ANTENNE DI TELEFONIA - diritti di istruttoria UNIFICATI dal 1 gennaio 2017

ANTENNE DI TELEFONIA - diritti di istruttoria UNIFICATI dal 1 gennaio 2017
Segnalo questo Decreto che stabilisce alcuni importanti principi in materia di procedure relative ad ANTENNE DI TELEFONIA:
1) le norme si applicano dal 1 gennaio 2017
2) le procedure sono SUAP ed il SUAP incassa le relative somme e le riversa ad ARPA o altro organismo
3) il pagamento avviene al TERMINE DEL PROCEDIMENTO
4) i diritti sono dovuti SOLTANTO se il parere è espresso nei termini (anche in caso di SCIA)
5) è previsto un contributo anche per il controllo ex post sulla misura del fondo elettromagnetico
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 ottobre 2016
Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del
contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da
parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per
l'installazione di apparati radioelettrici. (16A07776)
(GU n.258 del 4-11-2016)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dal decreto
legislativo 30 giugno 2016, n. 126;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» ed in
particolare l'art. 64 che modifica l'art. 93 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259;
Visto l'art. 93, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, in base al quale il soggetto che presenta l'istanza di
autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per
impianti radioelettrici ai sensi dell'art. 87 dello stesso decreto e'
tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio
del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare
i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato art. 87,
comma 4;
Visto l'art. 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, in base al quale il soggetto che presenta la
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 87-bis
dello stesso decreto e' tenuto, all'atto del rilascio del motivato
parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a
effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato
art. 87-bis, al versamento di un contributo per le spese;
Visto, in particolare, l'art. 93, comma 1-quater, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in base al quale il tariffario
nazionale, dal quale sono calcolati i contributi previsti all'art.
93, commi 1-bis e 1-ter, e' adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, recante «regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive,
ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133», ed in particolare l'art. 4, comma 13;
Rilevato che l'art. 93, comma 1-quater, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, impone di far riferimento, nell'adozione del
tariffario nazionale, anche al principio del miglioramento
dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi
degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Rilevato che il medesimo art. 93, comma 1-quater, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha stabilito, in via transitoria,
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che i
contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 93 sono pari a €
250;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «istituzione del
sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 29 settembre 2016;
Decreta:
Art. 1
1. In attuazione dell'art. 93, comma 1-quater del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, introdotto dall'art. 64 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono adottate le tariffe, di cui
all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante,
riguardanti il contributo alle spese relative al rilascio del parere
ambientale, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e il contributo alle spese relative al rilascio del
motivato parere positivo o negativo, ai sensi dell'art. 87-bis del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
2. Il versamento delle tariffe di cui al comma 1 e' effettuato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, art. 4, comma 13.
3. Ai fini del versamento delle suddette tariffe, l'organismo
competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, provvede ad inviare la comunicazione
sull'esito della richiesta di parere contestualmente al SUAP ed al
soggetto richiedente e dell'eventuale esecuzione di misure del fondo.
4. I dati relativi alle eventuali misure di fondo eseguite sono
messi a disposizione dell'operatore, secondo modalita' da concordare
tra l'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art.
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 che ha rilasciato il parere ed
il soggetto che ha presentato l'istanza.
5. L'allegato al presente decreto e' soggetto ad aggiornamento con
periodicita' di regola biennale, anche tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e dell'efficientamento organizzativo, nonche'
dell'andamento dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT.
6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Roma, 14 ottobre 2016
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Allegato
TARIFFARIO NAZIONALE
1. Contributo alle spese relative al rilascio del parere
ambientale di cui all'art. 93, comma 1-bis, del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a
effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, per impianti radioelettrici per telecomunicazioni:
1.1 Qualora il parere ambientale e' reso nei termini previsti
dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per
l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e
la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ai
sensi dell'art. 87 del sopra citato decreto e' tenuto al versamento
di un contributo alle spese pari a;
progetto singolo operatore: € 370;
progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 300;
1.2 Qualora il parere ambientale e' reso oltre il termine
indicato al punto 1.1 il soggetto che presenta l'istanza di
autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per
impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di
emissione di questi ultimi ai sensi dell'art. 87 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non e' tenuto al versamento di
alcun contributo alle spese.
2. Contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere
positivo o negativo di cui all'art. 93, comma 1-ter, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36;
2.1. Qualora il parere ambientale e' reso nei termini previsti
dall'art. 87-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il
soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio
attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali, ai
sensi dell'art. 87-bis del sopracitato decreto e' tenuto al
versamento di un contributo alle spese pari a;
progetto singolo operatore: € 315;
progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 270;
2.2 Qualora il parere ambientale e' reso oltre il termine
indicato al punto 2.1 il soggetto che presenta la segnalazione
certificata di inizio attivita' per l'installazione di apparati con
tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture
per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle
caratteristiche trasmissive ai sensi dell'art. 87-bis del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, non e' tenuto al versamento di
alcun contributo alle spese.
3. Contributo per le misure del fondo elettromagnetico
I sopralluoghi con misure del fondo elettromagnetico - soggette
quindi a contributo da parte del gestore - sono svolti anche a
campione e nella misura non superiore al 10% del totale delle istanze
inoltrate per ciascuna Regione e per ciascun operatore dall'organismo
competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, nel caso in cui le valutazioni teoriche
facciano emergere un livello di campo elettromagnetico superiore alla
meta' dei valori limite vigenti.
Il relativo contributo alle spese risulta essere pari a € 300.
Nel caso di progetto congiunto, tale importo viene ripartito tra
gli operatori partecipanti al progetto.
- Blog di Simone Chiarelli
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