PARTECIPAZIONE: Opere soggette a dibattito pubblico - DPCM 76/2018
PARTECIPAZIONE: Opere soggette a dibattito pubblico - DPCM 76/2018
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2018, n. 76
Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie e soglie
dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico. (18G00101)
(GU n.145 del 25-6-2018)
Vigente al: 24-8-2018
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice
dei contratti pubblici, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l'articolo 22, comma 2, del predetto codice che stabilisce
che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione
ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del
medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle
opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie
dimensionali, per le quali e' obbligatorio il ricorso alla procedura
di dibattito pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;
Considerato che il richiamato articolo 22, comma 2, prevede che con
il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di
monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico e
che a tal fine e' istituita, senza oneri a carico della finanza
pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare
informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o
conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del
dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 23;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante
attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche, ed in particolare
l'articolo 8;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nelle
sedute del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione
speciale, nell'adunanza del 7 febbraio 2018;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei
deputati;
Considerato che la competente commissione del Senato della
Repubblica non ha espresso parere nel termine prescritto;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. I progetti di fattibilita', ovvero i documenti di fattibilita'
delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposti,
nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) dibattito pubblico: il processo di informazione, partecipazione
e confronto pubblico sull'opportunita', sulle soluzioni progettuali
di opere, su progetti o interventi di cui all'Allegato 1;
b) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Sono soggette a dibattito pubblico, ai sensi dell'articolo 22,
comma 1, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui
all'Allegato 1.
2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere
inserite nell'Allegato 1 sono ridotti del cinquanta per cento se si
tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di
interventi ricadenti, anche in parte:
a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista
del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul
Patrimonio Mondiale del 1977;
b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative
emanate dell'UNESCO;
c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.
3. Per le opere di cui all'Allegato 1, di importo compreso tra la
soglia ivi indicata e due terzi della medesima, l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indice il dibattito pubblico su
richiesta:
a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri
direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;
b) di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Citta'
metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente
interessati dall'intervento;
c) di uno o piu' consigli comunali o di unioni di comuni
territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente
rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;
d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui e'
previsto l'intervento;
e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che
interessano le isole con non piu' di 100.000 abitanti e per il
territorio di comuni di montagna.
4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore puo'
indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rileva
l'opportunita'.
5. Non si effettua il dibattito pubblico:
a) per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli
159 e 163 del codice e per quelle di difesa nazionale di cui
all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
c) per le opere gia' sottoposte a procedure preliminari di
consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17
aprile 2013, ovvero di altra norma europea.
Art. 4
Commissione nazionale per il dibattito pubblico
1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del codice, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di seguito
denominata Commissione, cosi' composta:
a) due rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente,
designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei
ministri;
c) cinque rappresentanti ciascuno designato, rispettivamente, dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, dal Ministro della giustizia e dal
Ministro della salute;
d) cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata, di
cui due in rappresentanza delle regioni, uno dall'Unione delle
Province d'Italia e due dall'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' nominare,
su proposta della Commissione, sino a tre esperti competenti in
materia di mediazione dei conflitti, progettazione partecipata e
dibattito pubblico, che prendono parte ai lavori della Commissione
senza diritto di voto. La Commissione puo' avvalersi, senza alcun
onere di qualsiasi natura, del supporto dei dipartimenti, della
Struttura tecnica di missione e delle societa' in house del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'incarico dei componenti della Commissione ha durata
quinquennale, e' rinnovabile una sola volta e decade, comunque,
decorso il quinto anno dal primo insediamento della Commissione
medesima.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del
codice, per la partecipazione alle attivita' della Commissione, senza
distinzione per provenienza dei partecipanti, non sono dovuti
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati.
5. La Commissione, con proprio regolamento interno, stabilisce le
proprie modalita' di funzionamento, nonche' le modalita' di
collaborazione per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 7 e
8, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della sua
istituzione.
6. La Commissione in particolare:
a) monitora il corretto svolgimento della procedura di dibattito
pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonche' la
necessaria informazione durante la procedura;
b) propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico per
il corretto svolgimento del dibattito pubblico;
c) garantisce che sia data idonea e tempestiva pubblicita' ed
informazione, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione
del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in ordine alle determinazioni adottate per il funzionamento della
Commissione, alle modalita' della procedura del dibattito pubblico,
ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante l'intervento
oggetto del dibattito pubblico nonche' ai risultati delle
consultazioni in corso o concluse;
d) organizza le attivita' di cui alle lettere a) e c) a livello
territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali
interessati dalla realizzazione dell'opera che segnalano alla
Commissione eventuali criticita' relative alle modalita' operative e
tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al fine
di individuare le soluzioni migliori per le comunita' locali;
e) presenta al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con
cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attivita' di
monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le
criticita' emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte,
suggerendo, altresi', soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali
squilibri nella partecipazione nonche' a promuovere forme di
contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.
7. Per le attivita' istruttorie, nel caso di opere di interesse
nazionale o sovra regionale, la Commissione si avvale del supporto
tecnico-amministrativo delle strutture dell'amministrazione centrale
competente nella materia oggetto dell'intervento. Il personale
coinvolto mantiene la dipendenza funzionale dall'amministrazione di
appartenenza.
8. Per le attivita' istruttorie, nel caso di opere di interesse
regionale, la Commissione si avvale del supporto
tecnico-amministrativo degli uffici regionali allo specifico scopo
individuati.
Art. 5
Indizione del dibattito pubblico
1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
individua, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del
potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi
iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un
intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilita'
ovvero del documento di fattibilita' delle alternative progettuali.
Esso non puo' svolgersi, nei casi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
oltre l'avvio della progettazione definitiva.
2. Il dibattito pubblico ha una durata massima di quattro mesi a
decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto, di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a). Su proposta del coordinatore del
dibattito pubblico, di cui all'articolo 6, il titolare del potere di
indire il dibattito pubblico puo' prorogarne la durata di ulteriori
due mesi in caso di comprovata necessita'.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore provvede a trasmettere alla Commissione una
comunicazione, con allegato il progetto di fattibilita' ovvero il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali, che:
a) contiene l'intenzione di avviare la procedura, la descrizione
degli obiettivi e le caratteristiche del progetto adottate in
coerenza con le indicazioni delle linee guida per la valutazione
degli investimenti pubblici emanate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o dai Ministeri competenti, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
b) indica uno o piu' soggetti che la rappresenti in tutte le fasi
del procedimento di dibattito pubblico.
4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
comunicano alla Commissione e alle amministrazioni territoriali
interessate l'indizione del procedimento del dibattito pubblico per
la tempestiva pubblicazione, da effettuarsi entro e non oltre sette
giorni dalla richiesta, sul sito internet della Commissione di cui
all'articolo 4, comma 6, lettera c), nonche' sui siti delle
amministrazioni locali interessate dall'intervento.
5. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, e' tenuta a
pubblicare, sui siti di cui al comma 4, il dossier di progetto di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a).
Art. 6
Coordinatore del dibattito pubblico
e relativi compiti
1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si
avvale, per la progettazione e la gestione del dibattito pubblico,
della collaborazione del coordinatore del dibattito pubblico.
2. Il coordinatore del dibattito pubblico svolge le attivita'
affidategli con responsabilita' e autonomia professionale.
3. Il coordinatore del dibattito pubblico e' individuato, su
richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, dal Ministero competente per materia tra i suoi
dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
e' un Ministero, il coordinatore e' designato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni estranei al Ministero interessato. In assenza di
dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al comma 4, il
coordinatore puo' essere individuato dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore mediante procedura di cui al
codice, configurandosi come appalto di servizi.
4. Il coordinatore del dibattito pubblico e' individuato tra
soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di
processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di
attivita' di programmazione e pianificazione in materia
infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica.
5. Non possono assumere l'incarico di coordinatore del dibattito
pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una
Provincia o di una Citta' metropolitana ove la stessa opera e'
localizzata.
6. Il coordinatore del dibattito pubblico:
a) progetta le modalita' di svolgimento del dibattito pubblico ed
elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento
di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione,
il calendario degli incontri e le modalita' di partecipazione e
comunicazione al pubblico;
b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro
quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche al
dossier di progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);
c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito e
fa emergere le posizioni in campo, anche attraverso il contributo di
esperti, evitando che ci siano posizioni non rappresentate;
d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua il piano di
comunicazione e informazione al pubblico ed e' responsabile
dell'organizzazione e degli aggiornamenti del sito internet del
dibattito pubblico;
e) segnala alla Commissione, di cui all'articolo 4, eventuali
anomalie nello svolgimento del dibattito pubblico e sensibilizza
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore al rispetto
dei tempi di svolgimento della procedura;
f) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui
all'articolo 9, comma 1.
Art. 7
Funzioni e compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore
1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede
a:
a) elaborare il dossier di progetto dell'opera, scritto in
linguaggio chiaro e comprensibile, in cui e' motivata l'opportunita'
dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte,
comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed
economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228;
b) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo,
sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto
di fattibilita';
c) partecipare in modo attivo agli incontri e alle attivita'
previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per
rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;
d) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del
dibattito pubblico e redigere un dossier conclusivo in cui si
evidenzia la volonta' o meno di realizzare l'intervento, le eventuali
modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a
non accogliere eventuali proposte;
e) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito
pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di
cui all'articolo 23, comma 11, del codice.
Art. 8
Svolgimento del dibattito pubblico
1. Il dibattito pubblico si avvia con la presentazione e la
contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore del dossier di progetto
dell'opera, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Da tale
momento decorrono i termini previsti dall'articolo 5, comma 2.
L'avvio del dibattito pubblico e' pubblicato contestualmente sul sito
internet della Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera
c), sul sito del dibattito pubblico di cui all'articolo 6, comma 6,
lettera d), nonche' sui siti delle amministrazioni locali interessate
dall'intervento.
2. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle
caratteristiche dell'intervento e alle peculiarita' del contesto
sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di
informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti,
in particolare nei territori direttamente interessati, e nella
raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni,
istituzioni.
Art. 9
Conclusione del dibattito pubblico
1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui
all'articolo 5, comma 2, il coordinatore del dibattito pubblico
presenta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore,
nonche' alla Commissione di cui all'articolo 4, una relazione
conclusiva sull'andamento dell'intera procedura che contiene:
a) la descrizione delle attivita' svolte nel corso del dibattito
pubblico, comprensiva delle indicazioni circa il numero degli
incontri e dei partecipanti, le modalita' di gestione e l'andamento
degli incontri, gli strumenti di comunicazione utilizzati, le
statistiche di accesso e consultazione del sito internet del
dibattito pubblico;
b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e
oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del
dibattito;
c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente
problematiche rispetto alle quali si chiede all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di prendere posizione nel
dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, entro
due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma
1, presenta il proprio dossier conclusivo, di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera d), anche ai fini di cui all'articolo 22, comma 4,
del codice. Il dibattito pubblico si conclude con la presentazione
del dossier conclusivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore.
3. La relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico
e' allegata al dossier conclusivo dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore di cui costituisce parte integrante.
4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore tengono
conto del dossier conclusivo nelle successive fasi e procedure di cui
all'articolo 22, comma 4, del codice.
5. I risultati delle consultazioni svolte nell'ambito del dibattito
pubblico sono pubblicati sul sito della amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sul sito della Commissione
di cui all'articolo 4, nonche' sui siti delle amministrazioni locali
interessate dall'intervento.
6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i
risultati di cui al comma 5 sono trasmessi dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore all'autorita' competente per
la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto si applica alle opere di cui all'Allegato 1
per le quali il provvedimento, o la determina a contrarre,
dell'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di
fattibilita' tecnico-economica e' stato adottato successivamente alla
data della sua entrata in vigore. Se il provvedimento, o la determina
a contrarre, sono adottati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, e' consentita l'indizione volontaria del dibattito
pubblico, di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del
codice, il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per
cui non sia stato predisposto il documento di fattibilita' delle
alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilita'
ovvero al progetto preliminare.
3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la Commissione di cui all'articolo 4, a seguito
dell'attivita' di monitoraggio previste all'articolo 4, comma 6,
lettere a) ed e), propone al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti disposizioni integrative e correttive del presente decreto
da adottarsi con le procedure previste dall'articolo 22, comma 2, del
codice.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 maggio 2018
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Boschi
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 1824
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
=====================================================================
| TIPOLOGIE DI OPERE | SOGLIE DIMENSIONALI |
+====================================+==============================+
| | Opere che comportano una |
| | lunghezza del tracciato |
| Autostrade e strade extraurbane | superiore a 15 km e comunque |
| principali. Strade extraurbane a |con un valore di investimento |
|quattro o piu' corsie o adeguamento |pari o superiore a 500 milioni|
| di strade extraurbane esistenti a | di euro al netto di IVA del |
|due corsie per renderle a quattro o | complesso dei contratti |
| piu' corsie. | previsti. |
+------------------------------------+------------------------------+
| | Opere che comportano una |
| | lunghezza del tracciato |
| | superiore a 30 km e comunque |
| |con un valore di investimento |
| | superiore a 500 milioni di |
| | euro al netto di IVA del |
|Tronchi ferroviari per il traffico a| complesso dei contratti |
| grande distanza. | previsti. |
+------------------------------------+------------------------------+
| | Opere che riguardano nuovi |
| |terminali passeggeri o merci, |
| |o nuove piste di atterraggio e|
| | decollo superiori ai 1.500 |
| |metri di lunghezza e comunque |
| |con un valore di investimento |
| | complessivo superiore a 200 |
| | milioni di euro al netto di |
| | IVA del complesso dei |
| Aeroporti. | contratti previsti. |
+------------------------------------+------------------------------+
|Porti marittimi commerciali, nonche'| |
| vie navigabili e porti per la | |
| navigazione interna accessibili a | |
| navi di stazza superiore a 1.350 | |
|tonnellate. Terminali marittimi, da | |
|intendersi quali moli, pontili, boe | Opere che comportano una |
| galleggianti, isole a mare per il | superficie interessata |
| carico e lo scarico dei prodotti | dall'intervento superiore a |
| collegati con la terraferma e | 150 ha e comunque con un |
| l'esterno dei porti, che possono | valore di investimento |
|accogliere navi di stazza superiore | complessivo superiore a 200 |
| a 1.350 tonnellate, comprese le | milioni di euro al netto di |
| attrezzature e le opere | IVA del complesso dei |
| funzionalmente connesse. | contratti previsti. |
+------------------------------------+------------------------------+
| |Opere che comportano un valore|
| | di investimento complessivo |
| | superiore ai 50 milioni di |
|Interventi per la difesa del mare e | euro del complesso dei |
| delle coste. | contratti previsti. |
+------------------------------------+------------------------------+
| |Opere off-shore che comportano|
| | un valore di investimento |
| | complessivo superiore ai 150 |
|Piattaforme di lavaggio delle acque |milioni di euro del complesso |
| di zavorra delle navi. | dei contratti previsti. |
+------------------------------------+------------------------------+
|Interporti finalizzati al trasporto | |
| merci e in favore | |
| dell'intermodalita' di cui alla | |
| legge 4 agosto 1990, n. 240 e | |
| successive modifiche, comunque | Opere che comportano costi |
| comprendenti uno scalo ferroviario | degli stabilimenti e delle |
| idoneo a formare o ricevere treni | infrastrutture superiori ai |
| completi e in collegamento con | 300 milioni di euro al netto |
| porti, aeroporti e viabilita' di | di IVA del complesso dei |
| grande comunicazione. | contratti previsti. |
+------------------------------------+------------------------------+
| | Linee elettriche aeree di |
| | tensione pari o superiore a |
| | 380 kV e con tracciato di |
| Elettrodotti aerei. | lunghezza superiore a 40 km. |
+------------------------------------+------------------------------+
| |Impianti con altezza superiore|
| Impianti destinati a trattenere, | a 30 metri o che determinano |
| regolare o accumulare le acque in |un volume di invaso superiore |
| modo durevole. | a 40 milioni di metri cubi. |
+------------------------------------+------------------------------+
| Opere che prevedano o possano | |
|prevedere trasferimento d'acqua tra | |
|regioni diverse e cio' travalichi i | |
| comprensori di riferimento dei | Opere che prevedono |
|bacini idrografici istituiti a norma| trasferimenti di portata |
|della legge 18 maggio 1989, n. 183. | uguale o superiore a 4 m³/s. |
+------------------------------------+------------------------------+
| | Opere e infrastrutture che |
| | comportano investimenti |
| | complessivi superiori a 300 |
| Infrastrutture ad uso sociale, | milioni di euro al netto di |
| culturale, sportivo, scientifico o | IVA, del complesso dei |
| turistico. | contratti previsti. |
+------------------------------------+------------------------------+
| | Opere che comportano |
| | investimenti complessivi |
| | superiori ai 300 milioni di |
| | euro al netto di IVA del |
|Impianti insediamenti industriali e | complesso dei contratti |
| infrastrutture energetiche. | previsti. |
+------------------------------------+------------------------------+
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