Il c.d. FOIA ed il suo coordinamento con istituti consimili

Il c.d. FOIA ed il suo coordinamento con istituti consimili

L’introduzione di un nuovo istituto giuridico nell’ordinamento determina inevitabilmente una serie di conseguenze sugli altri istituti già presenti. Come un sasso lanciato nello stagno, il nuovo ingresso produce effetti su ambiti già occupati. Ne consegue, fuor di metafora, che l’analisi giuridica dovrà occuparsi non solo del nuovo istituto in sé, bensì anche degli effetti che esso produce sugli altri istituti che lo hanno preceduto e che sono tuttora vigenti. Del resto, anche il nuovo istituto non è immune da effetti per così dire riflessi su di sè. Infatti, anche gli istituti già presenti e più antichi producono conseguenze su quelli di ultimo conio. Si determina così un impianto circolare in cui effetti e reazioni danno vita ad un sistema in cui la sommatoria a freddo dei singoli istituti in un medesimo contesto è molto diversa dal prodotto derivante dalle interazioni a caldo fra gli stessi. Queste premesse teoriche, valide forse per qualsiasi indagine giuridica, trovano conferma in relazione all’introduzione nel nostro ordinamento del c.d. FOIA (Freedom Of Information Act). Un nuovo istituto - ispirato ad alcune esperienze straniere e adombrato nel nostro ordinamento già a partire dal 2013 in occasione dell’approvazione del d.lgs. n. 33/2013 - che, oltre a dover essere analizzato in sé, ossia nel suo contenuto sostanziale, va esaminato guardando agli effetti (e alle corrispettive reazioni) che produce sul tradizionale regime del diritto di accesso, nonché sul successivo accesso civico. Il primo (diritto di accesso) disciplinato in generale dalla legge sul procedimento amministrativo; il secondo (accesso civico) introdotto dal d.lgs. n. 33/2013 cit., c.d. decreto trasparenza, in attuazione della c.d. legge anticorruzione del 2012... (segue)

3 commenti

carmine vincenzo pultrone

carmine vincenzo pultrone07/12/2016 - 02:09 (aggiornato 07/12/2016 - 02:09)

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Andrea Ferrarini

Andrea Ferrarini06/12/2016 - 00:50

Articolo molto interessante, che fa una chiara analisi delle problematiche legate all'accesso generalizzato  (accesso civico 2016). Faccio solo una serie di osservazioni :

  1. Non condivido fino in fondo l'osservazione secondo cui gli obblighi di pubblicazione siano un modo agevole per assicusare l'accesso ai documenti della PA: gli obblighi di pubblicazione sono troppi e richiedono uno sforzo organizzativo notevole, per assi usare il costante aggiornamento di dati e documenti
  2. L'analisi non affronta il problema dei controinteressati, che dovrebbero essere coinvolti in presenza di interessi privati da tutelare  (cioè prima di concludere che l'accesso è  possibile solo ai sensi della Legge.241/1990)
  3. Sicuramente l'accesso civico 2016 lascia ampli margini di discrezionalità alle PA. Ma forse questo non è un male: la pubblica amministrazione esiste per prendere delle decisioni. Anche se, ovviamente, sarebbe comodo sapere quali tipologie di dati sono accessibili con l'accesso civico 2016.

A parte questo, grazie per l'analisi...leggendola ho imparato un sacco di cose!

Massimo Di Rienzo

Massimo Di Rienzo06/12/2016 - 08:24

caro Andrea,
Hai ragione quando dici che la PA è lì per decidere perciò è giusto attribuirle discrezionalità (sai quanto amo i processi decisionali), ma con l'accesso c'è un problema. Ho provato ad evidenziarlo anche su .
Credo che la discrezionalità in questo caso vada ridotta perchè il rapporto che si instaura tra richiedente e PA non è "neutro".
In effetti, la libertà di accesso nulla ha a che fare con il diritto di accesso. Nella libertà di accesso le esclusioni sono tassativamente identificate, proprio perché si tende ad escludere un intervento discrezionale del soggetto pubblico a cui viene inviata l’istanza. Al di là di inserire significativi momenti di valutazione discrezionale che potrebbero dar vita a numerosi contenziosi, la ragione è di tipo logico. L’operatore pubblico destinatario di una istanza di accesso (sappiamo che con la nuova legge si potrà inviare una istanza anche al singolo ufficio detentore del dato) si verrebbe a trovare nella particolare condizione di dover decidere valutando tra interessi contrapposti, anche in situazioni in cui viene messa sotto osservazione proprio la sua condotta, esponendolo ad un significativo rischio di maladministration o di cattiva gestione del procedimento. Si tratta, dal punto di vista logico, di un vero e proprio corto circuito: il controllato dovrebbe decidere se fornire una informazione al controllore circa il suo operato (su questo abbiamo fornite più di una esemplificazione). Per questo, nei sistemi più avanzati, è la legge o regolamenti molto stringenti che regolano a quali atti, documenti o informazioni si possa accedere, escludendo che ci sia questo corto circuito logico. Queste considerazioni, tra le altre cose, rilevano anche da un punto di vista organizzativo: l’accesso si dovrebbe configurare come un “servizio” e non come un “procedimento”, escludendo altre forme di discrezionalità e di valutazione da parte del soggetto controllato, come, ad esempio, l’esistenza del controinteressato, che, invece, è un tipico elemento del procedimento di accesso, in vigenza di un (semplice) diritto di accesso.