Appalti pubblici: i patti di integrità vincolano l'impresa per il futuro contratto
Gli impegni assunti dai concorrenti con la sottoscrizione dei «patti di integrità» operano pro futuro in relazione al contratto da affidare e non costituiscono dichiarazioni in ordine al possesso di pregressi requisiti rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. È questo il principio affermato dal Tar Lazio, sede di Roma, con una recente sentenza del 14 dicembre 2018.
Il Caso
Nel febbraio 2017 una stazione appaltante segnalava all’Autorità Anticorruzione l’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara. L’esclusione – o meglio l’annullamento dell’intera procedura di gara – era stata disposta dall’amministrazione a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale penale di Velletri nei confronti dell’amministratore unico della società. Dopo l’aggiudicazione della gara era stato infatti accertato che la gara era stata oggetto di turbativa d’asta. La stazione appaltante comunicava poi ad Anac l’annullamento in autotutela anche di un’altra aggiudicazione in favore della medesima impresa, provvedimento che prendeva anch’esso le mosse dalla medesima pronuncia del Tribunale di Velletri. L’Anac disponeva pertanto l’iscrizione, all’interno del Casellario informatico degli operatori economici, dell’annotazione contenente la menzione dell’esclusione dell’impresa dalle due gare citate per aver reso false dichiarazioni ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 38 dell’allora vigente d.lgs. 163/2006. A tali fini, veniva in particolare richiamato dall’Anac il patto di integrità, sottoscritto ai fini della partecipazione ad entrambe le due gare, con il quale l’impresa si era impegnata “a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale con altri concorrente e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara)”.
Il testo integrale è consultabile qui: Quotidiano Enti Locali & PA - Sole 24 Ore
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