AVVOCATO non può chiedere accesso senza delega o procura
AVVOCATO non può chiedere accesso senza delega o procura
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III QUATER – sentenza 12 ottobre 2017 n. 10317
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, notificato all’Ares 118 e agli altri soggetti indicati in epigrafe, -OMISSIS- impugna, articolando vari motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, il diniego oppostogli dall’Ares 118, con nota del -OMISSIS-), all’accesso al “Modulo di Rilevazione Dati per Interventi di Soccorso (c.d. Scheda dell’Ares 118)” riguardante la prestazione di soccorso effettuata il -OMISSIS-dalla medesima Ares 118 (sede sanitaria -OMISSIS-) in favore di -OMISSIS-, in località -OMISSIS-, presso l’abitazione di proprietà del ricorrente.
In particolare questi, con istanza del -OMISSIS-, aveva motivato il suo interesse all’accesso col fatto: a) che il -OMISSIS-, era caduto presso l’abitazione del -OMISSIS-, procurandosi lesioni gravissime per le quali l’odierno ricorrente, imputato quale committente e datore di lavoro, era stato condannato dal Tribunale penale di-OMISSIS-sul presupposto che la persona offesa, la momento dell’infortunio, stesse svolgendo lavori su suo incarico; b) che, in particolare, il giudice di prime cure, pur prendendo atto che il -OMISSIS- era in forte stato di ebrezza, aveva ritenuto che tale circostanza potesse esser dovuta alla somministrazione, in ambulanza, di farmaci capaci di innalzare il tasso alcolemico, per cui – interposto frattanto appello – era necessario acquisire il documento sanitario formato dall’Ares al momento dell’intervento al fine di dimostrare che lo stato di elevata ebrezza (che, secondo un perito, avrebbe impedito al -OMISSIS- finanche di svolgere l’attività lavorativa de qua) sussisteva già al momento dell’intervento dell’Ares.
A tale richiesta, quest’ultima ha replicato col provvedimento impugnato, adottato senza coinvolgere il -OMISSIS- nel procedimento, che l’accesso sarebbe stato consentito «in qualsiasi momento su richiesta dell’Autorità giudiziaria», mentre l’atto non poteva essere consegnato all’istante «in quanto reca dati di terzi».
Si è difesa in giudizio l’Ares 118 eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per mancata evocazione del controinteressato -OMISSIS- e, nel merito, la sua infondatezza.
Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato -OMISSIS-, onerando dell’incombente il-OMISSIS-che lo ha assolto, notificando l’atto di integrazione coi relativi allegati (copia del ricorso e dell’ordinanza -OMISSIS-) e quindi depositandolo nei termini prescritti.
Il controinteressato non si è costituito in giudizio.
Così ricostruito il contraddittorio processuale, è possibile considerare nel merito come l’accesso costituisca oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva.
Più puntualmente, tale giudizio «ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, più che la verifica della sussistenza o meno dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116 comma 4, c.p.a.). Questo implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione del provvedimento amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento amministrativo” (cfr. C.d.S., VI, 12 gennaio 2011, n. 117 e 26 luglio 2012, n. 4261).
Nella specie, ha osservato l’Ares 118 nelle proprie difese che l’istanza di accesso, peraltro formulata ai sensi degli artt. 327-bis e 319-bis c.p.p. e non per un accesso amministrativo, fosse stata presentata in carenza di legittimazione del legale che l’aveva sottoscritta in via esclusiva per conto del ricorrente, non essendo stato neppure documentalmente identificato quest’ultimo e in assenza di alcuna autenticità del documento o della delega che, infatti, neppure risulta allegata all’atto versato nell’odierno giudizio.
Occorre considerare in proposito come, qualora l’istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario o che la stessa sia sottoscritta anche dal diretto interessato (e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza), ovvero che l’istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, il quale acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell’interessato; in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, invece, l’istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il successivo ricorso giurisdizionale (cfr. tar Campania, Napoli, VI, 18 febbraio 2016, n. 907).
Va dunque accolta sul punto l’eccezione formulata dalla resistente, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese, in ragione della peculiarità della questione esaminata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese di giudizio.
- Blog di Simone Chiarelli
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1 commento
Grazie Simone
Grazie per la segnalazione. Decisione che mi pare condivisibile.