PRIVACY e POLIZIA - DPR 15/2018 in (GU n.61 del 14-3-2018)

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PRIVACY e POLIZIA - DPR 15/2018 in (GU n.61 del 14-3-2018)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15

Regolamento a norma  dell'articolo  57  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196,  recante  l'individuazione  delle  modalita'  di
attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei  dati
personali relativamente al trattamento dei dati  effettuato,  per  le
finalita' di  polizia,  da  organi,  uffici  e  comandi  di  polizia.
(18G00040)
(GU n.61 del 14-3-2018)
  Vigente al: 29-3-2018   

Capo I
Disposizioni generali

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n, 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
  Vista la Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata
a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva  con  la
legge 21 febbraio 1989, n. 98;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»   e,   in
particolare, l'articolo 57, il quale prevede  che,  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica,  siano  individuate  le  modalita'  di
attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei  dati
personali relativamente al trattamento dei dati  effettuato,  per  le
finalita' di polizia di cui all'articolo 53, dal centro  elaborazione
dati e da organi, uffici o comandi di polizia,  anche  in  attuazione
della raccomandazione  R  (87)  15  del  Consiglio  d'Europa  del  17
settembre 1987 e successive modificazioni;
  Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della  Repubblica
italiana al Trattato di Prüm,  concluso  il  27  maggio  2005,  e  di
istituzione della banca dati nazionale  del  DNA  e  del  laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA;
  Vista la  decisione  quadro  2006/960/GAI  del  Consiglio,  del  18
dicembre  2006,  relativa  alla  semplificazione  dello  scambio   di
informazioni e intelligence  tra  le  autorita'  degli  Stati  membri
dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;
  Visto il  decreto  legislativo  23  aprile  2015,  n.  54,  recante
«Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18
dicembre 2006»;
  Vista la raccomandazione del  Consiglio  d'Europa  n.  R  (87)  15,
adottata dal Comitato dei ministri il 17 settembre 1987, e successive
modificazioni, che disciplina l'uso di  dati  personali  nel  settore
della polizia;
  Visto il protocollo n. 181 dell'8 novembre  2001,  aggiuntivo  alla
Convenzione sulla protezione delle persone  rispetto  al  trattamento
automatizzato di  dati  di  carattere  personale  n.  108  del  1981,
concernente le autorita' di controllo e i  flussi  internazionali  di
dati;
  Visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20  dicembre  2006,  sull'istituzione,  l'esercizio  e
l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II);
  Vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno  2007,
sull'istituzione, l'esercizio  e  l'uso  del  sistema  d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II);
  Vista la decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007,
concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per  il
recupero dei beni nel settore del reperimento e  dell'identificazione
dei proventi di reato o altri beni connessi;
  Vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno  2008,
sul potenziamento della  cooperazione  transfrontaliera,  soprattutto
nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera;
  Vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno  2008,
relativa   all'attuazione   della    decisione    2008/615/GAI    sul
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto  nella
lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera;
  Vista la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno  2008,
relativa all'accesso per la consultazione al sistema di  informazione
visti (VIS) da parte delle autorita' designate degli Stati  membri  e
di  Europol  ai  fini  della   prevenzione,   dell'individuazione   e
dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;
  Vista la  decisione  quadro  2008/977/GAI  del  Consiglio,  del  27
novembre  2008,  sulla  protezione  dei   dati   personali   trattati
nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di  polizia  in  materia
penale;
  Visto il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013,  che  istituisce  l'«Eurodac»  per  il
confronto delle impronte digitali  per  l'efficace  applicazione  del
regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i  meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per  l'esame  di  una
domanda di protezione internazionale presentata in  uno  degli  Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un  apolide  e  per  le
richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle  autorita'
di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di  contrasto,  e
che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1077/2011  che   istituisce
un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su  larga
scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995;
  Vista la direttiva (UE)  2016/680  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio;
  Vista la direttiva (UE)  2016/681  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  sull'uso  dei  dati  del  codice  di
prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,  accertamento,  indagine  e
azione penale nei confronti dei  reati  di  terrorismo  e  dei  gravi
reati;
  Visto il regolamento (UE) 2016/794 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, istitutivo  dell'Agenzia  dell'Unione
europea per la cooperazione nell'attivita'  di  contrasto  (Europol),
che sostituisce le decisioni ed abroga  le  decisioni  del  Consiglio
2009/371/GAI,    2009/934/GAI,    2009/935/GAI,    2009/936/GAI     e
2009/968/GAI;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali del 2 marzo 2017;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2017;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 31 agosto 2017;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2017;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
                  Oggetto e ambito di applicazione
 
  1. Il presente regolamento individua le modalita' di attuazione dei
principi del Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,
adottato con il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  di
seguito «Codice»,  relativamente  ai  trattamenti  effettuati,  anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici, da organi, uffici e comandi
di polizia, per le finalita' di polizia di cui  all'articolo  53  del
Codice.
  2. Il presente regolamento non si applica ai  trattamenti  di  dati
personali effettuati per finalita' amministrative. In  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, del Codice, tali dati sono
conservati  separatamente  da  quelli  registrati  per  finalita'  di
polizia,  salvo  che  non  siano  necessari,   in   casi   specifici,
nell'ambito di un'attivita' informativa, di sicurezza o  di  indagine
di polizia giudiziaria.
  3. Il presente regolamento non si applica ai soggetti pubblici che,
pur effettuando il trattamento dei dati personali per le finalita' di
polizia di cui all'articolo 3, non rientrano  nella  categoria  degli
organi, uffici e comandi di cui all'articolo 57 del Codice.
                               Art. 2
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le  definizioni
di  cui  all'articolo  4  del  Codice,  con  le  parole:   «autorita'
competente degli Stati  membri  dell'Unione  europea  o  degli  Stati
terzi» si intende qualsiasi autorita' pubblica di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  o  di  uno  Stato  terzo  che,  in  base   alla
legislazione interna,  sia  competente  in  materia  di  prevenzione,
indagine, accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di
sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la  prevenzione  di
minacce alla sicurezza pubblica, ovvero qualsiasi altro  organismo  o
entita' incaricati dal diritto dello Stato membro dell'Unione europea
o del Paese terzo di  esercitare  l'autorita'  pubblica  e  i  poteri
pubblici  a   fini   di   prevenzione,   indagine,   accertamento   e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni  penali,  incluse  la
salvaguardia contro  e  la  prevenzione  di  minacce  alla  sicurezza
pubblica.
                               Art. 3
 
                      Finalita' dei trattamenti
 
  1. I trattamenti di dati personali si intendono effettuati  per  le
finalita' di polizia, ai sensi dell'articolo 53  del  Codice,  quando
sono direttamente correlati all'esercizio dei compiti di  polizia  di
prevenzione dei  reati,  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice
di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.
  2. E' compatibile con le finalita' di polizia, di cui al  comma  1,
l'ulteriore trattamento, ai sensi dell'articolo 99  del  Codice,  per
finalita' storiche, scientifiche e, previa  trasformazione  in  forma
anonima, per finalita' statistiche, anche per le esigenze di  analisi
dei fenomeni criminali e dei risultati dell'azione  di  contrasto  al
crimine,  nonche'  dell'attivita'  di  tutela  dell'ordine  e   della
sicurezza pubblica.
  3. Il trattamento dei dati personali per le  finalita'  storiche  e
scientifiche di cui al comma 2 e' consentito ai soli operatori a cio'
abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili  di
autorizzazione predefiniti.
                               Art. 4
 
                     Qualita' dei dati trattati
 
  1. Ai sensi dell'articolo 11 del Codice, i dati  personali  oggetto
di trattamento sono esatti e, se necessario, aggiornati,  pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalita' di cui  all'articolo
3.
  2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, ai sensi  dell'articolo
54, comma 4, del Codice, verificano i requisiti di cui  al  comma  1,
per quanto possibile, in occasione dell'utilizzo dei  dati  personali
effettuato nell'ambito di un'attivita' informativa, di sicurezza o di
indagine di polizia giudiziaria.
  3. Il titolare o  il  responsabile  del  trattamento  informano  il
Garante delle direttive impartite in merito alle verifiche di cui  al
comma 2.
                               Art. 5
 
               Configurazione dei sistemi informativi
                     e dei programmi informatici
 
  1. Ai sensi dell'articolo 3 del Codice, in relazione ai trattamenti
automatizzati, i sistemi informativi e i programmi  informatici  sono
configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali
e identificativi, escludendone  comunque  il  trattamento  quando  le
finalita' di cui all'articolo 3 possono  essere  perseguite  mediante
dati anonimi o modalita' che consentono di  identificare  la  persona
interessata solo in caso di necessita'.
  2.  I  nuovi  sistemi  informativi  e  programmi  informatici  sono
progettati in modo che i  dati  personali  siano  cancellati  o  resi
anonimi, con modalita' automatizzate, allo  scadere  dei  termini  di
conservazione di cui all'articolo 10. Essi, inoltre, sono  progettati
in modo da consentire la registrazione  in  appositi  registri  degli
accessi e delle operazioni, di  seguito  «file  di  log»,  effettuati
dagli operatori abilitati.
                               Art. 6
 
             Trattamenti che presentano rischi specifici
 
  1. I trattamenti dei dati personali che implicano  maggiori  rischi
di un danno alla persona interessata, con particolare  riguardo  alle
banche di dati genetici o biometrici, alle tecniche  basate  su  dati
relativi all'ubicazione, alle banche dati e  ai  trattamenti  di  cui
all'articolo 7 basati su particolari tecniche di  elaborazione  delle
informazioni  o  su  particolari  tecnologie,  sono  effettuati   nel
rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante  ai
sensi  dell'articolo  17  del  Codice,  sulla  base   di   preventiva
comunicazione inviata con le modalita' indicate nell'articolo 39  del
Codice.
  2. Gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati
relativamente ai dati di cui  al  comma  1,  soggetti  a  trattamento
automatizzato,  sono  registrati  in  appositi  file  di   log,   non
modificabili, che sono conservati  per  cinque  anni  dall'accesso  o
dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di  conservazione
previsti da speciali disposizioni.
  3. Gli accessi ai file di log di cui al comma 2 sono consentiti  ai
soli  fini  della  verifica  della  liceita'  del  trattamento,   del
controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati
personali e nell'ambito del procedimento penale.
                               Art. 7
 
                     Uso di particolari tecniche
                 di elaborazione delle informazioni
 
  1. L'uso, anche per finalita' di analisi, di  particolari  tecniche
di elaborazione delle informazioni, ivi inclusi i sistemi di  indice,
e' consentito ai soli operatori a cio' abilitati e designati, secondo
profili di autorizzazione predefiniti in base  alle  indicazioni  del
capo dell'ufficio o del  comandante  del  reparto  e  nell'ambito  di
specifiche attivita' informative,  di  sicurezza  o  di  indagine  di
polizia giudiziaria.
  2. Gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati
di cui al comma 1, sono registrati  in  appositi  file  di  log,  non
modificabili, che sono conservati  per  cinque  anni  dall'accesso  o
dall'operazione.
  3. Gli accessi ai file di log di cui al comma 2 sono consentiti  ai
soli  fini  della  verifica  della  liceita'  del  trattamento,   del
controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati
personali e nell'ambito del procedimento penale.
                               Art. 8
 
             Trattamento di dati per esigenze temporanee
 
  1. E' consentito il trattamento dei  dati  personali  per  esigenze
temporanee  o  in  relazione  a  situazioni  particolari   che   sono
direttamente  correlate  all'esercizio  dei  compiti  di  polizia  di
prevenzione dei  reati,  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, nonche' di polizia giudiziaria.
  2. I dati personali di cui al comma 1 sono  trattati  nel  rispetto
dei principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6.
  3. I dati personali di cui al comma 1 sono conservati separatamente
da quelli registrati permanentemente, per un  periodo  di  tempo  non
superiore a quello necessario agli scopi specifici per i  quali  sono
stati raccolti  e,  comunque,  non  oltre 10  anni  dalla  cessazione
dell'esigenza o  della  situazione  particolare  che  ne  hanno  reso
necessario il trattamento. Si applicano i termini di conservazione di
cui all'articolo 10 se tali  dati  rientrano  nelle  categorie  dallo
stesso previste.
  4. Cessata l'esigenza o la  situazione  particolare,  l'accesso  ai
dati di cui al comma  1  e'  consentito  ai  soli  operatori  a  cio'
abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili  di
autorizzazione  predefiniti  in  base  alle  indicazioni   del   capo
dell'ufficio o del comandante del reparto e nell'ambito di specifiche
attivita'  informative,  di  sicurezza  o  di  indagine  di   polizia
giudiziaria.
                               Art. 9
 
                 Collegamenti con altre banche dati
 
  1. Per l'acquisizione di dati, informazioni, atti e  documenti,  e'
consentita l'attivazione di collegamenti telematici con  banche  dati
di pubbliche  amministrazioni  o  di  privati,  in  conformita'  alle
disposizioni di legge o di regolamento e nel  rispetto  dei  principi
richiamati dagli articoli 4 e 5.
  2. I dati e le informazioni sono acquisiti attraverso consultazione
per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione senza
duplicazione di archivi e banche dati.
  3. Il collegamento e' attivato con  modalita'  tali  da  consentire
l'accesso selettivo ai soli dati  e  informazioni  necessari  per  il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3.
  4. Per l'attivazione dei collegamenti gli organi, uffici e  comandi
di polizia possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 54  del  Codice,
di  convenzioni  sottoscritte  sulla  base  di  schemi  adottati  dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante.
Capo II
Termini di conservazione dei dati

                               Art. 10
 
                  Termini di conservazione dei dati
 
  1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati  per  un
periodo  di  tempo  non  superiore  a  quello   necessario   per   il
conseguimento delle finalita' di polizia di cui all'articolo 3.
  2. I dati personali soggetti a trattamento automatizzato, trascorsa
la meta' del tempo massimo di conservazione di cui  al  comma  3,  se
uguale  o  superiore  a  quindici  anni,  sono  accessibili  ai  soli
operatori a cio' abilitati e designati,  incaricati  del  trattamento
secondo  profili  di  autorizzazione   predefiniti   in   base   alle
indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto  e  in
relazione a specifiche  attivita'  informative,  di  sicurezza  o  di
indagine di polizia giudiziaria.
  3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7,  i  dati  personali
non possono essere conservati oltre il termine massimo  fissato  come
segue:
  a)  dati  relativi  a  provvedimenti  di  natura  interdittiva,  di
sicurezza e cautelare, nonche' a misure  restrittive  della  liberta'
personale conseguenti ad una sentenza di condanna  -  20  anni  dalla
cessazione della loro efficacia;
  b) dati relativi a misure di prevenzione di carattere  personale  e
patrimoniale - 25 anni dalla cessazione della loro efficacia;
  c) dati relativi a procedimenti,  misure  e  provvedimenti  su  cui
interviene una procedura di annullamento, invalidazione o revoca -  3
anni  dalla   data   di   inoppugnabilita'   del   provvedimento   di
annullamento, invalidazione o revoca;
  d) dati relativi a provvedimenti che dichiarano l'estinzione  della
pena o del reato - 8 anni dall'inoppugnabilita' del provvedimento;
  e) dati derivanti da attivita' informativa e ispettiva  svolta  per
le finalita' di cui all'articolo 3 - 15 anni dall'ultimo trattamento;
  f) dati relativi ad attivita' di polizia giudiziaria  conclusa  con
provvedimento  di  archiviazione  -  20   anni   dall'emissione   del
provvedimento;
  g) dati relativi ad attivita' di polizia giudiziaria  conclusa  con
sentenza di assoluzione o di non doversi  procedere  -  20  anni  dal
passaggio in giudicato della sentenza;
  h) dati relativi ad attivita' di polizia giudiziaria  conclusa  con
sentenza di condanna - 25  anni  dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza;
  i) dati relativi ad attivita' di indagine o polizia giudiziaria che
non hanno dato luogo a procedimento  penale  -  15  anni  dall'ultimo
trattamento;
  l) dati relativi ad attivita' di prevenzione  generale  e  soccorso
pubblico - 5 anni dalla raccolta;
  m) dati relativi a controlli di polizia - 20 anni dalla raccolta;
  n) dati raccolti per l'analisi criminale e di prevenzione - 10 anni
dall'elaborazione dell'analisi;
  o) dati relativi a  provvedimenti  di  espulsione  e  rimpatrio  di
stranieri - 30 anni dall'esecuzione;
  p) dati relativi a nulla osta, licenze, autorizzazioni di polizia -
5 anni dalla scadenza o dalla revoca del titolo;
  q) dati relativi alla detenzione delle armi o  parti  di  esse,  di
munizioni finite e di materie esplodenti di qualsiasi genere - 5 anni
dalla cessazione della detenzione;
  r) dati relativi a persone detenute negli istituti  penitenziari  -
30 anni dalla scarcerazione a seguito di  espiazione  della  pena  in
caso di condanna - 5 anni dalla scarcerazione a seguito di decreto di
archiviazione o non luogo a procedere o di sentenza di assoluzione;
  s) dati  relativi  a  persone  sottoposte  a  misure  di  sicurezza
detentive - 25 anni dalla scadenza del  termine  di  efficacia  della
misura;
  t) dati relativi alla gestione delle attivita' operative - 10  anni
dall'ultimo trattamento;
  u) dati raccolti mediante sistemi di ripresa fotografica,  audio  e
video nei servizi di ordine pubblico e di  polizia  giudiziaria  -  3
anni   dalla   raccolta;   dati   raccolti   mediante   sistemi    di
videosorveglianza  o  di  ripresa  fotografica,  audio  e  video   di
documentazione dell'attivita' operativa - 18 mesi dalla raccolta.  Si
applicano i diversi termini di conservazione di cui alla lettera  b),
quando i  dati  personali  sono  confluiti  in  un  procedimento  per
l'applicazione di una misura di prevenzione, o  quelli  di  cui  alle
lettere a), f), g), h) e i), quando i dati personali  sono  confluiti
in un procedimento penale.
  4. I termini di conservazione di cui al comma 3 sono  aumentati  di
due terzi quando  i  dati  personali  sono  trattati  nell'ambito  di
attivita'  preventiva  o  repressiva  relativa  ai  delitti  di   cui
all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del  codice  di
procedura  penale,  nonche'  per  le   ulteriori   ipotesi   indicate
dall'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale.
  5. Il capo dell'ufficio o il comandante del  reparto,  prima  della
scadenza dei  termini  di  cui  al  comma  3,  ove  sia  strettamente
necessario per il conseguimento delle finalita'  di  polizia  di  cui
all'articolo 3, puo' decidere, sulla base dei  criteri  definiti  dal
Capo della polizia -  direttore  generale  della  pubblica  sicurezza
ovvero,  su  sua  delega,  dal  vice  direttore   generale   di   cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991,  n.  345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.  410,
di aumentare la durata di  conservazione,  indicandone  i  motivi  in
relazione al caso specifico e l'ulteriore periodo di trattamento, che
non puo' comunque superare i due terzi di quelli fissati al comma 3.
  6. I dati personali soggetti a trattamento non automatizzato,  sono
conservati per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni  sullo
scarto dei documenti d'archivio delle  pubbliche  amministrazioni  se
superiore a quello di cui al comma 3.
  7. Sono fatti salvi i diversi termini e modalita' di  conservazione
dei  dati  personali  previsti  da  disposizioni  di   legge   o   di
regolamento, da atti normativi  dell'Unione  europea  o  dal  diritto
internazionale in relazione a specifici trattamenti effettuati per le
finalita' di cui all'articolo 3.
  8. Decorsi i termini di cui ai commi  1,  3,  4,  5  e  7,  i  dati
personali soggetti a trattamento automatizzato sono cancellati o resi
anonimi, i dati personali non soggetti  a  trattamento  automatizzato
restano assoggettati alle disposizioni  sullo  scarto  dei  documenti
d'archivio delle pubbliche amministrazioni.
Capo III
Raccolta, comunicazione e diffusione dei dati

                               Art. 11
 
                 Limitazioni alla raccolta dei dati
 
  1. E' vietata la raccolta e il trattamento dei dati sulle  persone,
inclusi quelli genetici e biometrici, per il solo  fatto  della  loro
origine  razziale  o  etnica,  fede  religiosa,  opinione   politica,
orientamento sessuale, stato  di  salute  e  delle  loro  convinzioni
filosofiche o di altro genere o della loro adesione  ai  principi  di
movimenti sindacali, nonche' per la legittima attivita' che  svolgono
come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti  nei  settori
sopraindicati.
  2. La raccolta e il trattamento dei dati personali di cui al  comma
1  sono  consentiti  quando  e'  necessario  per   le   esigenze   di
un'attivita' informativa, di  sicurezza  o  di  indagine  di  polizia
giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza ad integrazione
di altri dati personali.
  3. Resta fermo il divieto, di cui all'articolo 14  del  Codice,  di
basare sul solo trattamento automatizzato di dati  personali  atti  e
decisioni che implicano una valutazione del comportamento umano.
                               Art. 12
 
             Comunicazione dei dati tra Forze di polizia
 
  1. La comunicazione dei dati tra organi,  uffici  e  comandi  delle
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del  1981,
per le finalita' di polizia di  cui  all'articolo  3,  e'  consentita
quando e' necessaria per lo svolgimento  dei  compiti  istituzionali,
fermi  restando  gli  obblighi  di  segretezza  che  incombono  sugli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in relazione alle  indagini
svolte, come stabilito dal codice di procedura penale.
                               Art. 13
 
         Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni
                     o enti pubblici e a privati
 
  1. La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o
enti pubblici e'  consentita  esclusivamente  nei  casi  previsti  da
disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto  dei  principi
richiamati dall'articolo 4, quando e' necessaria per l'adempimento di
uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando  e
i dati personali  sono  necessari  per  lo  svolgimento  dei  compiti
istituzionali del ricevente.
  2. La comunicazione di  dati  personali  a  privati  e'  consentita
quando e' necessaria  per  l'adempimento  di  uno  specifico  compito
istituzionale  da  parte  dell'organo,  ufficio  o  comando  per   le
finalita' di polizia di cui all'articolo 3.
  3. La comunicazione dei dati personali a pubbliche  amministrazioni
o enti pubblici e a privati e', altresi', consentita quando  risponde
all'interesse della persona cui i dati si  riferiscono  e,  comunque,
nei singoli casi in cui e' necessaria per evitare un pericolo grave e
imminente alla sicurezza pubblica, o per la salvaguardia della vita e
dell'incolumita' fisica di un terzo.
  4. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'obbligo  del  segreto  di  cui
all'articolo 329 del codice di procedura penale e i divieti  previsti
da altre disposizioni di legge o di regolamento.
                               Art. 14
 
           Diffusione dei dati e delle immagini personali
 
  1.  La  diffusione  di  dati  personali  e'  consentita  quando  e'
necessaria per le finalita' di polizia di cui all'articolo  3,  fermo
restando l'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice  di
procedura  penale  e  fatti  salvi  i  divieti  previsti   da   altre
disposizioni di legge o di regolamento; essa e'  comunque  effettuata
nel rispetto della dignita' della persona.
  2. La diffusione di immagini  personali  e'  consentita  quando  la
persona interessata ha espresso il proprio consenso o  e'  necessaria
per la  salvaguardia  della  vita  o  dell'incolumita'  fisica  o  e'
giustificata da  necessita'  di  giustizia  o  di  polizia;  essa  e'
comunque effettuata con modalita' tali da non recare pregiudizio alla
dignita' della persona.
  3. Il Garante e' informato delle  direttive  generali  adottate  in
ambito  nazionale  sulla  diffusione  dei  dati  o   delle   immagini
personali.
                               Art. 15
 
                   Condizioni della comunicazione
                     e della diffusione dei dati
 
  1. La comunicazione e la diffusione dei  dati  personali  nei  casi
previsti dagli articoli 12, 13 e 14 sono effettuate  previa  verifica
della loro esattezza, aggiornamento e completezza.
  2. Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  caso  in  cui
verificano che i dati personali oggetto  di  comunicazione  ai  sensi
degli articoli 12 e 13 sono inesatti o non aggiornati  o  incompleti,
provvedono  a  rettificarli  e,  ove  possibile  e   necessario,   ad
aggiornarli e completarli. Le operazioni di cui al precedente periodo
sono  portate  a  conoscenza,  anche  per  quanto  riguarda  il  loro
contenuto, dei destinatari della comunicazione.
  3. Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  caso  in  cui
verificano che i  dati  personali  oggetto  di  diffusione  ai  sensi
dell'articolo  14  sono  inesatti  o  non  aggiornati  o  incompleti,
provvedono  a  rettificarli  e,  ove  possibile  e   necessario,   ad
aggiornarli e completarli. Le operazioni di cui al precedente periodo
sono  portate  a  conoscenza,  anche  per  quanto  riguarda  il  loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati  diffusi,  salvo  che
tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego  di  mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  In  ogni
caso, il dato  personale  rettificato,  aggiornato  o  completato  e'
diffuso nella stessa forma con la quale  e'  stato  diffuso  il  dato
inesatto, non aggiornato o incompleto.
Capo IV
Trattamento dei dati nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di polizia

                               Art. 16
 
Scambio  di  dati  con  autorita'  competenti  degli   Stati   membri
  dell'Unione europea e con organismi dell'Unione europea
 
  1. Lo scambio di dati e informazioni  personali  con  le  autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con gli organismi
dell'Unione europea e' consentito,  nell'ambito  delle  attivita'  di
cooperazione internazionale di polizia, esclusivamente nei casi, alle
condizioni e con le modalita' stabilite da disposizioni di legge o di
regolamento o da atti normativi dell'Unione europea.
  2. Sono  fatti  salvi  gli  accordi  o  le  intese  in  materia  di
cooperazione internazionale di polizia sottoscritti e resi  esecutivi
con Stati membri dell'Unione  europea  o  con  organismi  dell'Unione
europea, qualora non in contrasto con gli atti  normativi  interni  o
dell'Unione europea.
  3. L'elenco degli accordi e delle intese  di  cui  al  comma  2  e'
comunicato dal competente Dipartimento del Ministero dell'interno  al
Garante entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento e successivamente aggiornato.
                               Art. 17
 
           Comunicazione di dati alle autorita' competenti
           degli Stati terzi o ad organismi internazionali
 
  1. La comunicazione di dati  personali  alle  autorita'  competenti
degli Stati terzi o ad organismi ed organizzazioni internazionali  e'
consentita,   nell'ambito    delle    attivita'    di    cooperazione
internazionale di polizia, in conformita' agli accordi o alle  intese
sottoscritti e resi esecutivi  con  tali  Stati  o  con  organismi  e
organizzazioni internazionali, qualora  non  in  contrasto  con  atti
normativi interni o dell'Unione europea.
  2. La comunicazione di dati  personali  alle  autorita'  competenti
degli Stati terzi o ad organismi e organizzazioni  internazionali  e'
comunque consentita quando e'  necessaria  per  evitare  un  pericolo
grave e imminente alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un
Paese terzo, o agli interessi essenziali di uno Stato membro,  o  per
la salvaguardia della vita e dell'incolumita' fisica di un terzo.
  3. La comunicazione di dati personali  puo'  essere  effettuata  in
modalita'  automatizzata,  o  secondo  i  canali   di   comunicazione
codificati a livello internazionale, assicurando l'adozione di misure
appropriate, compresa la cifratura, per garantire la  riservatezza  e
l'integrita' dei dati trasmessi.
  4. Le comunicazioni di  dati  personali  effettuate  ai  sensi  del
presente  articolo  dagli  operatori  abilitati  sono  registrate  in
appositi file di log, non modificabili che sono conservati per 5 anni
dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di
conservazione previsti dagli accordi o dalle intese di cui  al  comma
1.
  5. Gli accessi ai file di log di cui al comma 4 sono consentiti  ai
soli  fini  della  verifica  della  liceita'  del  trattamento,   del
controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati
personali e nell'ambito del procedimento penale.
                               Art. 18
 
Verifica della qualita' dei dati comunicati alle autorita' competenti
  degli Stati  terzi  o  ad  organismi  internazionali  e  di  quelli
  trasmessi  dalle  autorita'  competenti  degli  Stati  terzi  o  da
  organismi internazionali
 
  1.  La  comunicazione  dei  dati  personali   nei   casi   previsti
dall'articolo 17 e' effettuata previa verifica della loro  esattezza,
aggiornamento e completezza.
  2. L'organo, ufficio o comando di polizia, nel caso in cui verifica
che i dati personali trasmessi  ad  un'autorita'  competente  di  uno
Stato terzo o ad un organismo o  organizzazione  internazionale  sono
inesatti o non aggiornati o incompleti, provvede ad  informare  senza
ritardo il destinatario della comunicazione. I  dati  personali  sono
rettificati se inesatti e, ove possibile e necessario,  aggiornati  e
completati.
  3. L'organo, ufficio o comando di  polizia,  nel  caso  in  cui  ha
motivo di ritenere che i  dati  personali  ricevuti  da  un'autorita'
competente di uno Stato terzo o  da  un  organismo  o  organizzazione
internazionale sono inesatti, o non aggiornati o incompleti, provvede
ad informare, con le modalita'  di  cui  all'articolo  17,  comma  3,
l'autorita'  competente   dello   Stato   terzo   o   l'organismo   o
organizzazione internazionale  che  ha  comunicato  i  medesimi  dati
personali. Se i dati personali  sono  stati  trasmessi  senza  essere
stati richiesti, l'organo, ufficio o  comando  di  polizia  ricevente
valuta immediatamente se tali dati sono necessari per lo scopo per il
quale sono stati trasmessi.
  4.  L'organo,  ufficio  o  comando  di  polizia,  cancella  i  dati
personali che non avrebbero dovuto essere ricevuti.
  5. L'organo, ufficio o comando di polizia, cancella o rende anonimi
i dati personali lecitamente ricevuti:
  a) nel caso in cui essi non sono o non sono piu' necessari  per  le
finalita' per cui sono stati trasmessi;
  b)  al  termine  del  periodo  massimo  di  conservazione  indicato
dall'autorita'  competente  dello  Stato  terzo  o  dall'organismo  o
organizzazione internazionale. Non si fa luogo alla cancellazione nel
caso  in  cui,  alla  scadenza  del  predetto  periodo   massimo   di
conservazione, i dati personali sono necessari per lo svolgimento  di
specifiche attivita'  informative  o  di  indagine  finalizzate  alla
prevenzione e repressione di  reati.  In  nessun  caso  i  dati  sono
conservati oltre i termini di conservazione di cui all'articolo 10.
  6. L'organo, ufficio o comando di polizia  procede  al  blocco  dei
dati personali ricevuti quando vi sono motivi  per  ritenere  che  la
cancellazione degli stessi pregiudicherebbe  un  legittimo  interesse
della persona interessata ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi  per  le
sole finalita' che ne hanno impedito la cancellazione.
                               Art. 19
 
Trattamento dei dati personali trasmessi dalle  autorita'  competenti
  degli Stati terzi o da organismi internazionali
 
  1. I dati personali  trasmessi  dalle  autorita'  competenti  degli
Stati terzi o  da  organismi  o  organizzazioni  internazionali  sono
trattati esclusivamente per le finalita'  per  le  quali  sono  stati
trasmessi ovvero,  previa  acquisizione  del  parere  delle  predette
autorita',  o  organismi  e  organizzazioni  internazionali,  per  le
diverse finalita' previste da disposizioni di legge o di regolamento,
da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.
  2. L'organo, ufficio o comando di  polizia  ricevente  assicura  il
rispetto  delle  limitazioni  al  trattamento  dei   dati   personali
comunicate   dall'autorita'   competente   dello   Stato   terzo    o
dall'organismo o organizzazione internazionale che li  ha  trasmessi.
Sono fatte salve le deroghe previste da  disposizioni  di  legge,  da
atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.
                               Art. 20
 
Trasferimento dei dati ad autorita'  competenti  degli  Stati  membri
  dell'Unione  europea  o  di  altri  Stati  terzi  o  ad   organismi
  dell'Unione europea o altri organismi internazionali
 
  1. Il trasferimento dei dati personali  trasmessi  dalle  autorita'
competenti  degli  Stati  terzi  o  da  organismi  e   organizzazioni
internazionali ad autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione
europea o di altri Stati terzi o ad organismi dell'Unione  europea  o
ad altri organismi  e  organizzazioni  internazionali  e'  consentito
esclusivamente nei casi  previsti  da  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento, da atti normativi  dell'Unione  europea  o  dal  diritto
internazionale.
                               Art. 21
 
Trasmissione dei dati ricevuti dalle autorita' competenti degli Stati
  terzi o da organismi internazionali a privati
 
  1. La trasmissione  di  dati  personali  ricevuti  dalle  autorita'
competenti  degli  Stati  terzi  o  da  organismi  e   organizzazioni
internazionali  a  privati  e'  consentito  esclusivamente  nei  casi
previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi
dell'Unione europea o dal diritto internazionale.
Capo V
Trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video

                               Art. 22
 
                    Sistemi di videosorveglianza
 
  1. L'utilizzo di sistemi di  videosorveglianza  e'  consentito  ove
necessario per le finalita' di polizia di  cui  all'articolo  3  e  a
condizione che non comporti un'ingerenza ingiustificata nei diritti e
nelle liberta' fondamentali delle persone interessate.
  2. Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6, raccolgono solo  i  dati
strettamente necessari per il raggiungimento delle finalita'  di  cui
all'articolo    3,    registrando    esclusivamente    le    immagini
indispensabili.
                               Art. 23
 
            Sistemi di ripresa fotografica, video e audio
 
  1. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio  per
le finalita' di polizia di cui  all'articolo  3,  e'  consentito  ove
necessario per documentare:  una  specifica  attivita'  preventiva  o
repressiva di fatti di reato, situazioni dalle quali possano derivare
minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o  un  pericolo  per  la
vita e l'incolumita' dell'operatore, o specifiche attivita' poste  in
essere  durante  il  servizio  che  siano   espressione   di   poteri
autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia.
  2. Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6, raccolgono solo  i  dati
strettamente necessari  per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di
polizia di cui all'articolo 3, registrando quelli indispensabili.
  3. Il trattamento di dati personali raccolti tramite  aeromobili  a
pilotaggio  remoto,   in   considerazione   della   loro   potenziale
invasivita', e' ricompreso tra quelli che presentano rischi specifici
di cui all'articolo 6.
  4. L'utilizzo di sistemi di ripresa  fotografica,  video  e  audio,
installati su aeromobili  a  pilotaggio  remoto,  e'  autorizzato  al
livello  gerarchico  non  inferiore  a  quello  di  capo  ufficio   o
comandante di reparto.
                               Art. 24
 
Speciali  misure  di  sicurezza  relative  al  trattamento  di   dati
  attraverso sistemi di videosorveglianza e di  ripresa  fotografica,
  audio e video
 
  1. I sistemi informativi e i programmi informatici  destinati  alla
registrazione  e  alla  conservazione  dei  dati  personali  raccolti
attraverso sistemi di videosorveglianza  e  di  ripresa  fotografica,
audio e video,  sono  configurati,  in  conformita'  al  criterio  di
necessita' del trattamento dei dati personali di cui all'articolo  5,
in modo da ridurre al  minimo  l'utilizzazione  di  dati  relativi  a
persone identificabili.
  2.  Sono  adottati  diversificati  livelli  di  visibilita'  e   di
trattamento delle immagini da parte degli incaricati del  trattamento
i quali sono autorizzati, attraverso il rilascio  di  credenziali  di
autenticazione,  a  compiere  le  sole  operazioni   di   trattamento
correlate ai compiti assegnati.
  3. Sono adottate specifiche misure di sicurezza contro i rischi  di
accesso abusivo di cui all'articolo 615-ter  del  codice  penale  nei
confronti degli apparati di ripresa digitale utilizzati ai fini della
registrazione delle immagini qualora connessi a reti informatiche.
  4.  Gli  accessi  e  le  operazioni,  effettuati  dagli   operatori
abilitati in relazione ai sistemi informativi di cui al comma 1, sono
registrati in appositi  file  di  log,  non  modificabili,  che  sono
conservati per cinque anni dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti
salvi  i  diversi  termini  di  conservazione  previsti  da  speciali
disposizioni.
  5. Gli accessi ai file di log di cui al comma 4 sono consentiti  ai
soli  fini  della  verifica  della  liceita'  del  trattamento,   del
controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati
personali e nell'ambito del procedimento penale.
  6. Ai trattamenti di dati personali che implicano  maggiori  rischi
di un danno alla persona interessata  in  ragione  della  natura  dei
dati, delle modalita' del trattamento o degli effetti che  esso  puo'
determinare, si applica la disposizione di cui all'articolo 6,  comma
1.
Capo VI
Sicurezza dei dati e dei sistemi

                               Art. 25
 
                        Obblighi di sicurezza
 
  1. Il titolare o il responsabile del trattamento dei dati personali
assicurano l'adozione di misure di sicurezza preventive,  individuate
anche in relazione al progresso tecnologico, alla natura dei  dati  e
alle caratteristiche del singolo trattamento,  idonee  a  ridurre  al
minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito  o
non conforme alle finalita' di cui all'articolo 3  ed  a  garantirne,
nel contempo, un'agevole fruibilita'.
  2. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  o  da  speciali
disposizioni,  il  titolare  o  il   responsabile   del   trattamento
assicurano l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dagli
articoli 33, 34 e 35 del Codice e dal disciplinare tecnico di cui  al
relativo allegato B) con riferimento ai trattamenti  automatizzati  o
non automatizzati di dati personali.
Capo VII
Diritti della persona interessata e controllo sui trattamenti

                               Art. 26
 
                      Accesso ai dati personali
 
  1. La persona  interessata  puo'  chiedere  all'organo,  ufficio  o
comando   di   polizia   titolare   del   trattamento   la   conferma
dell'esistenza  di  dati  personali  che  la  riguardano,   la   loro
comunicazione in forma intelligibile e, se i dati  sono  trattati  in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro
aggiornamento, rettifica, cancellazione, blocco o  trasformazione  in
forma anonima.
  2. L'istanza e' sottoscritta dalla persona interessata in  presenza
dell'operatore addetto dell'organo, ufficio  o  comando  di  polizia,
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia  fotostatica  non
autenticata di un documento di identita'.
  3. L'istanza puo' essere presentata anche per via telematica con le
modalita' di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82.
  4. Il soggetto che  agisce  per  conto  della  persona  interessata
esibisce o allega copia della procura ovvero della  delega  conferita
con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
  5. Esperiti i necessari accertamenti, l'organo, ufficio  o  comando
di polizia, entro trenta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta,
comunica alla persona interessata le determinazioni assunte.
  6.  L'organo,  ufficio  o  comando  di  polizia  puo'  omettere  di
provvedere in merito alla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  dandone
informazione  al  Garante,  se  cio'  puo'  pregiudicare   azioni   o
operazioni a tutela dell'ordine  o  della  sicurezza  pubblica  o  di
prevenzione e repressione dei reati o la sicurezza  dello  Stato,  la
persona interessata o i diritti e le liberta' di terzi.
                               Art. 27
 
               Accertamenti dell'autorita' giudiziaria
 
  1. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che
lo riguardano, trattati da organi, uffici o  comandi  di  polizia  in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento,  puo'  chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il  titolare  del  trattamento  di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare l'aggiornamento, la
rettifica,  l'integrazione,  la  cancellazione,  il   blocco   o   la
trasformazione in forma anonima dei  dati  medesimi.  Si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 152, comma 1-bis, del Codice.
  2. L'organo, ufficio o comando di polizia,  qualora  abbia  notizia
della controversia instaurata innanzi  all'autorita'  giudiziaria  di
cui al comma  1,  dispone  l'immediata  verifica  dei  dati  e  delle
informazioni di cui  la  persona  interessata  affermi  l'erroneita',
l'incompletezza e  l'illegittima  raccolta,  ai  fini  dell'eventuale
aggiornamento,  rettifica,  integrazione,  cancellazione,  blocco   o
trasformazione   in   forma    anonima    degli    stessi.    L'esito
dell'accertamento e' comunicato all'autorita' giudiziaria.
                               Art. 28
 
Trattamento dei dati relativi a procedimenti penali,  sanzionatori  e
                           di prevenzione
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 non si applicano ai
dati personali comunicati all'autorita' giudiziaria per  le  esigenze
del  procedimento  penale  o  per  le  finalita'  di  applicazione  o
esecuzione della pena, o comunicati all'autorita' amministrativa  per
le esigenze del procedimento sanzionatorio, ne' a  quelli  comunicati
all'autorita'  competente  per  le  esigenze  dei   procedimenti   di
applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
  2. Nei procedimenti di cui al  comma  1  la  tutela  della  persona
interessata rispetto al trattamento dei dati personali  e'  garantita
nelle forme previste per ciascuno dei procedimenti stessi.
                               Art. 29
 
                              Controlli
 
  1. I controlli sui trattamenti di dati personali  effettuati  degli
organi, uffici e comandi di polizia sono effettuati dal  Garante  con
le modalita' di cui all'articolo 160 del Codice.
  2. Il titolare  o  il  responsabile  del  trattamento  adottano  le
iniziative occorrenti a dare tempestiva attuazione  alle  indicazioni
del Garante.
Capo VIII
Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 30
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma  2,  primo
periodo, gli organi, uffici e comandi di polizia  che  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  regolamento  dispongono  di  sistemi
informativi  e  programmi  informatici  che,  per  obiettive  ragioni
tecniche,  non  consentono,  in  tutto  o   in   parte,   l'immediata
applicazione,  con  modalita'  automatizzate,  della   misura   della
cancellazione o dell'anonimizzazione dei dati  personali  oggetto  di
trattamento  allo  scadere  dei  termini  di  conservazione  di   cui
all'articolo 10,  commi  1,  3,  4,  5  e  7,  o  non  consentono  la
segnalazione con modalita' automatizzate del decorso del  termine  di
cui all'articolo 10, comma 2, adottano, in  relazione  ai  sistemi  e
programmi detenuti, ogni possibile misura organizzativa, logistica  o
procedurale idonea a prevenire o limitare il rischio di utilizzo  dei
dati oltre i termini di conservazione di cui all'articolo  10,  commi
1, 3 e 5, o di accesso ai dati in violazione  della  disposizione  di
cui all'articolo 10, comma 2. I predetti  sistemi  e  programmi  sono
adeguati alle disposizioni  del  presente  regolamento  entro 5  anni
dalla sua entrata in vigore, quando i medesimi siano stati  istituiti
anteriormente al 6 maggio 2016 e cio' comporti sforzi sproporzionati.
Il termine di adeguamento dei sistemi e dei programmi  e'  di 8  anni
dalla entrata in vigore del presente regolamento, qualora cio'  causi
altrimenti  gravi  difficolta'  per  il  loro  funzionamento,  previa
comunicazione alla Commissione europea,  da  parte  delle  competenti
strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza,  dei  motivi  di
tali gravi difficolta'.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo
periodo, gli organi, uffici e comandi di polizia  che  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  regolamento  dispongono  di  sistemi
informativi  e  programmi  informatici  che,  per  obiettive  ragioni
tecniche,  non  consentono,  in  tutto  o   in   parte,   l'immediata
applicazione  delle  disposizioni  concernenti  la  registrazione  in
appositi file di log effettuati dagli operatori abilitati, adeguano i
medesimi sistemi e programmi entro 5 anni dall'entrata in vigore  del
presente  regolamento,  quando  i  medesimi  siano  stati   istituiti
anteriormente al 6 maggio 2016 e cio' comporti sforzi sproporzionati.
Il termine di adeguamento dei sistemi e dei programmi  e'  di 8  anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora  cio'  causi
altrimenti  gravi  difficolta'  per  il  loro  funzionamento,  previa
comunicazione alla Commissione europea,  da  parte  delle  competenti
strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza,  dei  motivi  di
tali gravi difficolta'.
  3. I titolari del trattamento, entro un anno dall'entrata in vigore
del presente regolamento, informano il Garante sulla  adozione  delle
misure di cui al comma 1. Al Garante e' data  periodica  informazione
sull'adeguamento dei sistemi e programmi di cui ai commi 1 e 2.
                               Art. 31
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti  di  cui  al
presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2018
 
                             MATTARELLA
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2018
Interno, foglio n. 586