Note critiche sulla "funzionalizzazione" dell'accesso civico generalizzato, 11 maggio 2018

Berti, Note critiche sulla "funzionalizzazione" dell'accesso civico generalizzato, 11 maggio 2018

ABSTRACT L’accesso civico generalizzato è, per definizione, un diritto che spetta a “chiunque”, “indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti” [art. 7, comma 1, lett. h) Legge delega n. 241/2015], che “non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.” (art. 5, comma 3, D.Lgs. 33/2013) e la cui unica ragione d’essere sta nello “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013), sì che la relativa istanza “non richiede motivazione” (art. 5, comma 3, D.Lgs. 33/2013).
Una delle questioni più rilevanti, sul piano pratico e teorico, poste in questo primo periodo di applicazione dell’istituto, concerne la possibilità o meno di sindacare le “finalità” dell’istanza e le “effettive motivazioni” dell’istante, verificandone la coerenza rispetto alla ratio legis.
La risposta al quesito sembra essere negativa, perchè il dato normativo depone inequivocabilmente nel senso della netta emancipazione di questo tipo di accesso dal vincolo della “strumentalità” rispetto ad una dimensione di interessi (pubblici o privati) che non sia quella propria ed insindacabile del richiedente, il cui diritto conoscitivo è riconosciuto ex se come espressione della “libertà di informazione” [art. 7, comma 1, lett. h) Legge delega n. 124/2015].
Ne consegue che il giudizio di ponderazione dell’interesse conoscitivo con gli altri contrapposti interessi (a cominciare dalla tutela dei dati personali) non potrà che essere svolto sulla base di criteri “oggettivi”, avuto riguardo al “pregiudizio concreto” arrecabile a detti interessi, come prevede l’art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.
Né la “funzionalizzazione” dell’accesso civico generalizzato può essere recuperata mediante la figura dell’”abuso del diritto”, atteso che esso è “limite modale” dell’”esercizio del diritto”, ma non consente di indagare le “motivazioni” dello stesso, ricavandone un’ulteriore limitazione del suo contenuto.