Le condanne del concorrente che partecipa alla gara: note minime tra “moralità” e nuovo “illecito” professionale

letto 1791 voltepubblicato il 10/09/2018 - 22:22 nel blog di Ilenia Filippetti, in FORUM APPALTI

Dalla lettura del testo integrale della pronuncia del Giudice europeo emerge in particolare che i fatti di cui al procedimento principale rientravano nell’ambito della causa di esclusione prevista all’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2004/18, ovverosia si trattava di fatti relativi alle seguenti fattispecie:
- lettera c): l’amministrazione aggiudicatrice può escludere dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto un offerente nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla moralità professionale dell’offerente;
- lettera d): è ammessa l’esclusione di un offerente che, nell’esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice.
Con la pronuncia in esame la Corte ha affermato che, nell’ambito di operatività della previgente direttiva 2004/18, la rilevanza di un provvedimento di condanna può dunque assumere rilievo sotto due specifici aspetti, ovverosia ai fini della valutazione della moralità professionale dell’impresa concorrente alla gara (a condizione che si tratti di condanna definitiva), oppure sotto il profilo del grave errore professionale (e, in tali ipotesi, anche nei casi di condanna non definitiva). (...)

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