La "tassa sulla gara" non si applica alle concessioni di servizi

Le norme che impongono il versamento all'ANAC della "tassa sulla gara" non sono applicabili alle concessioni di servizi, poiché tali norme impongono il versamento del predetto contributo come condizione di ammissibilità dell’offerta unicamente per gli "appalti": tale condizione di ammissibilità non può, in difetto di espressa previsione di legge, estendersi alle concessioni di servizi, perché una simile estensione risulterebbe incompatibile con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara.

E' questo il principio dichiarato dal Tar Veneto con la sentenza n. 563 del 15 giugno 2017