli articoli 16 e 120 Cost., in quanto frappongono un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose; c) il principio di eguaglianza stabilito dall’art. 3 Cost., in quanto introduce irragionevoli discriminazioni tra le imprese esercenti l’attività di noleggio con conducente.

Alla luce di quanto dedotto e della giurisprudenza della corte costituzionale, la quale ha rilevato che la prescrizione della residenza nella regione determina una discriminazione tra soggetti o imprese sulla base del solo elemento della localizzazione (sentenza n. 264/2013) e ha sancito il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere protezionistiche (sentenze n. 124 del 2010 e n. 391 del 2008), il ricorrente conclude chiedendo che venga sollevata eccezione di legittimità costituzionale degli art. 16 e 22 della legge regionale n. 58/1993 per contrasto con gli artt. 3, 6, 41, 117, primo comma, e 120 Cost.

Il Ministero riferente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse a ricorrere, non avendo il signor Di Resta subito alcun pregiudizio concreto ed effettivo in quanto non ha presentato domanda di partecipazione al concorso.

Nel merito il ministero, condividendo le argomentazioni difensive del comune di Torre Cajetani, pone in evidenza che i requisiti previsti dal bando, di cui si duole il ricorrente, non incidono sulla partecipazione al concorso, bensì sul rilascio dell’autorizzazione a concorso espletato. Sottolinea, altresì, che il bando all’art. 7 si limita a richiedere la certificazione rilasciata dalla Camera di commercio inerente all’iscrizione nello specifico ruolo dei conducenti di veicoli non di linea, senza specificare di quale camera di commercio si tratti.

Considerato.

Con riferimento alla preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso, si osserva che l’onere d’immediata impugnazione del bando di concorso è circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione che siano ostative all’ammissione dell’interessato, o al più impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; pertanto, tale onere va escluso nei riguardi di ogni altra clausola, dotata solo di astratta e potenziale lesività, la cui idoneità a produrre un’effettiva lesione potrebbe essere valutata unicamente all'esito della procedura, se negativo per l’interessato (nel senso Cons. St., sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135). Nel caso di specie, dopo la pubblicazione del bando vi è stata un’oggettiva manifestazione d’interesse alla partecipazione al concorso da parte del ricorrente, che si è rivolto all’associazione di categoria richiedendo, come di fatto è avvenuto con esito infruttuoso, un intervento presso il Comune di Torre Cajetani affinché venissero rimosse dal bando le disposizioni che gli precludevano la partecipazione al concorso. L’eccezione d’inammissibilità non può essere pertanto accolta, considerato che vi è stata la prospettazione di una lesione, concreta e attuale, della sfera giuridica del ricorrente e che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato arrecherebbe un apprezzabile vantaggio all'interesse sostanziale dell’interessato.

Passando all’esame di merito del ricorso, la Sezione ritiene fondato il primo gruppo di censure, considerato che la disposizione contenuta nell’art. 1, lettera f) del bando, che subordina il rilascio dell’autorizzazione all’osservanza dell’obbligo che la sede del vettore e la rimessa siano situate nel territorio del comune Torre Cajetani, ha previsto un requisito non applicabile almeno sino al 31 dicembre 2014, per il differimento a tale data dell’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1, del decreto-legge n.207/2008, che ha modificato l’art. 3 della legge n. 21/1992 (legge quadro).

Né invero, può essere accolta l’argomentazione difensiva che opera una distinzione tra i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione (art. 1 del bando) e quelli di partecipazione al concorso, sia perché detta distinzione non è riscontrabile nelle disposizioni del bando, sia perché è palesemente irragionevole.

Egualmente fondato è il secondo motivo di censura, nella parte in cui si rileva la scarsa chiarezza della disposizione del bando che prevede l’iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di commercio (art. 1, lettera d), posto che gli elenchi hanno carattere provinciale e che il richiamo alla legge regionale n. 53/1998 consente di escludere dall’autorizzazione concorrenti che risultino iscritti nel ruolo di provincia diversa da quella di Frosinone.

La fondatezza dei suddetti motivi è assorbente ai fini dell’accoglimento del ricorso, sicché le ulteriori censure d’incostituzionalità formulate dal ricorrente relativamente agli artt. 16 e 22 della legge regionale n. 58/1993 non hanno carattere pregiudiziale e quindi rilevante ai fini dell’emissione del parere sul provvedimento impugnato.

In conclusione il ricorso dev’essere accolto con conseguente annullamento del bando di concorso in questione.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

       
       
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE F/F
Elio Toscano   Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa