OK all'accesso alle "licenze di P.S." - illegittimo il diniego

OK all'accesso alle "licenze di P.S." - illegittimo il diniego

TAR PUGLIA – BARI, SEZ. III – sentenza 3 luglio 2017 n. 759

Pubblicato il 03/07/2017

00759/2017 REG.PROV.COLL.
01394/2016 REG.RIC.
....SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1394 del 2016, proposto da: F.lli Simone s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Ferrante, Chiara Lieto, con domicilio eletto presso lo studio Pasquale Barile in Bari, S.Visconti n.81;

contro

Questura di Bari, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Bari, via Melo n. 97;

nei confronti di

Fava S.r.l.;

per l’annullamento

del diniego parziale di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) recato dalla nota DIV. P.A.S. cat. 11.E/2016 del 10/10/16 emessa dalla Questura di Bari;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con ricorso notificato il 15-17 novembre 2016 e depositato il 29 novembre 2016, la società in epigrafe indicata ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del diniego di accesso opposto dalla Questura di Bari con nota DIV. P.A.S. cat. 11.E/2016 del 10/10/16.

La ricorrente (che esercita attività di raccolta di giochi e scommesse, affidando alla FAVA s.r.l. la gestione operativa di uno dei suoi corner, sito in Locorotondo) espone di aver chiesto all’Amministrazione resistente di accedere alla licenza di P.S. ex art. 88 TULPS rilasciata in favore dalla FAVA s.r.l., unitamente al titolo autorizzatorio rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM) per l’attività di raccolta e scommesse, presupposto per il rilascio della licenza di cui innanzi; la società ha evidenziato il proprio interesse “difensivo”, rappresentando la pendenza di un contenzioso con la FAVA s.r.l. avente ad oggetto il rispetto del patto di non concorrenza gravante su quest’ultima, asseritamene violato dalla FAVA s.r.l., affiliandosi alla rete di altro operatore (la SKS365 Group GmbH), mediante la fittizia interposizione della società LOCOPW365.

La nota gravata, evidenziando che il titolo autorizzatorio è atto meramente endoprocedimentale e non soggetto a pubblicità ai sensi degli artt. 3 co. 1 lett. a) e b) D.M. 10/5/94 n. 415, ha consentito l’accesso alla sola licenza ex art. 88 TULPS.

1.1 – Con un solo articolato motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 co. 1 lett. a) e b) D.M. 10/5/94 n. 415, evidenziando la sussistenza dell’interesse difensivo alla conoscenza degli atti richiesti, nonché l’insussistenza di interessi “sensibili” minacciati dall’ostensione.

2 – Le Amministrazioni intimate hanno resistito al gravame.

3 – Alla camera di consiglio del 14 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4 – La domanda merita accoglimento.

4.1 – Con la nota impugnata, la Questura di Bari ha precluso alla ricorrente l’accesso al titolo autorizzatorio presupposto della licenza di P.S., invocando:

– l’art. 3 co. 1 lett. a) D.M. Int. 415/1994 che sottrae all’accesso “le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché’ degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”;

– l’art. 3 co. 1 lett. b) D.M. Int. 415/1994 che sottrae all’accesso le “relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.

4.1.2 – Orbene, con condivisibile orientamento giurisprudenziale si è affermato che “La norma di cui all’art. 3 comma 1, D.M. dell’Interno 10 maggio 1994, n. 415 (recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti all’ accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24 comma 4 ora comma 6, L. 7 agosto 1990, n. 241 ), deve essere interpretata in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall’Amministrazione dell’Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 ” (Tar Lazio Latina, 263/2012 e Tar Lombardia Milano 873/2013). Coerentemente, è stato dato rilievo preminente al diritto di accesso, osservando che ” (…) il comma 7 dello stesso art. 24 – sulla scorta dell’insegnamento di C.d.S., A.P., 7 febbraio 1997, n. 5, recepito nella norma con le novelle operate dall’ art. 22 della L. 13 febbraio 2001, n. 45; dal comma 1 dell’ art. 176 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; nonché dall’ art. 16 della L. 11 febbraio 2005, n. 15 – non potrebbe essere più chiaro nello specificare che, in ogni caso (ossia anche nei casi in cui si tratti di atti sottraibili all’ accesso mediante i regolamenti attuativi dei commi precedenti), “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (C.G.A. 722/2012)” – TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 19/11/15 n. 3355

4.2 – Peraltro la normativa regolamentare sulla limitazione del diritto di accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica di cui al D.M. dell’Interno 10 maggio 1994, n. 415 va interpretata in senso restrittivo, altrimenti verrebbe di fatto eliminato il diritto di accesso: il concetto di ordine pubblico e sicurezza pubblica, da contrapporre al diritto di accesso, focalizza il concetto sulla sicurezza della popolazione. Non si vede, tuttavia, come le informazioni relative a una singola licenza possano contenere «notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’attività di prevenzione e repressione della criminalità»; tale circostanza avrebbe dovuto essere precisata, chiarendosi le ragioni per cui l’ostensione dell’atto richiesto avrebbe coinvolto simili profili di rilevanza generale.

4.3 – In conclusione, il ricorso va accolto ed ordinato all’amministrazione di consentire l’accesso al titolo autorizzatorio specificato nell’istanza di accesso del 14/9/16.

5 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:

– annulla il gravato diniego;

– ordina alle Amministrazioni intimate di consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, di tale documento;

– all’uopo, assegna, per il complessivo adempimento, il termine di giorni trenta (30) dalla data di comunicazione o di previa notifica della presente pronuncia.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge e C.U.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Viviana Lenzi, Referendario, Estensore

Cesira Casalanguida, Referendario

IL SEGRETARIO