Anche VIDEOLOTTERY (art. 88) devono sottostare a distanze da luoghi sensibili
Anche VIDEOLOTTERY (art. 88) devono sottostare a distanze da luoghi sensibili
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 27 luglio 2018 n. 4604
DIRITTO
E’ incontroverso in fatto che, in corso d’istruttoria, il Questore di Pisa – al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per il rilascio della chiesta autorizzazione – ha richiesto all’odierna appellante di documentare, mediante certificazione, il rispetto delle distanze previste dall’art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 57/2013; nell’occasione la società appellante ha ritenuto di non essere tenuta a produrre tale certificazione all’autorità amministrativa.
Sempre in corso d’istruttoria il Questore – per il tramite di informazioni ottenute dalla Polizia Municipale del Comune di Pisa – ha accertato che i locali dell’azienda, sita in Via Filippo Corridoni n. 30, non rispettano le distanze minime dai luoghi sensibili previste dall’art. 4 della L.R. cit. trovandosi a meno di 500 mt di distanza da un Istituto Scolastico.
Tanto premesso, con riferimento al primo motivo d’appello, occorre stabilire se, ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS per l’esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, le Questure (possano e) debbano verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati “sensibili”, cioè da tutti quei luoghi (primariamente gli istituti scolastici) nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili (primariamente i giovani) rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo ed all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni.
In tale contesto numerose Regioni, tra le quali anche la Toscana, si sono dotate di norme finalizzate a prevenire – proprio attraverso l’imposizione di distanze minime delle sale giochi e scommesse dai luoghi sensibili – l’insorgenza di forma patologiche di ludopatia meglio note nella letteratura medica come G.A.P. (gioco d’azzardo patologico).
Orbene, non v’è dubbio che questa legislazione preventiva è posta a tutela della salute dei soggetti maggiormente esposti ma vale, senza meno, anche a prevenire – soprattutto per i più giovani – possibili fenomeni di devianza criminale potenzialmente coinvolgenti sia le realtà familiari di riferimento sia lo stesso ordine pubblico.
Sicchè, già per questo aspetto, la piena competenza del Questore in termini generali va pienamente riconosciuta.
In tal senso la sentenza di primo grado fa corretta applicazione di questi principi e risulta immune dai vizi denunciati dall’appellante.
Ragioni di completezza impongono, tuttavia, di integrare la motivazione del primo giudice dovendosi dar conto di alcune rilevanti modifiche normative che confermano la competenza del Questore nella specifica materia.
In particolare l’art. 1 comma 936 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) testualmente prevede che “ Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonchè i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.”
Tale norma conferma che anche la localizzazione dei punti di raccolta del gioco è materia che attiene, contestualmente, alla tutela della salute e dell’ordine pubblico ed è sintomatico che entrambe le tutele sono espressamente richiamate nell’ottica della prevenzione dal rischio di accesso al giuoco da parte dei soggetti più vulnerabili quali i minori di età.
Sotto diversa angolazione rilevano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 le quali, nell’ambito della semplificazione dei procedimenti amministrativi, proprio con riferimento alle autorizzazione previste dall’art. 88 del TUPLS, espressamente prevedono (cfr. la tabella A voci n. 83 e segg.) il solo rilascio da parte del Questione senza obblighi ulteriori per la parte istante di munirsi di ulteriori atti di assenso (fatta eccezione per il rispetto delle condizioni antincendio).
Ciò vale a ribadire che il Questore sia tenuto, per il rilascio dell’autorizzazione, a verificare la sussistenza non soltanto dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative e ordinamentali, tra le quali assume una specifica valenza proprio la legislazione regionale in materia di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili.
La stessa amministrazione ha preso atto anche di queste novità legislative emanando, in tempi recenti, apposita circolare operativa (cfr. Circolare n. 19.3.2018 n. 557 del Ministero dell’Interno) che fa obbligo ai Questori di tener conto nel rilascio delle autorizzazioni in questione anche del rispetto delle distanza minime previste dalla legislazione regionale.
Parimenti infondato risulta il motivo di appello inerente la denunciata natura accessoria dell’autorizzazione richiesta in “aggiunta” a quella già in atto presso gli stessi locali ove la società appellante esercita attività di analoga natura.
Come correttamente osservato dal primo giudice l’istallazione degli apparecchi c.d. “VLT” è sottoposta all’autorizzazione del Questore non soltanto per le verifiche – come erroneamente sostiene l’appellante – del requisito di moralità del richiedente (in relazione ad una meramente assertiva minore pericolosità di tale tipologia di dispositivi) ma anche con riferimento alla verifica del regime distanziale previsto dalla richiamata legislazione regionale.
Da qui l’infondatezza dell’appello proposto.
La peculiare natura della questione trattata rende equo compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
- Blog di Simone Chiarelli
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