Pubblicazioni su Albo Pretorio - Firma

Buongiorno

vorrei informazioni circa le modalità di indicazione del soggetto sottoscrittore del documento pubblicato, ossia se è valida la semplice indicazione della carica e nome del sottoscrittore con  la parola Firmato, (in luogo della firma autografa) .

Grazie

Mario

8 risposte

Alessandra Cornero
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Alessandra Cornero09/02/2015 - 17:15

Ciao Mario,

vedo che è un po' che questa domanda è in attesa. In attesa di trovare colleghi che possano aiutarti a trovare una soluzione, credo che tu possa consultare il sito dell'Agid, sia la pagina relativa alla Firma digitale  sia la pagina relativa ai pareri .

Si tratta di una indicazione generale, spero utile alla tua ricerca,

A presto!

 

 

 

MARIO GRIMALDI
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MARIO GRIMALDI10/02/2015 - 00:06 (aggiornato 10/02/2015 - 00:06)

No Mario, la pubblicazione all'albo è disciplinata dal segente vadevecum

"Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online"

"

Tutti i documenti pubblicati devono essere firmati con firma elettronica

qualificata o firma digitale, da parte del Responsabile del procedimento che ha

generato l’atto o da parte del Responsabile del procedimento di pubblicazione

secondo le modalità dettagliate nel seguito."

Cio che tu dici, fto. nome cognome è possibile utilizzarlo per esempio su una peo istituzionale o pec-id che si configurano come firme elettroniche + o - forti.

ciao

mario

 

Alessandra Cornero
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Alessandra Cornero10/02/2015 - 15:32

Grazie Mario (Grimaldi) e grazie Ivano per le vostre risposte puntuali.

Aggiungo solo che il Vademecum a cui fate correttamente riferimento (vi mando il link alla pagina del sito del Dipartimento della Funzione Pubblica che li contiene tutti insieme alle Linee guida è del 2011 ed è stato curato da Agid (all'epoca DigitPA).

Cogliendo l'occasione può essere utile individuare con voi gli sviluppi che da allora ci sono stati, se ci sono stati. Che ne dite?

 

 

 

Ivano Giuliano
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Ivano Giuliano10/02/2015 - 14:43

Ciao Alessandra,

come hai giustamente evidenziato, risale al 2011. Per mia conoscenza,  non vi sono stati aggiornamenti al "Vademecum" in merito.

Mi  permetto di segnalare il link corretto :

 

Alessandra Cornero
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Alessandra Cornero10/02/2015 - 15:33 (aggiornato 10/02/2015 - 15:33)

grazie Ivano, molto gentile. Deve essere successo qualcosa al mio link!:-(

Ora è corretto!

 

 

 

Mario Forcella
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Mario Forcella10/02/2015 - 20:54 (aggiornato 10/02/2015 - 20:54)

Grazie Alessandra è stata più utile la comunità, che laFunzione Pubblica che mi ha sbalottato da un referente all'altro non dandomi spiegazioni.

Mario

Ivano Giuliano
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Ivano Giuliano10/02/2015 - 03:39 (aggiornato 10/02/2015 - 03:39)

Concordo con Mario G.

Per approfondire comunque l'argomento, suggerirei la lettura del materiale scaricabile dai seguenti Links ufficiali:

  • Legge 69/09

  • Bozza di DPCM proposta dall'ANORC

  • Vademecum Pubblicazione Documenti Albo  Online

Buona lettura.

Ivano

Aldo Lupi
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Aldo Lupi10/02/2015 - 22:24 (aggiornato 10/02/2015 - 22:24)

Attenzione: tutti i riferimenti che avete citato NON hanno alcuna valenza normativa.

La bozza di DPCM dell'ANORC era solo una proposta, mai entrata in vigore.

Il vademecum sono delle linee guida, niente di più. Non rientrano nella gerarchia del diritto.

L'art. 32 della Legge 69/2009 dice che dal 2011 solo la pubblicazione sul sito istituzionale avrebbe avuto effetto di pubblicità legale. In pratica, ciò che dice questo articolo è solo che quello che prima si pubblicava su carta adesso si deve pubblicare on line.

In realtà, l'unica norma che entra nel merito della pubblicazione degli atti all'albo pretorio è l'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. Che non dice niente sul formato degli atti pubblicati.

Se proprio si vuole entrare nel merito, si dovrebbe partire dall'art. 40 c.1 del CAD, che recita "1. Le pubbliche amministrazioni ((...)) formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71." Significa che gli atti devono nascere informatici, il formato cartaceo non è più contemplato. Quindi, l'atto non dovrebbe nascere cartaceo (avrebbe un vizio di forma) e pertanto non sarebbe logico pubblicare un documento che non è l'originale informatico...