PA Digitale - Il Decalogo

IL DECALOGO

NOTA: questa è la prima elaborazione . Nella versione finale ogni regola dovrà essere ridotta a circa 1 riga e le regole totali, non dovranno superare le 15 regole.

 Chi desidera inserire altre norme tratte dal DPR445/2000 può farlo.

Cittadini e imprese hanno diritto di :

1. usare le tecnologie nelle comunicazioni con la p.a.  , presentare istanze e dichiarazioni per fax e per via telematica

(ex art. 3  d.lgs 82/2005) (ex art. 38 DPR 445/2000) 

[DIRITTO ALL'USO DELLE TECNOLOGIE I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presene codice. ](art. 3 dlgs 82/2005)

[Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e per via telematica] (art. 38 DPR 445/2000) 

2. effettuare pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alle p.a. centrali con l'uso delle tecnologie. (ex art. 5 dlgs 82/2005)

[EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI CON MODALITA' INFORMATICHE decorrere dal 30 giugno 2007, le Pubbliche Amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie e della comunicazione. ( ex art. 5 d.lgs 82/2005)]

3. richiedere l'utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con le p.a. centrali, cui hanno previamente dichiarato il loro indirizzo di posta elettronica certificata ( ex art. 6 dlgs 82/2005)

[UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (ex art. 6 dlgs 82/2005) Le publiche Amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.]

Le disposizioni sulla PEC si applicano anche alle Pubbliche Amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. (ex art. 6 dlgs 82/2005)

5 Le P.A. regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata. (art. 6 comma 2 bis dlgs 82/2005)

[UTILIZZO DELLA POSTA ELETTONICA CERTIFICATA ( ex art 6 comma 2 bis dlgs 82/2005). Le Pubbliche Amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale]

6 . Le P.A.  sono obbligate a gestire i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione (ex art. 41 dlgs  82/2005) 

[PROCEDIMENTO E FASCICOLO INFORMATICO. ( ex art. 41 del dlgs 82/2005). Le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.]

7. La trasmissione dei documenti alla p.a. con qualsiasi mezzo telematico o informatico non deve essere seguita da quella del documento originale. (ex art. 45 dlgs 8272005)

[ VALORE GIURIDICO DELLA TRASMISSIONE telematica ed informatica. (art. 45 del dlgs 8272005).I documenti trasmessi da chiunque ad una Pubblica Amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

 [TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ATTRAVERSO LA POSTA ELETTRONICA TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata b)ovvero sono dotate di protocollo informatizzato c) ovvero è comunque possibile accertarne atrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto  del Presidente della Repubblica  11 febbraio 2005, n. 68. ................................]

8. La CIE (carta d'identità elettronica) viene integrata con la firma elettronica qualificata

 

9.E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi. (ex art. 62 DPR 445/2000)