Ordinanza di CHIUSURA BAR alle 23,30 - LEGITTIMA se basata su esposto cittadini

letto 1825 voltepubblicato il 16/11/2016 - 09:28 nel blog di Simone Chiarelli, in Disciplina delle attività produttive (SUAP e non solo)

Ordinanza di CHIUSURA BAR alle 23,30 - LEGITTIMA se basata su esposto cittadini

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I – parere 15 novembre 2016 n. 2381 

Il provvedimento, altresì, appare sufficientemente motivato con il richiamo alle ripetutamente lamentele dei residenti in zona.

Come precisato nel provvedimento, la natura del disturbo denunciato dai residenti è relativa al permanere di avventori nei pressi dell’esercizio. Non trattandosi dunque di rumori continui o con picchi sonori, come quelli derivanti ad esempio da macchinari, non appare conferente il rilievo del ricorso che denuncia la mancata effettuazione di rilievi fonometrici per verificare l’eventuale superamento delle soglie di rumorosità previste dalla normativa di settore, tra cui, specificamente richiamata in ricorso, la legge quadro sull’inquinamento acustico (la legge 26 ottobre 1995, n. 447).

La presenza nelle vicinanze di un altro locale pubblico (e, come lamentato nell’ultima delle censure del ricorso, di 22 esercizi di somministrazione presenti nel territorio comunale) non è tale da poter dimostrare, di per sé, una disparità di trattamento, non essendo dimostrato che avventori di altri locali recassero, per numero e comportamenti, disturbo ai residenti analogo a quello attribuito agli avventori della ricorrente.

L’atto impugnato non richiama specifiche disposizioni ma, nella loro interezza, la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (“Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, vigente alla data di riferimento) e il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; e ciò, tenuto conto delle ragioni alla base dell’atto ed esposte nelle sue premesse, consente di comprendere quale sia la base normativa dell’ordinanza impugnata: la disciplina degli orari degli esercizi disciplinata nella citata legge regionale n. 30/2003 (all’articolo 17) e la normativa sulle attribuzioni degli enti locali. È dunque da escludere il vizio di inadeguata indicazione delle fonti pure affermato nel ricorso.