interventi in singolo comune in ambito PAI con obbligatoria predisposizione dello studio di compatibilità. Problematica modulistica....

letto 743 voltedomanda inserita il 29/03/2017 - 13:06, in SARDEGNA SUAPE

Salve,
nel modello A0-checklist al punto 3.3.4 - intervento che ricade in un’area compresa nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), con OBBLIGO di redigere lo studio di compatibilità geologica e geotecnica (art. 33 comma 2 lett. c) riporta: --> è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui
all’art. 37 della L.R. n° 24/2016 onde acquisire l’approvazione dello studio di compatibilità [Allegare modello A-30]
Ciò non è corretto nel caso in cui (come poi il Modello A30 consente) la competenza é esclusivamente comunale. Per cui il Comune ha convenzionato i professionisti per l'istruttoria dello studio e la predisposizione del parere. Parere che non costituisce determinazione favorevole o sfavorevole in quanto non è parere reso da ente terzo ma da consulenti del Comune. La pratica dovrebbe NON andare in conferenza di Servizi, ma semplicemente a 20 giorni (e nel tempo intercorrente i consulenti renderanno la loro prestazione). Quindi, a mio avviso, si deve consentire la doppia scelta (conferenza o autocertificazione a 20 giorni).
Il modello A30, infatti, al punto 5.2 (Ubicazione e competenza (solo per interventi soggetti all’approvazione dello studio di compatibilità secondo le risultanze del precedente quadro 4)), ossia: Interventi ricadenti nel territorio di un singolo comune inerenti al patrimonio edilizio privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali riporta --> Approvazione dello studio di compatibilità di competenza comunale.
Chiedo, quindi, delle due l'una: o dobbiamo necessariamente andare in conferenza di servizi per acquisire il parere sullo studio di compatibilità, o il modello checklist e di conseguenza il modello A30 devono essere modificati per consentire sia la previsione dello studio di compatibilità astraendolo però (caso di esclusiva competenza comunale) dalla effettuazione della cds, ossia autocertificazione a 20 giorni.
Il cittadino, invece, con i modelli così predefiniti, riporta la pratica nell'alveo unico consentito della conferenza di servizi.

2 risposte

Carla Cardia
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Carla Cardia10/04/2017 - 15:10

RISPOSTA FORNITA DAL COORDINAMENTO REGIONALE

L'approvazione dello studio di compatibilità in ambito PAI presenta profili di discrezionalità ed impone quindi il procedimento in conferenza di servizi, a prescindere dal fatto che le verifiche siano compiute da professionisti convenzionati; non è in alcun modo sostenibile l'applicabilità del procedimento in autocertificazione a simili fattispecie.

Michele Fois
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Michele Fois14/04/2017 - 09:35

grazie della risposta anche se l'ing. Massimo Puggioni ci ha detto esattamente il contrario :-)